Omicidio colposo nell’esecuzione di lavori di rifacimento in un condominio: qual è l’estensione della posizione di garanzia del committente – condomino?

Il committente c.d. non qualificato”, in quanto assume decisioni circa la natura dell’opera da svolgere ma è privo di specifiche competenze per l’esecuzione, in assenza della redazione del D.V.R. o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione dell’opera, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 23121/19, depositata il 24 maggio. La vicenda. I proprietari di un appartamento sito in un condominio omettevano di installare, per colpa generica nonché in violazione degli artt. 7 l. n. 46/90 e 5 d.P.R. n. 447/91 il c.d. salvavita” nell’impianto elettrico relativo allo stesso immobile, in tal guisa cagionando la morte del titolare della ditta di installazione di impianti elettrici incaricata dal condominio di realizzare i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico delle parti comuni del fabbricato e i pulsati dei campanelli , mentre eseguiva i lavori commissionatigli. Nella specie, la vittima – priva, per inciso, di ogni dispositivo di protezione personale e coadiuvato da un giovane garzone ancora inesperto – aveva afferrato a mani nude gli estremi di uno o più conduttori in tensione” presenti all’interno della cassetta condominiale per impianti elettrici adiacente e collegata all’immobile degli imputati , toccava un conduttore proveniente dall’appartamento privo, come detto, del salvavita”, riportando lesioni ulcerative fatali lo stesso, invero, aveva creato una continuità elettrica diretta tra il conduttore in tensione, il suo corpo e la terra”. Il Giudice di prime cure mandava assolti gli imputati proprietari dell’appartamento sprovvisto del salvavita” ritenendo, per un verso, come gli imputati non fossero titolari di alcuna posizione di garanzia attesa l’assenza di disposizioni normative sulle quali fondare l’attribuzione di obblighi cautelari e, per l’altro, assente la prova circa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta contestata e l’evento, non potendosi asserire, oltre ogni ragionevole dubbio, che la presenza del salvavita” avrebbe impedito il verificarsi dell’evento letale. Inoltre, il Tribunale opinava come l’appaltatore avrebbe dovuto essere consapevole della presenza di parti in tensione, pur dopo la disalimentazione dell’impianto condominiale. Infine, si evidenziava la condotta colposa tenuta dal deceduto che, al momento del fatto, indossava un vestiario inadeguato e privo di alcun D.P.I. La Corte territoriale, viceversa, riformava la sentenza appellata – sulla base di due assunti i gli imputati erano titolari di una posizione di garanzia derivante dall’art. 2051 c.c. e dalle norme CEI in tema di impianti civili, sicché costoro dovevano rappresentare all’appaltatore il deficit dell’impianto del singolo appartamento, nonché ii la condotta imprudente della vittima era solo un coefficiente di uno stato di fatto di illegittimità preesistente, riconducibile al comportamento altrui. La normativa di riferimento. Art. 589 c.p., art. 40 cpv. c.p., art. 603 c.p.p., artt. 26 e ss. d.lgs. n. 81/2008 . La decisione della Cassazione. La Suprema Corte riconosce come, in tema di posizioni garanzia che possono coinvolgere il committente, l’interpretazione ha subito un progressivo affinamento, laddove si individuava una ulteriore fonte di doveri – il potere di governo della fonte di pericolo – che determinava la possibile corresponsabilità del committente con l’appaltatore e con il direttore dei lavori qualora l’evento si collegasse causalmente anche alla sua colposa azione od missione, ovvero quando abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazioni di fatto pericolose. Tuttavia, la vera innovazione in materia si ha con il d.lgs. n. 494/1996 prima e il decreto n. 81/2008 in seguito i quali, in termini sostanzialmente non dissimili, hanno definito il committente come un soggetto che riveste responsabilità proprie, anche se temperate dal principio per cui dal predetto non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori. Sicché nell’ipotesi di una convergenza, sul medesimo evento, di condotte colpose sia dell’appaltatore che del committente, occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua [n.d.r. del committente] condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguito dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto nonché alla percepibilità del parte del committente di situazioni di pericolo. Inoltre, il committente non qualificato”, in quanto assume decisioni circa la natura delle opere da svolgere ma è privo di specifiche competenze per la loro esecuzione, in assenza della redazione del D.V.R. o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività per neutralizzare le possibili fonti di pericolo . Sicché, seguendo questa direttrice, è indispensabile – osservano i Giudici di Piazza Cavour – accertare, in concreto, l’oggetto della prestazione di opera, incombendo sull’esecutore i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte, mentre sono imputabili al committente i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi. Nella specie, la Cassazione annullava con rinvio l’impugnata sentenza rilevando, tra l’altro, che ai fini dell’assunzione della posizione di garanzia, era il rapporto di committenza instaurato dai condomini direttamente nei confronti del committente, non risultando la nomina di un amministratore di un condominio e ciò indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge a carico dei proprietari di ogni singolo appartamento dello stabile di adeguare gli impianti elettrici individuali ai requisiti di sicurezza previsti ex lege.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 novembre 2018 – 24 maggio 2019, n. 23121 Presidente Dovere – Relatore Tornesi Ritenuto in fatto 1.Con sentenza emessa in data 28 giugno 2011 il Tribunale di Reggio Calabria assolveva L.G.V. , G.A. e G.M. dal reato di cui agli artt. 40 cpv., 113 e 589 c.p. per non avere commesso il fatto. 1.1. Agli imputati era ascritto il reato di cui agli artt. 40 cpv. 113 e 589 c.p. perché, in cooperazione tra loro, nella qualità di proprietari dell’appartamento posto al primo piano del condominio sito in omissis la L.G. e G.A. , in ogni caso, anche quali soggetti ivi dimoranti , omettevano di installare, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e nella violazione della L. n. 46 del 1990, art. 7, commi 2 e 3, e D.P.R. n. 447 del 1991, art. 5, comma 8, un interruttore differenziale da 30 mA. c.d. salvavita nell’impianto elettrico relativo al predetto appartamento, cagionando così, in data omissis , la morte di C.D. per elettrocuzione evento che si verificava in quanto il C. , mentre eseguiva lavori di rifacimento e adeguamento dell’impianto elettrico a servizio delle parti comuni del predetto fabbricato, toccava un conduttore proveniente dall’appartamento posto al primo piano, di proprietà degli imputati e relativo all’impianto elettrico che serviva lo stesso appartamento, privo del dispositivo di protezione - c.d.’ interruttore differenziale o salvavita - e di adeguata messa a terra dell’impianto nel senso che l’interruttore di protezione non era coordinato con la resistenza dell’impianto di terra che avrebbe interrotto il circuito al momento del contatto diretto. 2. Il giudice di primo grado operava la seguente ricostruzione dei fatti. C.D. , titolare della ditta di installazione di impianti elettrici era stato incaricato dal condominio sito in omissis , di realizzare i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico delle parti comuni del fabbricato in questione luce scale, sostituzione dell’impianto citofonico, ascensore, nonché dei pulsanti dei campanelli ai piani dei singoli appartamenti anche al fine di adeguarlo alla normativa vigente in tema di sicurezza. Verso le ore 19.00 del omissis il C. stava svolgendo l’attività di sostituzione dei conduttori dell’impianto luce - scala che si trovavano all’interno della cassetta condominiale collocata sul pianerottolo della scala del primo piano - in alto e a sinistra rispetto alla porta di ingresso della abitazione di proprietà degli imputati -, e, per effettuare tale lavorazione, si era posizionato in piedi su una scala metallica appoggiata sulla ringhiera di ferro delimitante la scala ad un certo momento decedeva per elettrocuzione. Gli accertamenti consentivano di accertare che il predetto, nella esecuzione del lavoro, aveva afferrato a mani nude gli estremi di uno o più conduttori in tensione presenti all’interno della menzionata cassetta riportando lesioni ulcerative della cute da marchio elettrico. Il decesso si era verificato perché la vittima aveva creato una continuità elettrica diretta tra il conduttore in tensione, il suo corpo e la c.d. terra , rappresentata dalla ringhiera delle scale condominali, rimanendo così folgorato, come comprovato dalle ustioni rinvenute sulla sua mano sinistra. Quanto alle modalità operative, risultava che il C. , nell’accingersi ad effettuare la lavorazione che stava eseguendo al momento dell’infortunio, aveva disalimentato il circuito delle luci condominiali disattivando l’interruttore della luce delle scale presente nel vano contatori del piano terra circostanza questa comprovata dal fatto che, al momento della rilevazione fotografica, esso era in posizione off. Per illuminare i luoghi della lavorazione che erano sprovvisti di luce naturale aveva realizzato un impianto provvisorio con un cavo volante allacciato alla presa elettrica collocata nel vano dei contatori posto nell’androne del fabbricato e collegata al circuito di alimentazione del sistema citofonico. Il C. , convinto di avere, con tale accorgimento, adottato sufficienti condizioni di sicurezza, operava, invece, inconsapevolmente in tensione non tenendo conto della confluenza, nella cassetta di derivazione condominiale, anche di fili elettrici provenienti dall’abitazione degli imputati, tra cui quelli che servivano ad attivare il loro campanello, che erano rimasti evidentemente alimentati dal contatore posto a servizio di tale appartamento. 2.1.Il giudice di primo grado, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, svoltasi anche con l’espletamento di diverse perizie e con il deposito di consulenze tecniche delle parti, perveniva ad una valutazione liberatoria nei confronti di L.G. , G.A. e G.M. . In primo luogo non ravvisava, in capo ai predetti, la titolarità di posizioni di garanzia sull’assunto dell’assenza di disposizioni normative attributive di obblighi cautelari ed argomentava nel senso che il committente dell’opera era il condominio e, dunque, un’entità giuridica diversa dai singoli condomini, cui non competeva, nella fattispecie in esame, la predisposizione di cautele antinfortunistiche. Veniva al riguardo sottolineato che il C. era un professionista, regolarmente iscritto alla camera di commercio e titolare dal 1993 di un’impresa che aveva quale ragione sociale proprio l’installazione di impianti elettrici e, dunque, di un soggetto in possesso di idonee competenze tecniche che era stato incaricato dal condominio di adeguare a norma un impianto vetusto circostanza questa che avrebbe dovuto indurlo ad utilizzare tutte le precauzioni del caso e, soprattutto, i presidi di sicurezza previsti dalla legge. 2.2.Inoltre riteneva, in ogni caso, carente la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la condotta addebitata agli imputati con l’evento lesivo non potendosi affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la presenza dell’interruttore differenziale avrebbe impedito il verificarsi dell’evento letale. Si evidenziava, al riguardo, che era stato processualmente accertato che il contatto diretto con una parte in tensione, così come in concreto verificatosi, genera, all’istante, un passaggio di corrente elettrica all’interno del corpo umano che viene sottoposto ad una differenza di potenziale che è quella di alimentazione del circuito e la cui intensità risente anche della resistenza del corpo umano, differente da individuo a individuo, mentre l’intervento dell’interruttore differenziale non è immediato. In tal caso le uniche protezioni efficaci sono quelle passive, ossia la disalimentazione del circuito che alimenta gli utilizzatori o l’adozione di schermi isolanti. Veniva chiarito che l’interruttore differenziale svolge, invece, una efficace funzione nella protezione dai contatti indiretti, cioè dalla possibilità che l’involucro metallico di una apparecchiatura elettrica, a causa del guasto di un suo isolante interno, venga in contatto con una parte in tensione perché in tal caso esso consente un percorso della corrente verso terra. 2.3.Sul piano del giudizio di c.d. prevedibilità veniva osservato che il C. avrebbe dovuto essere consapevole della presenza di parti in tensione, pur dopo la disalimentazione dell’impianto condominiale, perché l’incarico affidatogli comprendeva anche la sostituzione dei pulsanti dei campanelli degli appartamenti i cui fili elettrici confluivano anch’essi nella cassetta, unitamente ad altri, in una confusa promiscuità tra quelli comuni e quelli privati. 2.4.Sottolineava che, peraltro, nel descritto contesto, l’attività lavorativa era connotata dall’imprudenza e dalla imperizia del C. il quale, al momento dell’infortunio, indossava un vestiario del tutto inadeguato e non indossava alcun efficace sistema di prevenzione individuale, ovvero guanti, tuta o scarpe isolanti, ciascuno dei quali, anche singolarmente, sarebbe stato idoneo a scongiurare l’evento e non aveva con sé nemmeno gli strumenti atti a rilevare la presenza di corrente elettrica sui cavi su cui stava operando. Il tutto era poi aggravato dalla circostanza che la vittima si trovava su una scala metallica appoggiata ad una ringhiera di ferro della scala condominiale e che si era fatto assistere, nella esecuzione dei lavori, da un giovane, R.R. , sprovvisto di competenze tecniche esponendo, peraltro, anche costui ad un grave rischio. 3. Avverso la predetta sentenza interponevano appello sia il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria che le parti civili costituite D.E. , C.D. , C.P. , C.A. , C.M. e Ro.Er. . 3.1.Le predette parti concludevano chiedendo la condanna degli imputati alla pena ritenuta di giustizia. 4. Con sentenza emessa in data 6 aprile 2017 la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, dichiarava non doversi procedere nei confronti di L.G.V. , G.A. e G.M. per essere il reato estinto per intervenuto decorso dei termini prescrizionali e condannava gli imputati al risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento delle spese processuali e di costituzione. 4.1.La Corte distrettuale attribuiva agli imputati la titolarità di una posizione di garanzia, con assunzione dei relativi oneri di previsione e valutazione dei rischi, ancorandola all’art. 2051 c.c. e alle norme CEI in tema di impianti civili evidenziando che i predetti avevano l’obbligo di informare il C. chiamato ad intervenire, anche su loro committenza, sulle parti comuni rappresentandogli che l’impianto elettrico del quadro installato nell’appartamento di loro proprietà e di cui ragionevolmente la vittima non aveva ritenuto di dovere prendere diretta visione, in quanto esulante dal suo incarico, non era conforme alle norme di sicurezza in quanto privo del dispositivo di protezione - c.d. interruttore differenziale - e di adeguata messa a terra dell’impianto. Il rispetto di tali regole cautelari avrebbe quantomeno imposto, di togliere l’alimentazione all’impianto elettrico individuale neutralizzando così la fonte di pericolo. 4.2. Inoltre i giudici di secondo grado, dopo avere escluso che i lavori affidati al C. contemplassero la sostituzione dei campanelli ai piani dei singoli condomini, rappresentavano che la causa dell’evento lesivo era addebitabile esclusivamente alle carenze dell’impianto elettrico installato all’interno dell’abitazione degli imputati e non invece al campanello esterno della loro abitazione o ai cavi che da esso si dipanavano. Veniva puntualizzato che gli imputati non erano stati in grado di provare che un tecnico abilitato da loro incaricato, avesse, negli anni, posto in essere attività manutentive in vista dei doverosi e non rispettati obblighi di adeguamento del sistema elettrico che investiva non solo l’interruttore differenziale ad elevata sensibilità ma anche la messa a terra dell’impianto, sistemi di sicurezza che avrebbero quantomeno ridotto la tensione della corrente alla quale il C. è stato sottoposto nè corrispondeva ad un buono stato di manutenzione dell’appartamento non aver provveduto all’obbligo di separazione dei cavi di diversa derivazione i quali, invece, nella confusa mescolanza tra quelli privati e del condominio, così come confluiti nella cassetta posta al primo piano della scala, inducevano in errore la vittima, sicura di aver interrotto il flusso della corrente. 4.3.La condotta imprudente tenuta dal C. veniva ritenuta solo un coefficiente di uno stato di fatto di illegittimità preesistente, riconducibile al comportamento altrui e, dunque, inidonea ad interrompere il nesso di causalità. 5.L.G.V. , G.A. e G.M. propongono, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi. 5.1. Con il primo motivo deducono il vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 40 e 41 c.p. e il vizio motivazionale. Rappresentano, in primo luogo, che la Corte distrettuale li ha ritenuti titolari della posizione di garanzia, pur in assenza della individuazione della regola cautelare violata, essendo il richiamo all’art. 2051 c.c. non operativo agli effetti penali. Ed ancora, sostengono che l’affermazione della sussistenza del nesso eziologico tra le presunte omissioni loro addebitate e l’evento letale si fonda su argomentazioni illogiche che si traducono in un travisamento dei fatti in relazione sia alla ritenuta insussistenza dell’attività di sostituzione dei pulsanti dei campanelli ai piani che della mancata presa visione dell’impianto elettrico, anche interno, alla loro abitazione e in un travisamento di prove decisive costituite dalle perizie dell’ing. B.G. , e dell’ing. T.A. nonché dal preventivo di spesa del 10 luglio 2006. Inoltre denunciano che non sono stati adeguatamente valutati i decorsi causali alternativi interruttivi del nesso di causalità, essendo incomprensibile, tra l’altro, la mancata considerazione dell’incidenza del comportamento incauto, imprudente e imperito del C. il quale non aveva adottato alcuno dei mezzi di protezione individuale che avrebbe evitato il verificarsi dell’evento, così come comprovato dalle emergenze processuali. Evidenziano che i giudici di secondo grado sono pervenuti al giudizio di condanna nei loro confronti sulla base di alcune dichiarazioni del perito T. , estrapolate dal contesto complessivo, e che vengono interpretate in chiave colpevolistica senza operare una valutazione unitaria delle risultanze probatorie. 5.2. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’art. 603 c.p.p., art. 533 c.p.p., comma 1, art. 192 c.p.p. ed all’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, per non avere la Corte territoriale adempiuto alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sollecitata dagli stessi appellanti, nè all’onere di motivazione rafforzata, richiesti dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nei casi in cui il giudice di appello intenda riformare, anche ai soli fini civilistici, una pronuncia assolutoria resa in primo grado nonché, a partire dall’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, anche dal comma 3 bis dell’art. 603 c.p.p 5.3.Con il terzo motivo deducono il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale sottolineando che la perizia dell’ing. B.A. , espletata in sede di incidente probatorio, è stata posta a fondamento della decisione di condanna ai fini civili nonostante che il Tribunale di Reggio Calabria, all’udienza del 20 maggio 2008, ne avesse dichiarato l’inutilizzabilità per violazione del diritto del contraddittorio, in quanto depositata in un momento antecedente alla iscrizione di L.G.V. , G.A. e G.M. nel registro delle notizie di reato. 5.4.Con il quarto motivo denunciano il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale con riferimento all’art. 192 c.p.p., artt. 40 e 41 c.p. e art. 27 Cost., posto che la Corte di appello ha ritenuto responsabile, sia pure ai soli fini civili, l’imputato G.M. in conseguenza del mero dato oggettivo della titolarità del bene proprietario al 50% , pur non essendo più possessore nè residente nell’appartamento sin dal 2003. 5.5.Concludono chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. 6. Con memoria depositata il 22 ottobre 2018 il ricorrente G.A. , a mezzo del difensore di fiducia, sviluppa ulteriormente i motivi già formulati con il ricorso per cassazione ribadendo, tra l’altro, che la Corte distrettuale, nel riformare ai fini civili la pronuncia assolutoria di primo grado, ha fondato il suo convincimento su una mera rivalutazione cartolare delle trascrizioni relative alla deposizione del perito T. senza procedere alla diretta assunzione della prova dichiarativa. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei termini di seguito illustrati. 2. I motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, vengono esaminati congiuntamente. 3. Coglie anzitutto nel segno il secondo motivo di ricorso nonché il correlato motivo aggiunto proposto da G.A. risultando evidente la violazione dei principi di matrice convenzionale e di diritto vivente che impongono nel caso, come quello in esame, di sentenza di condanna emessa in riforma del giudizio assolutorio di primo grado, l’obbligo, per il giudice, di una motivazione rafforzata che deve necessariamente aggiungersi a quello generale evincibile dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e . La giurisprudenza di legittimità cfr. Sez. Un. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231679 Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327 Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 - dep. 2014 -, Rv. 258005 n. 46742 dell’08/10/2013, Rv. 257332 Sez. 4 n. 35922 dell’11/07/2012, Rv. 254617 ha infatti affermato che, in tale ipotesi, il giudice dell’appello è tenuto a delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e a confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato e di mettere in luce le carenze e le aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato dando alla decisione una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia compiutamente ragione delle difformi conclusioni cui intende pervenire. Ne consegue, dunque, che ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non è sufficiente una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice occorrendo, invece, una maggior forza persuasiva, potendo la pronuncia di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in prime cure cfr. Sez. U. n. 27620 del 28/04/2016, Rv. 267486 Sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013 - dep. 2014 -, Rv. 262261 Sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869 Sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718 . Ed invero la valutazione in peius compiuta nel processo di appello sullo stesso materiale probatorio acquisito in primo grado deve essere sorretta da argomenti dirimenti tali da rendere evidente l’errore della sentenza assolutoria la quale deve rivelarsi, rispetto a quella di appello, non più razionalmente sostenibile. Il tema involge anche la violazione del canone legale di valutazione della prova imposto dall’art. 533 c.p.p., comma 1, Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, Rv. 270108 . La regola di giudizio compendiata nella formula dell’ al di là di ogni ragionevole dubbio impone, infatti, al giudicante l’adozione di un metodo dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria volto a superare l’eventuale sussistenza di dubbi intrinseci a quest’ultima, derivanti, ad esempio, da auto - contraddittorietà o da incapacità esplicativa, o estrinseci, in quanto connessi, come nel caso in disamina, all’esistenza di ipotesi alternative dotate di apprezzabile verosimiglianza e razionalità Sez. 1, 24/10/2011, n. 4111, Rv. 251507 . Può infatti addivenirsi a declaratoria di responsabilità a condizione che il dato probatorio acquisito lasci fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle risultanze processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, Rv. 262280 Sez. 1 n. 17921 del 03/03/2010, Rv. 247449 Sez. 1 n. 23813 dell’08/05/2009, Rv. 243801 Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Rv. 240763 . Alla stregua di tali principi, qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente corroborata dall’oggettività di acquisizione probatorie, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente dimostrandone, in modo rigoroso, l’inattendibilità attraverso un adeguato apparato argomentativo. 3.1.Orbene tale obbligo, nel caso sub iudice, non risulta adempiuto dalla Corte d’appello. 4. Si premette che, in punto di fatto, costituisce dato pacifico quello secondo cui i condomini dello stabile composto da quattro appartamenti sito in omissis avevano conferito a C.D. , titolare della ditta , attiva nell’installazione di impianti elettrici e regolarmente iscritta alla camera di commercio, l’incarico di rifacimento e di adeguamento dell’impianto elettrico della scala condominiale. Risultava infatti assente il c.d. impianto di messa a terra, i conduttori elettrici presenti risultavano in parte sottodimensionati nella sezione e non aderenti alla normativa sia per tipologia che per colorazione utilizzata. I cavi utilizzati per la realizzazione dell’impianto citofonico coesistevano, all’interno delle cassette di derivazione, con i conduttori utilizzati per l’energia, così come l’impianto luce ascensore non risultava a norma, essendo i conduttori elettrici - di sezione insufficienti - derivati dall’interruttore limitatore posto all’interno del contatore Enel. 4.1.Quanto, in particolare, all’oggetto del contratto di prestazione di opera, i giudici di primo grado richiamavano il preventivo di spesa redatto dal C. in data 10 luglio 2006 da cui risultava la previsione della esecuzione dei seguenti lavori - rifacimento dell’impianto di luce scale con sostituzione, tra l’altro, dei conduttori facenti parte dell’impianto e dei pulsanti dei campanelli ai piani - trasformazione dell’impianto citofonico con impianto video citofonico B/N completo di tutti gli accessori condominiali pulsantiera completa di gruppo fonico e unità di ripresa, alimentatore, citofoni all’interno degli appartamenti - impianto di messa a terra. Il C. si era impegnato a rilasciare la dichiarazione di conformità a legge dei lavori effettuati. I lavori erano regolarmente iniziati in data omissis in esecuzione del sinallagma contrattuale previsto dall’art. 2222 c.c. e, conseguentemente, il C. si era obbligato a eseguire la prestazione, oggetto del preventivo accettato dai condomini, senza vincolo di subordinazione. 4.2.Tanto premesso, osserva il Collegio, che ciò che rileva, nel caso in esame, ai fini dell’assunzione della posizione di garanzia, sulla scorta dell’effettivo governo del rischio e delle finalità protettive che lo sorreggono, è il rapporto di committenza instaurato dai condomini direttamente nei confronti di C.D. non risultando peraltro la nomina di un amministratore di condominio , e ciò indipendentemente dagli obblighi previsti dalla legge a carico dei proprietari di ogni singolo appartamento dello stabile di adeguare gli impianti elettrici individuali ai requisiti di sicurezza previsti dalla legge. 4.3.Ciò chiarito risulta, in primo luogo, fondato il quarto motivo di ricorso proposto nell’interesse di G.M. il quale, essendo proprietario al 50% dell’appartamento ma non anche ivi dimorante, lamenta che i giudici di merito non hanno svolto alcun accertamento al fine di verificare se il predetto sia stato effettivamente posto a conoscenza della delibera assembleare di conferimento dell’incarico de quo e, dunque, se possa essere qualificato come committente. 4.4.In relazione poi alle contestazioni articolate, più in generale, dai ricorrenti nel primo motivo e ribadite da G.A. nei motivi aggiunti, sul tema della fonte normativa attributiva della posizione di garanzia, si impongono le seguenti puntualizzazioni. La Suprema Corte Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974 , nel tratteggiare l’excursus evolutivo della giurisprudenza di legittimità in subiecta materia, ha osservato che per lungo tempo è stato escluso che il committente potesse rispondere delle inadempienze prevenzioniste verificatesi nell’apprestamento del cantiere e nella esecuzione dei lavori che venivano poste a carico del datore di lavoro appaltatore. La responsabilità concorrente del committente veniva ravvisata solo quando questi travalicava il ruolo, ingerendosi nella organizzazione per la loro esecuzione assumendo così, di fatto, una posizione direttiva perché in tal modo si ingeriva nella esecuzione dei lavori Sez. 4, n. 1543 del 31/10/1967, Rv. 106806 . Nel progressivo affinamento della riflessione in materia si è pervenuti ad individuare una ulteriore fonte di doveri, ovvero il potere di governo della fonte di pericolo, pervenendo così ad affermare la corresponsabilità del committente con l’appaltatore e con il direttore dei lavori qualora l’evento si colleghi causalmente anche alla sua colposa azione od omissione, ovvero quando abbia commissionato o consentito l’inizio dei lavori, pur in presenza di situazione di fatto parimenti pericolose Sez. 3, n. 8134 del 24/04/1992, Rv. 191387 . Il quadro cambia in corrispondenza del mutamento di disciplina conseguente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 494 del 1996 ove la figura del committente dei lavori ha trovato un esplicito riconoscimento normativo negli artt. 2, comma 1, lett. b e 3 applicabile ratione temporis , poi trasfusi nel D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 26 e segg Tale innovazione normativa ha trasformato la figura del committente da soggetto privo di autonoma responsabilità a soggetto che riveste responsabilità proprie anche se temperate dal principio Sez. 4, n. 27296 del 02/12/2016 - dep. 2017 -, Rv. 270100 Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Rv. 252672 che dal predetto non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori e che occorre verificare quale sia stata l’incidenza della sua condotta. Di conseguenza occorre verificare, in concreto, quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente-di situazioni di pericolo. 4.5. Ed ancora, quanto al committente che può in qualche modo definirsi non qualificato in quanto assume decisioni circa la natura delle opere da svolgere ma è privo di specifiche competenze per la loro esecuzione, come quello che appalta lavori di tipo domestico, è stato affermato cfr. Sez. 4, n. 40922 del 24/09/2018 che il medesimo, in assenza della redazione di un documento di valutazione dei rischi o della nomina di un responsabile dei lavori cui sia conferito anche il compito di realizzare la sicurezza del cantiere prima della realizzazione delle opere, ha l’onere generalissimo di mettere il prestatore di opera nella condizione di operare in sicurezza. E ciò, non solo segnalando i pericoli, ma provvedendo alla loro eliminazione prima dell’inizio dell’attività per neutralizzare le possibili fonti di pericolo. 4.6. Sotto tale prospettiva è, dunque,indispensabile accertare, in concreto, l’oggetto della prestazione di opera incombendo sull’esecutore i rischi propri inerenti alle specifiche lavorazioni contrattualmente assunte mentre i rischi derivanti dalla conformazione dei luoghi sono imputabili al committente. 4.7. Ciò posto, è dato rilevare che, nella fattispecie de qua, è mancata, da parte della Corte territoriale, un’approfondita e specifica disamina di tali circostanze fattuali rilevanti ai fini della individuazione di profili di colpa nella condotta dei committenti ed anzi le argomentazioni poste a fondamento della decisione presentano profili di manifesta illogicità, travisando i dati probatori acquisiti, così come evidenziato dai ricorrenti. Ed invero, i giudici di secondo grado sono pervenuti al convincimento che la causa dell’evento sia riconducibile esclusivamente alle carenze dell’impianto elettrico esistente all’interno dell’abitazione degli imputati in quanto sprovvisto di interruttore differenziale e di c.d. impianto a terra richiamando, peraltro, gli esiti peritali dell’ing. B.A. che il giudice di primo grado aveva dichiarato inutilizzabile di qui la fondatezza anche del terzo motivo di ricorso e del correlato motivo aggiunto proposto da G.A. . È stato infatti affermato che il lavoro affidato non comprendeva la sostituzione dei pulsanti dei campanelli ai piani dei singoli condomini circostanza questa, invece, comprovata documentalmente dal preventivo del 10 luglio 2006 e dalle perizie degli ingegneri B.G. e T.A. e che non vi era alcun ragionevole motivo, da parte del C. , di effettuare il sopralluogo all’interno dell’appartamento degli imputati quando, invece, risulta contrattualmente prevista anche l’installazione dei citofoni all’interno degli appartamenti. 5. Anche sotto il profilo del nesso di causalità tra la violazione della regola cautelare e l’evento lesivo, il Tribunale di Reggio Calabria individuava alcune evidenze probatorie che si presentavano distoniche rispetto all’ipotesi accusatoria e che determinavano una oggettiva incertezza in ordine alla ricostruzione dei fatti. In particolare, all’esito del c.d. giudizio controfattuale, il giudice di primo grado osservava, alla stregua delle risultanze probatorie acquisite, che, a fronte delle gravi imprudenze in cui era incorso il C. , la presenza nell’appartamento degli imputati dell’interruttore differenziale non avrebbe comunque garantito, con alto grado di credibilità razionale, la sopravvivenza della vittima. 5.1. Per contro, all’esito del giudizio di appello, svoltosi senza alcuna suppletiva attività istruttoria pur se sollecitata dagli imputati, la Corte distrettuale non approfondiva adeguatamente la tematica della possibile interferenza, sull’evento, dei decorsi causali alternativi prospettati dalla difesa. L’affermazione di responsabilità degli imputati si poggia, pertanto, si argomentazioni che si presentano manifestamente non adeguate al raggiungimento dello standard probatorio in quanto anche il c.d. giudizio controfattuale è stato formulato in termini non rispondenti ai criteri di certezza processuale. 6. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui va demandata la regolamentazione delle spese fra le parti di questo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolamentazione delle spese fra le parti di questo giudizio.