Veicolo fermo o in movimento, punibile comunque l’automobilista ubriaco

Confermata la sanzione per un uomo fermato dai carabinieri perché zigzagava con la propria vettura. Ad inchiodarlo il successivo controllo. Respinta la tesi difensiva secondo cui una volta che il veicolo è fermo, non si può parlare di conducente.

Nessun dubbio per i giudici la ‘fermata’ è valutabile come una fase della circolazione stradale. Di conseguenza, è logico parlare di guida in stato di ebbrezza” anche per il conducente di una vettura che non è in movimento. E così, applicando questo principio, un automobilista è stato condannato definitivamente a quattro mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda, con annessa sospensione della patente per due anni Cassazione, sentenza n. 25140/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Circolazione. Linea comune per Tribunale e Corte d’Appello l’automobilista finito sotto processo a seguito di un controllo dei carabinieri viene ritenuto colpevole di guida in stato di ebbrezza . Consequenziale la pena, ossia quattro mesi di arresto, 1.000 euro di ammenda e sospensione della patente per due anni . Inequivocabili, secondo i Giudici, i dettagli della vicenda. I carabinieri hanno notato un uomo zigzagava con la macchina , hanno subito provveduto a fermarlo e il successivo controllo ne ha fatto emergere la condizione di ebbrezza . Opposta, ovviamente, la lettura data dal difensore dell’automobilista. Secondo il legale è impossibile catalogare il suo cliente come conducente , poiché si deve essere alla guida e occorre altresì circolare col proprio mezzo, e non semplicemente essere al posto di guida , e, invece, in questo caso, la vettura era ferma. E a questo proposito il legale contesta la visione, tracciata in Appello, secondo cui la ‘fermata’ costituisce una fase della circolazione . L’obiezione non convince affatto i Giudici della Cassazione, i quali, invece, tengono a ribadire che la ‘fermata’ rappresenta, senza dubbio, una fase della circolazione stradale, e quindi è logico parlare di guida in stato di ebbrezza anche per il conducente del veicolo che non è momentaneamente in moto. Peraltro, in questa vicenda si è appurato che i carabinieri hanno fermato l’automobilista perché zigzagava con la macchina lungo il rettilineo dove era collocata la pattuglia per il posto di blocco.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 marzo – 6 giugno 2019, n. 25140 Presidente Menichetti – Relatore Dawan Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino che - ritenuto Lu. Ma. responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza accertato in Gaeta il 04/08/2013 - lo condannava, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di arresto ed Euro 1.000 di ammenda, pena sospesa e non menzione. Disposta altresì la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso la menzionata sentenza, l'imputato interpone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, sollevando due motivi. Con il primo, deduce errata applicazione della legge, mancanza dello status di conducente e manifesta illogicità della motivazione. La Corte distrettuale si è appiattita sulle motivazioni del primo giudice, raffigurando la vicenda diversamente da quanto realmente accaduto. Manca in capo al Ma. la qualità di conducente e quindi del necessario requisito richiesto dall'art. 186 cod. strada che contempla un reato proprio, poiché si deve essere alla guida per venire reputati responsabili. Di più non è sufficiente essere al posto di guida ma occorre altresì circolare. Erroneamente, dunque, la Corte di appello ritiene che la fermata costituisce una fase della circolazione. Con il secondo motivo, si lamenta l'errata interpretazione delle prove assunte in violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Si chiede pertanto a questa Corte Suprema una diversa interpretazione delle prove. Al riguardo, si riportano stralci delle dichiarazioni dell'imputato, della teste Mo. Ru., dell'appuntato Ga. Si Si sottolinea, poi, che l'appuntato Ma. non è mai stato sentito al processo di primo grado nonostante fosse il verbalizzante. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Il primo motivo è manifestamente infondato a fronte di una motivazione che ha fatto corretta applicazione della legge e che si appalesa altresì adeguata, congrua e completa. Ricorda, in particolare, come Ga. Si. - facente parte insieme ad Au. Ma. della pattuglia dei Carabinieri che aveva proceduto al controllo dell'autovettura condotta dal Ma. - abbia riferito, senza incorrere in alcun equivoco, di aver fermato il prevenuto perché zigzagava con la macchina , lungo il rettilineo dove l'operante si trovava ad eseguire un posto di blocco. La circostanza, continua l'impugnata sentenza, è coerente con le annotazioni presenti nel verbale di accertamenti urgenti e nel verbale di elezione di domicilio che l'imputato aveva sottoscritto senza sollevare alcuna obiezione. La Corte di appello, a tutto voler concedere, sostiene che comunque la tesi difensiva è inidonea ad escludere la sussistenza del reato atteso il costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale la fermata costituisce una fase della circolazione Sez. 4, n. 21057 del 25/01/2018, Ferrara, Rv. 272742 Sez. 4, n. 45514 del 07/03/2013, Pin, Rv. 257695 . 5. Il secondo motivo è inammissibile perché il ricorrente sviluppa considerazioni di merito che dovrebbero indurre questa Corte a sovrapporre le proprie valutazioni a quelle della Corte territoriale. Una siffatta incursione nel fatto non è, tuttavia, consentita in questa sede, tanto più a fronte di una motivazione adeguata ed immune da vizi logici. Il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Non può pertanto opporsi alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, quand'anche fosse altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214567 . 6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.