Rimedi nel caso in cui la sentenza di patteggiamento per l’abuso edilizio non dispone l’ordine di demolizione

In quanto sanzione amministrativa obbligatoria accessoria, l’omessa applicazione dell’ordine di demolizione della costruzione abusiva da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza ex art. 444 c.p. deve essere corretta dal medesimo giudice mediante la procedura di cui all’art. 130 c.p.p

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25064/19, depositata il 5 giugno. La vicenda. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia con cui il Tribunale ha applicato ad un imputato la pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all’art. 44, lett. b , d.P.R. n. 380/2001 deducendo violazione di legge per aver il giudice omesso di disporre l’ordine di demolizione, essendo irrilevante un eventuale accordo in tal senso. Impugnabilità. La Cassazione dichiara inammissibile il ricorso richiamando l’art. 448, comma 2- bis , c.p.p. come introdotto dalla l. n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017 , secondo il quale il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo in determinati casi. Per riprendere le parole della Corte, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2- bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto dalla l. n. 103/2017, che limita la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo, esclusivamente, per motivi attinenti all’espressione per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001 . Secondo il costante orientamento giurisprudenziale infatti, l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo è una sanzione amministrativa obbligatoria accessoria ed a contenuto predeterminato. L’eventuale omessa applicazione di tale sanzione nella sentenza di patteggiamento impone il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p. da parte del giudice che ha pronunciato la sentenza stessa e non dal giudice dell’esecuzione. In conclusione, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 maggio – 5 giugno 2019, n. 25064 Presidente Di Nicola – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 4 ottobre 2018 ex art. 444 c.p.p., emessa nei confronti di I.R. per il reato D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44, lett. b , deducendo il vizio di violazione di legge avendo il giudice omesso di disporre l’ordine di demolizione D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 31, non trattandosi di opere sistemate dal punto di vista amministrativo ed essendo irrilevante un eventuale accordo sull’ordine di demolizione. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all’omissione relativa all’ordine di demolizione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, come introdotto dalla L. n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Come emerge anche dalla relazione sullo schema di disegno di legge, la riduzione dei casi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. e ss., ha avuto l’esplicita finalità di ridurre i tempi ed i costi organizzativi di ricorsi il cui esito era, nella gran parte dei casi di inammissibilità. Il fine della riforma è stato quello di scoraggiare i ricorsi meramente defatigatori e di accelerare la formazione del giudicato. Va ricordato che solo , utilizzato quale avverbio, ha il significato di solamente ha quindi un valore limitativo, serve a limitare la quantità, l’estensione, il tempo a ciò che è affermato. 1.2. Deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, che limita la proposizione del ricorso avverso la sentenza di patteggiamento solo, esclusivamente, per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, non è ammissibile il ricorso per cassazione del procuratore generale avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p., che abbia omesso l’applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9. 2. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l’ordine di demolizione è una sanzione amministrativa obbligatoria accessoria ed a contenuto predeterminato cfr. in tal senso Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 - 01 . 2.1. Deve pertanto affermarsi che l’omessa applicazione dell’ordine di demolizione dell’immobile abusivo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma 9, nella sentenza ex art. 444 c.p.p., debba essere emendato con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p., dal giudice che ha pronunciato la sentenza di patteggiamento non dal giudice dell’esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. 2.2. Tale tesi era già stata affermata da Cass. Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, Bognanni, Rv. 260421 - 01 e da Cass. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106 - 01, per cui l’omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell’errore materiale ex art. 130 c.p.p., dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell’impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell’esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia. 2.3. Tale tesi va oggi ribadita sia per le limitazioni alla proponibilità del ricorso per cassazione sia perché la mancata statuizione dell’ordine di demolizione si risolve nell’omissione di una pronuncia obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato e non determina nullità, non attiene a una componente essenziale dell’atto. 2.4. Per la lettura sistematica dei rapporti tra impugnazione e correzione degli errori materiali, alla luce della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, si rinvia per ragioni di sintesi alla motivazione della sentenza della Cass. Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793 - 01, che ha affermato il principio, pur se nella diversa ipotesi della sentenza di patteggiamento per reati tributari in cui il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell’art. 322 ter c.p., per cui la procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria. 3. Il ricorso del procuratore generale deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale.