Minacce autolesionistiche contro un carabiniere: è resistenza a pubblico ufficiale

La condotta ovvero la seria minaccia autolesionistica dell’agente, quando sia diretta a impedire o contrastare il compimento di un legittimo atto d’ufficio del pubblico ufficiale, integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24877/19, depositata il 4 giugno. Il caso. La Corte d’Appello dell’Aquila condannava l’imputato per avere dapprima minacciato atti autolesionistici di fronte a un carabiniere e poi puntato un’arma contro lo stesso al fine di opporsi all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione l’imputato, lamentando la mancata applicazione dell’art. 393- bis c.p., considerando che la sua reazione era giustificata dal comportamento del pubblico ufficiale. La minaccia di atti autolesionistici. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, osservando in via preliminare che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale si configura anche in presenza di una condotta autolesionistica dell’agente, ovvero della seria minaccia di attuarla, quando sia finalizzata ad ostacolare o contrastare il compimento di un atto legittimo d’ufficio da parte del pubblico ufficiale, poiché in questi casi la minaccia autolesionistica equivale alla minaccia di un male ingiusto. La Corte prosegue con l’esame del ricorso rilevando che la sentenza impugnata considera un’altra azione dell’imputato, consistente nel riuscire a svincolarsi e a rientrare in casa mentre ne veniva condotto al di fuori, costituendo tale comportamento un vero e proprio impiego di forza diretto alla neutralizzazione dell’azione propria della Polizia giudiziaria, essendosi il ricorrente dato alla, seppur breve, fuga. Per questo motivo, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 marzo – 4 giugno 2019, n. 24877 Presidente Petitti – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 887/2018 la Corte di appello dell’Aquila - riformando, su appello del Pubblico ministero, la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Avezzano a conclusione di un giudizio abbreviato - ha condannato D.B.I. ex art. 337 c.p. per avere prima minacciato atti autolesionistici con un coltello e poi puntato lo stesso coltello contro il maggiore dei carabinieri I.F. per opporsi alla esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di D.B. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo a violazione di legge e vizio della motivazione nel disapplicare l’art. 393 bis c.p., trascurando che D.B. agì in reazione al fatto che il maggiore I. nella casa dell’imputato urtò contro un tavolino e ne colpì involontariamente la figlia, la quale iniziò a piangere, al che D.B. - ritenendo di rispondere a un atto arbitrario - brandendo un coltello, minacciò gesti autolesionsitici e puntò l’arma contro il proprio addome, ma, dopo che la bambina si fu tranquillizzata, consentì ai militari di completare la perquisizione e di arrestarlo b violazione dell’art. 603 c.p.p., comma 3-bis, e vizio di motivazione sul punto, per avere riformato la sentenza di assoluzione senza rinnovare in appello le prove dichiarative c violazione di legge per mera apparenza della motivazione, in particolare nel disattendere il contenuto della dichiarazione della compagna dell’imputato d violazione di legge e vizio della motivazione nel travisare i dati probatori basandosi su una lettura delle dichiarazioni cartolari senza procedere alla rinnovazione dell’istruttoria in appello. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha correttamente premesso, nella linea della giurisprudenza di questa Corte, che il delitto di resistenza a pubblico ufficiale può essere integrato da una condotta autolesionistica dell’agente, o anche dalla seria minaccia di attuarla, se volta a impedire o contrastare il compimento di un legittimo atto di ufficio da parte del pubblico ufficiale, perché in tali condizioni prospettare l’autolesionismo è prospettare un male ingiusto Sez. 6, n. 42951 del 09/09/2016. Rv. 268719 Sez. 6, n. 42506 del 28/09/2012, non mass. Sez. 6, n. 10878 del 18/11/2009, dep. 2010, Rv. 246675 . In questo quadro la Corte di appello ha osservato che l’imputato, dopo che ebbe rivolto il coltello contro se stesso, in una seconda fase della sua azione lo rivolse contro il maggiore I. , ritenendo più credibile quanto in questi termini riportato nel verbale di arresto rispetto alla imprecise dichiarazioni della compagna dell’imputato. Inoltre, la sentenza impugnata considera un ulteriore azione dell’imputato, il quale, mentre era condotto fuori dalla sua abitazione da quattro carabinieri riuscì a svincolarsi e a rientrare in casa, così efficacemente seppure per un tempo breve vanificando il loro intervento e rivelando l’intento sotteso ai suoi comportamenti in altri termini, il suo non fu un mero divincolarsi spontaneo riducentesi a un atto di resistenza passiva, implicante un uso moderato di violenza non diretta contro il pubblico ufficiale Sez. 6, n. 10136 del 06/11/2012, dep. 2013, Rv. 254764 , ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione della Polizia giudiziaria, con il risultato di sottrarsi alla presa, e guadagnando seppure precariamente la fuga Sez. 5, n. 8379 del 27/09/20131, dep. 2014, Rv. 259043 Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, Rv. 246412 . 2.Il secondo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e sono infondati. I principi contenuti nella CEDU, come definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte EDU, pur non traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a ispirarsi nell’applicazione delle norme interne. In particolare, la previsione contenuta nell’art. 6, par.3, lett. d della CEDU, relativa al diritto dell’imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico implica che, a seguito dell’impugnazione del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa nel giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell’imputato, senza rinnovare ex art. 603 c.p.p., comma 3, l’istruzione dibattimentale con l’esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487 . Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello non ha riformato la sentenza sulla base di una diversa interpretazione delle dichiarazioni testimoniali che abbia condotto a una diversa ricostruzione dei segmenti del comportamento dell’imputato, ma ha effettuato una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti. 3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha ricostruito l’azione dell’imputato rivolta contro il maggiore I. considerando il contenuto del verbale di arresto e ha sviluppato una argomentazione non apparente nello spiegare come la compagna dell’imputato abbia potuto anche a sottacere il sospetto di compiacenza nella specifica situazione non cogliere l’episodio, osservando, sulla base di non implausibili massime di esperienza, che questo è ben possibile, essendo la donna affaccendata nel prestare aiuto alla piccola figlia, che era scossa per quanto stava accadendo p. 4, non numerata . 4. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.