Detenzione di droga e rideterminazione della pena alla luce della sentenza n.40/2019 della Consulta

La Suprema Corte ridetermina il trattamento sanzionatorio inflitto all’imputato alla luce della sentenza n. 40/2019 della Corte Costituzionale, ponendo in risalto il legame tra il reato portante” ed il reato satellite”.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23142/19, depositata il 27 maggio. I fatti. La Corte d’Appello di Bologna rideterminava la pena inflitta all’imputato per i reati di cui agli artt. 81 c.p. e 73, comma 1, T.U. sugli stupefacenti. Avverso tale provvedimento, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando la negata fattispecie della lieve entità al reato ascrittogli e contestando l’illegalità della pena irrogata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. Il rapporto tra l’autore del reato ed il mercato di riferimento. I Giudici ermellini sposano le argomentazioni della Corte d’Appello in relazione alla messa in luce, ai fini dell’affermazione della colpevolezza dell’imputato, della relazione intercorrente tra questo ed il mercato di riferimento. Tenendo conto, infatti, del vero e proprio commercio di eroina creato dall’imputato e del numero di acquirenti, la Corte ha ripreso il principio utilizzato in sede di merito secondo il quale, in casi del genere, non può darsi conto solamente del singolo quantitativo spacciato ovvero di quello complessivamente detenuto, ma occorre dare rilievo al tipo di relazioni intercorrenti tra il soggetto ed il mercato di riferimento, poiché in riferimento alla condotta delittuosa assume rilievo l’entità della droga mossa in un determinato periodo di tempo, nonché il numero degli assuntori riforniti, rientrando ciò nella capacità di azione del soggetto. Avendo il giudice di seconde cure correttamente applicato tale principio, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile in relazione a tale questione. Il trattamento sanzionatorio alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 40/2019. In relazione all’argomento inerente al trattamento sanzionatorio, invece, la Suprema Corte accoglie il ricorso, considerando che, con la sentenza n. 40/2019 , la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 73, comma 1, T.U. sugli stupefacenti, laddove fissava la pena minima edittale della reclusione ad 8 anni, anziché 6. Ora, avendo la Corte d’Appello preso le mosse dal minimo edittale, per poi apportare la riduzione massima per via delle circostanze attenuanti generiche ed un doppio aumento a titolo di continuazione, la Corte ridetermina il trattamento, ex art. 620, comma 1, lett. l , c.p.p., specificando, inoltre, che ai fini della modifica della cornice edittale propria del reato portante” occorre verificare la legalità della pena inflitta anche in relazione al reato satellite”. Per questo motivo, la Corte annulla la decisione con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 marzo – 27 maggio 2019, n. 23142 Presidente Di Nicola – Relatore Mengoni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza dell’11/5/2018, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa il 15/6/2017 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, rideterminava in quattro anni, quattro mesi di reclusione e 15.200,00 Euro di multa la pena inflitta ad B.A. in ordine al delitto di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1. 2. Propone ricorso per cassazione il B. , a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, decreto citato. La Corte di appello avrebbe negato la fattispecie di lieve entità con argomento viziato, contrario a quell’adeguata valorizzazione della fattispecie minore imposta dalla più recente giurisprudenza di legittimità, e noncurante dei plurimi indici segnalati con il gravame tra i quali, lo stato di tossicodipendente, proprio del B. da tempo, l’assenza di mezzi economici, le modalità del tutto improvvisate delle sue condotte, la sopravvalutazione del dato qualitativo e quantitativo della sostanza con cessione media di 2,20 grammi . Sulla decisione, peraltro, avrebbe inciso la morte per overdose di un assuntore, tale G.M. , mai espressamente contestata al ricorrente ma di fatto attribuitagli, sì da aggravare il giudizio sulle sue condotte. Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza, con o senza rinvio. Con memoria a data 11/3/2019, la difesa ha contestato altresì l’illegalità della pena irrogata, alla luce della sentenza Corte Cost. n. 40 del 2019. Considerato in diritto 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato, ad eccezione dell’ultima questione posta. Questa Corte - anche a Sezioni unite - ha costantemente affermato che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, oggi fattispecie autonoma di reato, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione mezzi, modalità, circostanze dell’azione , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911 successivamente, per tutte, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651 . Tanto premesso, il Collegio di appello ha fatto buon governo di questo principio, pronunciandosi sulla questione con argomento congruo, privo di illogicità manifesta e coerente con quella valutazione del caso concreto che lo stesso ricorrente richiama. 4. In particolare, la sentenza - pacifiche, perché estranee al ricorso, tutte le condotte di cui alla rubrica - ha sottolineato che il B. , nel periodo da aprile a giugno 2016, aveva posto in essere un vero e proprio commercio di eroina, soddisfacendo le continue richieste di numerosi acquirenti analiticamente indicati nel capo di imputazione, nell’ordine di una quindicina , senza soluzione di continuità. Ciò, peraltro, sia dopo la data di rinvenimento del cadavere del citato G. , al quale il ricorrente aveva ceduto 5 grammi di eroina solo il giorno precedente, sia dopo l’arresto dell’ omissis e fino a quello del , entrambi scaturiti dalla riscontrata detenzione, a fine di spaccio, di sostanze stupefacenti, in uno con il materiale necessario per il relativo confezionamento. Dal che, la conclusione - rispettosa dei canoni interpretativi indicati da questa Corte - che il B. aveva avuto a disposizione eroina in misura tale da soddisfare una discreta quota di mercato , dando così prova di quantità e mezzi, in uno con contatti, di un certo rilievo. Argomento che, anche implicitamente, ha dunque consentito di superare i difformi elementi sostenuti con il gravame di appello. 5. E con la precisazione che la giurisprudenza richiamata nel ricorso ad esempio, Sez. 6, n. 13982 del 2018 non ha affatto sostenuto principi contrari a quelli rinvenuti nella sentenza, ma ha soltanto sollecitato l’interprete ad una particolare attenzione alla fattispecie in esame ed al suo contenuto, nell’ottica di un esame delle connotazioni concrete di essa nei diversi contesti . A ben guardare dunque in casi siffatti non può essere solo il dato del quantitativo singolarmente spacciato o complessivamente detenuto ad assumere rilievo, bensì il tipo di relazioni che si determinano tra il soggetto e il mercato di riferimento, nel senso che, in rapporto all’offensività della condotta, viene ad assumere specifico rilievo l’entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto. Sotto altro profilo non può disconoscersi come l’offensività della condotta vada correlata anche alla concreta capacità di azione del soggetto agente in rapporto alla rete che opera alle sue spalle e/o in relazione alle modalità utilizzate per porre in essere le condotte illecite al riparo da controlli e azioni repressive delle forze dell’ordine . Elementi che, con la motivazione già sopra richiamata, la sentenza in esame ha adeguatamente valutato. Nulla, dunque, che rimandi al concetto di piccolo spaccio , di cui al ricorso, né consenta di evocare fantomatici convitati di pietra che avrebbero - più o meno inconsciamente - sostenuto la decisione della Corte di merito sul punto niente più che una mera illazione. Il ricorso, pertanto, deve esser dichiarato inammissibile, con affermazione di irrevocabilità dell’accertamento di responsabilità, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., comma 2. 6. Deve accogliersi, per contro, l’argomento di cui alla memoria difensiva concernente il trattamento sanzionatorio, in forza delle seguenti considerazioni a la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 dell’8/3/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, in esame, nella parte in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni b la Corte di appello ha preso le mosse dal minimo edittale, per poi applicare la massima riduzione per le circostanze attenuanti generiche ed un doppio aumento a titolo di continuazione, interna ed esterna quanto a tre reati già giudicati c questo Collegio, pertanto, ben potrebbe rideterminare il trattamento - ai sensi dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , - con riguardo alla pena base, alla riduzione per le circostanze ex art. 62 bis c.p., ed all’aumento per la continuazione esterna i reati di cui alle sentenze già irrevocabili concernono tutti la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non interessata dalla sentenza n. 40 del 2019 d diversamente, quanto all’aumento per la continuazione interna concernente la stessa fattispecie di cui all’art. 73, comma 1 , si impone l’annullamento con rinvio. Osserva la Corte, infatti, che - nel caso di identità della natura e specie della pena, come nel caso di specie - il reato riunito nel vincolo di cui all’art. 81 cpv. c.p., per l’appunto definito satellite , è sanzionato con riferimento non al proprio trattamento sanzionatorio, ma a quello del reato portante È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo , secondo le modalità analiticamente indicate da Sez. U, n. 40983 del 21/6/2018, Giglia, Rv. 273751 , sicché è all’eventuale mutamento della cornice edittale di quest’ultimo che occorre guardare per verificare la legalità della pena irrogata anche alla fattispecie unita in continuazione e ne consegue l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara altresì irrevocabile l’accertamento della responsabilità.