Patteggiamento che dispone (o non dispone) la sanzione amministrativa accessoria: è ricorribile per cassazione?

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22113 depositata 21 maggio 2019, ha rimesso la seguente questione di diritto alle Sezioni Unite se, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2-bis dell’art. 448 c.p.p., come novellato dalla l. 23 giugno 2017, n. 103, siano o meno ricorribili per Cassazione e, in ipotesi affermativa, entro quali limiti, le sentenze di patteggiamento che applicano, ovvero che omettono di applicare, sanzioni amministrative accessorie.

La vicenda dalla quale è scaturita tale rimessione concerneva, infatti, l’omessa applicazione, ad opera del Tribunale, nella pronuncia di patteggiamento, del raddoppio della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, essendo l’imputato infraventunenne. La vicenda. In sede di patteggiamento per il reato di guida in stato di ebbrezza, il Tribunale disponeva peraltro, a carico dell’imputato, la sospensione della patente di guida per il periodo di un anno. Il Procuratore Generale della Corte d’Appello ricorre per la cassazione della pronuncia, dolendosi della violazione di legge artt. 186 e 186- bis c.d.s. per l’omesso raddoppio, ad opera del Tribunale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, non avendo l’imputato ancora compiuto 21 anni. Il ricorso. La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, nel ritenere fondato il ricorso formulato dal P.G., rileva che il Tribunale aveva applicato, a carico dell’imputato, la sospensione della patente di guida pari ad il minimo edittale ex art. 186, comma 2, lett. c, secondo periodo, c.d.s. , così tralasciando il raddoppio della durata della misura ai sensi del terzo periodo della medesima disposizione , nonché l’ulteriore aumento da un terzo alla metà art. 186- bis , comma 3, c.d.s. . Viene quindi sollevato il dubbio se a detta omissione possa sopperire il medesimo giudice di legittimità. Più in particolare, l’articolo 448, comma 2- bis , c.p.p., come novellato nel 2017, statuisce che il PM e l’imputato sono legittimati ad impugnare la pronuncia unicamente per motivi relativi all’espressione di volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra istanza e pronuncia, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Orientamento estensivo. La possibilità di proporre ricorso per cassazione in ordine all’applicazione, ovvero all’omessa applicazione, di sanzioni amministrative accessorie, in plurime occasioni è stata ritenuta sussistente dalla Corte di legittimità. Tra le numerose pronunce, viene in particolare richiamata la n. 29179 del 23 maggio 2018, dove il collegio della medesima sezione penale aveva evidenziato che, in tema di reati posti in essere attraverso la violazione di norme stradali, qualora il giudice, nell’accogliere la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre della sospensione della patente di guida, il PM risulta legittimato a formulare ricorso per Cassazione, ed in conformità della disciplina generale dell’art. 606, comma 2, codice di rito. In tale occasione veniva, per l’effetto, esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 448, comma 2- bis , in considerazione dell’indole autonoma della sanzione amministrativa, non riconducibile né alla categoria della pena né a quella della misura di sicurezza, indicate nella norma citata. Orientamento restrittivo. Indirizzo ermeneutico di segno opposto si è manifestato in capo alla VI Sezione della Cassazione n. 14721/18, nonché n. 15845/19 , ove è stata esclusa la possibilità del ricorso di legittimità avverso la sentenza di patteggiamento che applichi, ovvero ometta di applicare, sanzioni amministrative accessorie. Orientamento siffatto appare ancorato alla valorizzazione della finalità deflattiva avuta di mira dal legislatore, oltre che sull’asimmetria che si verrebbe a creare nel sistema dell’impugnazione della sentenza di patteggiamento, ove, a dir dei giudici di legittimità, convivrebbero da una parte le restrizioni esistenti sul piano del vizio di motivazione, per le statuizioni che hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio e le misure di sicurezza, nonostante risultino estranee all’accordo negoziale, dall’altra parte le statuizioni afferenti alle sanzioni amministrative accessorie, che, di per sé, non soffrirebbero per contro alcuna limitazione . La rimessione alle SS.UU Sulla scorta dei difformi filoni ermeneutici, magistralmente riassunti nella pronuncia de qua , il Collegio, ritenendo sussistenti le condizioni elencate all’art. 618, comma 1, c.p.p., ha ritenuto dover rimettere il ricorso alle Sezioni Unite, dove peraltro risulta già pendente una questione vertente su tematica affine. La IV Sezione Penale, in definitiva, ha formulato la questione di diritto che dovrà essere esaminata dal massimo consesso se, a seguito dell’entrata in vigore del comma 2- bis dell’art. 448 codice procedura penale introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell’illegalità l’ipotesi di motivazione inesistente, non già meramente incongrua , le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, ordinanza 16 – 21 maggio 2019, n. 22113 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 9 ottobre 2018 il Tribunale di Brescia ha applicato, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., a M.S. , imputato del reato di guida in stato di ebbrezza violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c tasso alcoolemico pari ad 1,62 grammi / litro alla prima rilevazione e 1,65 g / l alla seconda , fatto commesso il omissis , in ora notturna, da parte di infraventunenne e titolare di patente di guida da meno di tre anni, la pena concordata tra l’imputato ed il Pubblico Ministero. Ha anche ordinato la sospensione della patente di guida per la durata di un anno. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore generale della Corte di appello di Brescia, che lamenta, come unico motivo, violazione di legge D.Lgs. n. 285 del 1992, artt. 186 e 186-bis per mancato raddoppio, da parte del Tribunale, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Il P.G., premesso che il Giudice non ha disposto la confisca dell’automobile guidata nell’occasione dall’imputato, auto che è risultata di proprietà di soggetto terzo, come da informativa dei Carabinieri che si richiama nell’atto di impugnazione, evidenzia che si sarebbe dovuta raddoppiare la durata della sospensione della patente, essendo l’imputato infraventunenne. Chiede, dunque, l’annullamento della sentenza e l’adozione da parte della S.C. dei conseguenti provvedimenti. 3. Il Procuratore generale della S.C. nella requisitoria scritta ai sensi dell’art. 611 c.p.p. del 9 aprile 2019 domanda l’accoglimento del ricorso del P.G. territoriale, sottolineando la duplicità dell’omissione da parte del decidente in primo luogo, omissione del raddoppio della durata della sospensione della patente, per l’altruità del mezzo poi, omissione dell’ulteriore aumento della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da un terzo alla metà, in ragione dell’età, per essere l’imputato minore dei ventuno anni. Segnala il Requirente che la sentenza deve essere annullata sul punto non potendo provvedere la Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620 c.p.p., lett. l, dovendosi applicare anche la diminuzione ex art. 222 del codice della strada così la requisitoria scritta del P.G., pagina unica . Considerato in diritto 1.11 ricorso del Procuratore generale, che risulta tempestivamente presentato, è fondato nel merito. Infatti, il Tribunale di Brescia, peraltro senza offrire alcuna motivazione, ha applicato all’imputato la sospensione della patente nella misura di un anno, che è pari al minimo edittale D.Lgs. n. 285 del 1992, ex art. 186, comma 2, lett. c, secondo periodo , trascurando tuttavia il raddoppio della durata della misura ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c, terzo periodo e l’ulteriore aumento da un terzo alla metà stabilito dal D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186-bis, comma 3 . 2. Il punto è se a tali denunziate omissioni possa / debba sopperire il Giudice di legittimità, come auspica il ricorrente, in quanto l’eventuale intervento ex art. 620 c.p.p., lett. l, presuppone risolta in senso affermativo la questione se, dopo l’entrata in vigore in data 3 agosto 2017 dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario , siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti, le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. 3. Come noto, l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, recita Il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza . 4. Ciò posto, la possibilità di proporre ricorso per cassazione quanto all’applicazione ovvero all’annessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie è stata in più occasioni ritenuta sussistente dalla Corte di legittimità v., infatti, Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. C. App. Trieste in proc. Stratta, Rv. 273091-01, la cui massima ufficiale recita In tema di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel caso in cui il giudice, accogliendo la domanda di patteggiamento, abbia omesso di disporre la sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 C.d.S., il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 c.p.p., comma 2, e non ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma . Si tratta di decisione resa in fattispecie in cui il P.G. ha proposto ricorso per la cassazione di sentenza di applicazione di pena per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle regole sulla circolazione stradale, limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente di guida si è precisato nella parte motiva, sub n. 3 del considerato in diritto , che sebbene il ricorso promosso dal Procuratore Generale, sia soggetto ratione temporis, in base al criterio di cui alla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 51, alla disciplina dettata dall’art. 448 c.p.p. nella nuova formulazione, in quanto la richiesta di applicazione della pena risale ad epoca successiva al 3 agosto 2017, è doveroso accedere alla richiesta formulata dal ricorrente disponendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Come è noto, ai sensi dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, nella formulazione introdotta dalla L. n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Escluso che la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida possa essere ricondotta alle categorie della pena e della misura di sicurezza elencate nell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis, non per questo le statuizioni ad essa collegate risultano inoppugnabili. Dato il carattere di autonomia che connota le determinazioni inerenti alla sanzione amministrativa in parola, si deve ritenere che le stesse si pongano al di fuori dell’ambito di positivizzazione dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis. Ne consegue che le statuizioni riguardanti la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, contenute nella sentenza non appellabile di patteggiamento, potranno formare oggetto di ricorso per Cassazione secondo la disciplina generale dettata dall’art. 606 c.p.p., comma 2 . Alla stessa soluzione si è giunti in numerose altre occasioni cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, non mass., in caso di ricorso dell’imputato nei cui confronti è stata applicata sanzione ex art. 444 c.p.p. in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida Sez. 3, n. 16782 del 19/02/2019, El Bachar ed altri, non mass., in caso di ricorso di un imputato Dhano Milantin destinatario di sentenza di applicazione di pena per fatti di droga, limitatamente al ritiro della patente di guida Sez. 4, n. 7554 del 24/01/2019, P.G. C. App. Ancona in proc. Re, non mass., in caso di ricorso del P.G. avverso la omessa applicazione della sospensione della patente di guida nella sentenza di applicazione di pena nei confronti dell’imputato per il reato di guida in stato di ebbrezza, in orario notturno Sez. 4, n. 5071 del 28/11/2018, dep. 2019, P.M. Trib. Roma in proc. Alvaro, non mass., in ipotesi di ricorso del Pubblico Ministero per la cassazione di sentenza di patteggiamento per omicidio stradale di cui all’art. 589-bis c.p., limitatamente alla omessa revoca da parte del Tribunale della patente di guida. Le richiamate sentenze si fondano, in sintesi, sul seguente ragionamento ferme le limitazioni alla ricorribilità per cassazione in caso di applicazione di pena su richiesta introdotte dalla novella del 2017 cioè solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza , l’art. 448 c.p.p., comma 2-bis - si è ritenuto - non trova applicazione in caso di ricorso avverso statuizioni pur contenute nella sentenza di applicazione di pena su richiesta ma estranee al patto intercorso tra le parti, quali quelle concernenti le sanzioni amministrative accessorie, in considerazione del carattere autonomo delle sanzioni amministrative in questione, non riconducibili nè alla categoria della pena in senso stretto nè a quelle della misure di sicurezza, con conseguente applicabilità della disciplina dettata in via generale dell’art. 606 c.p.p., comma 2. 5. Tuttavia, si è recentemente manifestato - consapevole - orientamento interpretativo opposto in seno alla S.C. v. Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, dep. 2019, Lodato, non mass., in un caso di ricorso dell’imputato avverso sentenza di applicazione di pena su richiesta - anche - per rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti al fine di verificare l’eventuale guida in stato di ebbrezza, per denunziata mancanza di motivazione circa la disposta durata della sospensione della patente, v. spec. n. 8 del considerato in diritto v. inoltre Sez. 6, ord. n. 15845 del 07/01/2019, Pulvirenti, non mass., in un’ipotesi di ricorso dell’imputato per la cassazione di sentenza di applicazione di pena concordata - anche - in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sotto il profilo della censurata mancanza di motivazione quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, applicata nella misura massima prevista dalla legge tale orientamento esclude la possibilità del ricorso di legittimità avverso sentenze di patteggiamento che applichino ovvero che omettano di applicare sanzioni amministrative accessorie. Il ragionamento fa leva sulla valorizzazione della finalità deflativa avuta di mira dal legislatore v. l’ampia motivazione, sub nn. 6-9 del considerato in diritto , di Sez. 6, n. 14721 del 19/12/2018, dep. 2019, Lodato, cit. , oltre che sulla asimmetria che si verrebbe a creare - si assume, irrazionalmente - nel sistema dell’impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p., ove conviverebbero, da un lato, le radicali restrizioni indiscutibilmente esistenti, sul piano del vizio di motivazione, per le statuizioni aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio, come pure le misure di sicurezza, nonostante l’estraneità di queste ultime al perimetro dell’accordo negoziale e, dall’altro lato, le statuizioni concernenti le sanzioni amministrative accessorie che - si sottolinea, da sole non soffrirebbero per contro alcuna limitazione v. n. 2 del fatto e diritto di Sez. 6, ord. n. 15845 del 07/01/2019, Pulvirenti, cit., e n. 8 del considerato in diritto di Sez. n. 14721 del 19/12/2018, dep. 2019, Lodato, cit. . 6. Alla lettura restrittiva da ultimo riferita potrebbe opporsi che le - pur rilevanti - esigenze deflative non possono giungere al punto di comprimere i diritti della parti tanto da precludere loro tutela giurisdizionale avverso statuizioni oggettivamente in contrasto con disposizioni di legge, altrimenti non potendosi escludere questione di costituzionalità della disciplina soluzione peraltro proposta dal P.G., sia pure in via subordinata, nella vicenda decisa da Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, P.G. C. App. Trieste in proc. Stratta, cit. , e che l’adesione alla tesi limitativa fatta propria dalla Sez. 6 della S.C. presuppone, comunque, risolta in via condivisa la individuazione del corretto strumento per fare valere eventuali vizi della sentenza di applicazione di pena su richiesta, limitatamente al punto concernente la contemporanea applicazione, in uno con la sanzione criminale concordata non ricorribile, appunto, se non entro gli stretti limiti di cui all’art. 448 c.p.p., comma 2-bis , di sanzioni amministrative accessorie in maniera difforme dallo schema legale ovvero la omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie obbligatorie. Tale strumento potrebbe, in ipotesi, essere individuato nella proposizione di incidente di esecuzione ovvero nella procedura di correzione di errore materiale. 6.1. L’adesione alla seconda tra le due alternative indicate correzione di errore materiale , però, implicherebbe il superamento della opzione interpretativa secondo la quale È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. per la sostituizione, nella sentenza di patteggiamento, della statuizione concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa Sez. 4, n. 19144 del 14/10/2014, dep. 2015, Marinelli, Rv. 263489-01, nella cui parte motiva, sub n. 2 del considerato in diritto , si è peraltro precisato che Fondate sono le censure proposte avverso il provvedimento di correzione di errore materiale. In realtà, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, alla procedura di correzione di errore materiale, prevista all’art. 130 c.p.p., il giudice può ricorrere per porre rimedio ad imprecisioni o ad omissioni di elementi che debbano necessariamente essere ricompresi nel provvedimento, di guisa che l’intervento correttivo altro non rappresenti che una integrazione meccanica del contenuto dell’atto che non comporti l’esercizio di un potere discrezionale. Non è consentito, quindi, che attraverso il ricorso a detta procedura, si operi una modifica sostanziale del contenuto dell’atto, cioè della decisione assunta Cass. nn. 18326/03, 6784/05, 11763/08, 30483/10, 42897/13 L’ordinanza di correzione deve essere, dunque, annullata senza rinvio . Nello stesso senso si segnala Sez. 4, n. 25707 del 24/05/2012, Di Torna, Rv. 253310-01, che ha precisato che È illegittimo il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. con il quale si sostituisca la statuizione della sentenza di patteggiamento concernente la sospensione della patente di guida con quella della revoca della stessa, trattandosi non già di errore materiale bensì di sovrapporre al contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logicamente dipendente dal primo nella relativa parte motiva, sub n. 3 del fatto e diritto si osserva che Il ricorso è fondato È ben noto che mediante il procedimento di correzione di errore materiale può porsi rimedio esclusivamente a discrasia meramente formale o che, in ogni caso non necessiti d’intervento implicante esercizio di discrezionalità, come accade, al contrario, allorquando debba correggersi un errore di giudizio. In definitiva, siccome enuncia l’art. 130 c.p.p., deve trattarsi di eliminare errori ed omissioni dai quali non sia derivata nullità, senza apportare una modificazione essenziale dell’atto . Una tale ipotesi è stata ritenuta, a sedazione di plurimi contrasti, dalla pronuncia delle S.U. 31 gennaio 2008, n. 7945, citata dal giudice di merito, a riguardo dell’omessa statuizione nella sentenza di patteggiamento sulle spese della parte civile, la quale denota, appunto, un mero errore omissivo materiale, che non lascia spazio ad apprezzamenti circa Pan. Analogamente si è concluso nell’ipotesi di omessa statuizione sulle spese processuali e di mantenimento in carcere Sez. 4, 27/9/2011, n. 38189 . Diverso il caso in esame. In presenza di contestazione del reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. C e comma 2-bis, riconosciuta la sussistenza delle attenuanti generiche, venne concordata la pena sospesa di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1.200,00 di ammenda, sostituito l’arresto con la corrispondente pena pecuniaria. Alla detta pena il giudice aggiunse la confisca dell’autovettura e la sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Osserva il Collegio che, senza necessità di condividere l’intero percorso argomentativo del ricorrente secondo costui le parti non avrebbero inteso riconoscere la sussistenza dell’aggravante di cui al comma 2-bis dell’art. 186 cit., bensì la sola fattispecie di cui al comma 2, lett. C , il successivo intervento del giudice, peraltro operato senza rispettare il contraddittorio, con il quale si sostituisce la sospensione della patente di guida con la revoca della medesima, risulta diretto a rimediare un errore di giudizio in tal senso, Sez. 1, 28/9/2010, n. 36257, a proposito di sospensione condizionale erroneamente applicata con la sentenza patteggiata e non già ad adeguare il dispositivo ad una previsione di legge, correggendo errore meramente materiale Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio . 6.2. D’altro canto, l’adesione, invece, alla ulteriore interpretazione cioè la possibilità di rimedio in sede esecutiva dovrebbe tenere conto dei limiti al riguardo che si ritengono sussistenti, secondo l’orientamento sinora diffuso, sulla scorta peraltro di Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, Basile, Rv. 262327-01, che ha puntualizzato che L’applicazione di una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non derivi da errore valutativo del giudice della cognizione . In conformità al richiamato insegnamento del massimo consesso si registra, tra l’altro, il precedente di Sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015, Nardi, Rv. 26350601, secondo cui In sede esecutiva, l’illegittimità della pena accessoria applicata dal giudice della cognizione può essere rilevata solo quando la sanzione irrogata non sia prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quando, per specie o quantità, questa risulti eccedente il limite legale, e non quando risulti errato il calcolo attraverso il quale essa è stata determinata - salvo che non sia frutto di errore macroscopico - trattandosi di errore censurabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione. Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretto il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione, per lo svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, nel dichiarare estinto il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. b , aveva rideterminato la durata della sospensione della patente di guida in anni uno, applicando la riduzione della metà alla sanzione erroneamente stabilita in sede di cognizione in anni 2, ovvero in misura eccedente il limite massimo edittale previsto dalla ipotesi di reato contestata . 7. Ricorrono, dunque, ad avviso del Collegio, le condizioni previste dall’art. 618 c.p.p., comma 1, per rimettere il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, innanzi alle quali, peraltro, risulta già pendente fissato all’udienza del 18 luglio 2019 ricorso con oggetto non coincidente ma che presenta profili di rilevante affinità, su impulso di Sez. 6, ord. n. 17770 del 16/01/2019, ric. Savin ed altri, con oggetto la seguente questione se l’art. 448 c.p.p., comma 2 bis, come introdotto dalla L. n. 103 del 2017, art. 1, comma 50, osti all’ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena con la quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’applicazione di misura di sicurezza, personale o patrimoniale . Alla luce delle considerazioni svolte emerge, dunque, la necessità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite in relazione alla questione di diritto che si propone nei seguenti termini se, a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 448 c.p.p., comma 2-bis introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 , siano ricorribili o meno per cassazione e, nell’affermativa, entro quali limiti se cioè, ove sia riconosciuta la ricorribilità, rientri nel novero dell’illegalità l’ipotesi di motivazione inesistente, non già meramente incongrua , le sentenze di applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che applicano ovvero che omettono di applicare sanzioni amministrative accessorie . Discende la statuizione in dispositivo. P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.