Vincita al gioco: legittima la confisca?

Il giudice ha l’obbligo di considerare tutte le deduzioni e le allegazioni difensive sulla liceità della provenienza dei beni assoggettati a confisca, nonché di motivare circa le giustificazioni addotte dagli interessati a tal fine.

Così si pronuncia la Corte con la sentenza n. 21755/19, depositata il 17 maggio. Il fatto. Il GIP di Brindisi, nelle vesti di giudice dell’esecuzione, disponeva la misura della confisca ex art. 12- sexies della l. n. 356/92 di euro 13mila nei confronti del soggetto, condannato per il delitto di cui all’art. 73 del T.U. stupefacenti. Contro la pronuncia del Giudice, che riteneva l’importo confiscato sproporzionato in relazione ai redditi dichiarati ed alle professioni svolte dal condannato, proponeva ricorso in Cassazione la difesa, giustificando il possesso della somma di denaro come il residuo di un maggior importo vinto in precedenza al gioco. L’obbligo di motivazione in presenza di prove sulla liceità dei beni assoggettati a confisca. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, e di fronte alla questione prospettata dall’impugnante circa la superabilità della presunzione di illecito arricchimento e della correlativa dimostrazione della lecita provenienza delle risorse finanziarie oggetto di confisca richiama un principio già affermato in tema di redditi derivanti da attività lecite. Tale principio prevede che possa essere dimostrata la proporzione tra tali redditi dichiarati e risorse disponibili a patto che si tratti di riserve lecite e monitorabili, e che in tal caso il giudice è obbligato a prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa, fornendo adeguata motivazione circa le giustificazioni fornite dagli interessati, tese a dimostrare la lecita provenienza dei beni . Nel caso concreto, tale obbligo di motivazione non è stato adempiuto dal GIP di Brindisi, il quale non ha chiarito le ragioni per cui ha ritenuto che la somma di denaro proveniente dalla vincita fosse stata interamente spesa, limitandosi ad ipotizzare le possibili uscite ed a considerare inverosimile la giustificazione addotta dal ricorrente. Per questo motivo, gli Ermellini annullano l’ordinanza impugnata, rinviando gli atti al GIP di Brindisi per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 gennaio – 17 maggio 2019, n. 21755 Presidente Vessichelli – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi, in funzione di giudice dell’esecuzione - a seguito di sentenza di annullamento con rinvio da questa Corte - ha disposto la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, di 13mila Euro trovati nel Febbraio 2012 in possesso dell’attuale ricorrente, condannato in via definitiva per il delitto ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, importo giudicato sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività lavorative svolte. 1. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso la difesa, che, con unico motivo, ha lamentato la violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, ed il vizio di motivazione. 1.1 P. aveva giustificato il possesso dei 13mila Euro come residuo di una maggior somma di denaro da esso vinta al gioco ed accreditata sul suo conto corrente nel omissis ma il Giudice aveva ritenuto che la giustificazione addotta fosse inverosimile e non idonea a superare la presunzione di illecito arricchimento, in quanto il denaro era stato quasi del tutto prelevato nel giro di poco più di un mese, cioè quasi due anni prima del rinvenimento e sequestro di cui si discute, avvenuto a Febbraio 2012. Sul punto il ricorrente ha evidenziato che P. aveva prelevato il denaro per sottrarsi a possibili pignoramenti da Equitalia, che nove mesi dopo il prelievo era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, protrattasi fino a quattro mesi prima del sequestro del denaro e che, pertanto, le risorse non erano state del tutto spese. Il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. L’impugnazione ha posto la questione della superabilità della presunzione di illecito arricchimento da parte del soggetto condannato per uno dei reati indicati nella L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, - ora art. 240 bis c.p. - e della correlativa dimostrazione della lecita provenienza delle risorse finanziaria oggetto di confisca. 1.1 In proposito il solido orientamento di questa Corte ha più volte affermato che l’interessato può dimostrare la proporzione tra risorse disponibili e redditi regolarmente dichiarati, derivanti quali, ad esempio, da lasciti ereditari, vincite di gioco - come nel caso in esame - o redditi provenienti da attività lecita, a condizione che si tratti di provviste lecite e tracciabili. In presenza di tale prova il Giudice ha l’obbligo di prendere in considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa, fornendo adeguata motivazione circa le giustificazioni fornite dagli interessati, tese a dimostrare la lecita provenienza dei beni. Così Sez. 6, Sentenza n. 10765 del 06/02/2018 Ud. dep. 09/03/2018 Rv. 27271 Sez. 1, Sentenza n. 9678 del 05/11/2013 Cc. dep. 27/02/2014 Rv. 259468. 2. Applicando tali principi alla fattispecie in esame va premesso che è pacifico il dato per il quale P. non ha mai svolto attività lavorativa e che nel periodo di riferimento ha dichiarato redditi irrisori. In tale contesto il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto certo che P. avesse avuto la disponibilità di una somma di denaro pari a 45mila Euro, derivati da una vincita al gioco del Febbraio 2010 ma ha valutato inverosimile la giustificazione addotta circa il fatto che i 13mila Euro oggetto della confisca di cui si discute fossero il residuo della predetta maggior somma ciò a causa del prelievo dell’intera disponibilità da parte del ricorrente, avvenuto in più occasioni fino a Marzo 2010. 2.1 La motivazione, pertanto, sembra intendere che l’intero importo sia stato speso, sottolineando come tra l’ultimo consistente prelievo ed il reperimento dei soldi a Febbraio 2012 fossero trascorsi due anni mentre lo stesso P. era stato arrestato a Dicembre 2010 ed in seguito condannato. 3. In tal modo la spiegazione adottata dal Giudice di Brindisi non è si è conformata ai principi elaborati da questa Corte circa l’obbligo di motivazione riguardo alle deduzioni ed allegazioni difensive sulla liceità dei beni da assoggettare a confisca. Infatti, non sono state esplicitate le ragioni per cui si è ritenuto che le somme di denaro provenienti dalla vincita potevano essere state spese, né sono state individuate le possibili cause di tali uscite, solo ipotizzate, ed, infine non si è considerato, essendo del tutto omessa la motivazione sul punto, che - come emerge nello stesso testo del provvedimento per cui è ricorso - P. era stato arrestato a Dicembre 2010 e scarcerato solo a Settembre 2011, con sostituzione della misura precedente con quella degli arresti domiciliari, riducendosi, pertanto, sensibilmente le occasioni ed il tempo di libera disponibilità e di spesa del denaro. Alla luce delle considerazioni che precedono il provvedimento deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che dovrà tenere conto dei principi ora ribaditi e fornire risposta adeguata alle prospettazioni della difesa. P.Q.M . Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Gip del Tribunale di Brindisi.