L’appropriazione indebita aggravata è procedibile esclusivamente a querela di parte

Con la modifica introdotta dal d.lgs. n. 35/2018 anche l’appropriazione indebita aggravata di cui all’art. 61, n. 11, c.p., è diventata fattispecie penale procedibile esclusivamente a querela della persona offesa.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 21491/19, depositata il 16 maggio. Il caso. Il Tribunale, in sede di riesame, rilevava l’inammissibilità sia delle doglianze riguardanti le modalità esecutive del sequestro sia delle censure riguardanti il decreto preventivo emesso in via d’urgenza dal PM nei confronti degli imputati, indagati per il reato di cui all’art. 646, n. 11, c.p., in quanto provvedimento non impugnabile. Revocava il sequestro probatorio operato in esecuzione del decreto di perquisizione messo dal PM, rigettando nel resto i ricorsi. L’azione era improcedibile pe difetto di tempestiva querela. Avverso tale decisione, gli imputati propongono rincorso per cassazione. La procedibilità a querela di parte. Occorre menzionare la modifica introdotta dal d.lgs. n. 35/2018, in base alla quale anche l’appropriazione indebita aggravata di cui all’art. 61, n. 11, c.p., è diventata fattispecie penale procedibile esclusivamente a querela di parte della persona offesa . Ebbene, nella fattispecie da esaminare, dal momento che gli imputati risultano indagati per il reato di cui all’art. 646 e 61, n. 11, c.p., in ragione della suddetta modifica legislativa, il PM ha correttamente dato alla persona offesa l’avviso ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 36/2018, con la conseguenza che a fronte dell’intervenuta querela nei termini di legge correttamente è stata disattesa la eccezione relativa alla improcedibilità dell’azione . Pertanto, il Supremo Collegio dichiara i ricorsi inammissibili.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 marzo – 16 maggio 2019, n. 21491 Presidente Verga – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 18/12/2018 il Tribunale di Arezzo, adito in sede di riesame da G.L. - indagato per il reato di cui all’art. 646, art. 61 c.p., n. 11 - nonché da A.J. legale rappresentante della VIP CAR 1 s.r.l. in liquidazione proprietaria dell’immobile sito in omissis avverso il decreto di perquisizione presso terzi disposto dal P.M. in data 22/11/2018 e di ogni altro sequestro disposto nell’ambito del procedimento a carico di G.L. , rilevava la inammissibilità delle doglianze riguardanti le modalità esecutive del sequestro nonché le inammissibilità delle censure riguardanti il decreto preventivo emesso in via d’ urgenza dal P.M. in quanto provvedimento non impugnabile revocava il sequestro probatorio operato in esecuzione del decreto di perquisizione emesso dal P.M. in sede in data 22/11/2018 limitatamente alla vettura Rolls Royce tg. , rigettando nel resto i ricorsi. Il Tribunale di Arezzo ha, in via preliminare precisato, che apparivano prive di pregio le contestazioni relative alla improcedibilità dell’azione per difetto di tempestiva querela risultando la stessa, sottoscritta da tale C. , depositata ampiamente nei termini. 2. Avverso la suddetta ordinanza, G.L. e A.J. , a mezzo difensori di fiducia hanno proposto ricorsi per cassazione deducendo con un unico motivo violazione di legge in relazione al D.L. n. 36 del 2018. Nel premettere che in atti erano presenti diverse querele alcune datate 09/04/2018 e firmate da B.W. ed un’altra - predisposta ai sensi dell’art. 12, comma 2 D.L. n. citato sottoscritta da C.A. , nuovo liquidatore della Vip Car s.r.l. e depositata in data 24/09/2018 hanno rilevato che dal momento che il reato di appropriazione indebita, già prima della modifica legislativa era un reato perseguibile a querela, erroneamente il P.M. aveva convocato il sig. C.A. per depositare querela. Hanno, dunque, evidenziato che dal momento che la querela da ultimo indicato era priva di effetti aveva errato il tribunale nel ritenere procedibile il reato in questione posto che le querele inizialmente proposte erano tardive in quanto avanzate sette mesi dopo la vendita intervenuta il 27/09/2017 e non considerando che non era applicabile al reato di cui all’art. 646 c.p. la novella di cui al menzionato art. 12. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Va rilevato che secondo quanto risulta dal verbale di udienza il difensore dei ricorrenti ha chiarito che tutti i beni mobili registrati, oggetto di sequestro probatorio non convalidato, ad oggi, erano stati tutti restituiti e che erano rimasti in sequestro esclusivamente i documenti di trasporto, il cui sequestro era stato convalidato in data 30.11.2018 sicché le censure devono essere prese in esame esclusivamente in relazione al provvedimento cautelare relativo ai beni da ultimo indicati. 2.1. Ciò premesso va osservato che le contestazioni formulate dai ricorrenti sono manifestamente infondate. 2.2. Occorre, invero, osservare che a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 35 del 2018 anche l’appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 è divenuta fattispecie penale procedibile esclusivamente a querela di parte in particolare l’art. 10 del suddetto decreto legislativo ha espressamente disposto che All’art. 646 c.p., approvato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398, il comma 3 è abrogato . E poiché il suddetto comma 3 prevedeva espressamente delle deroghe al regime generale della procedibilità a querela stabilita dal comma 1, sia nei casi previsti dal comma 2 dello stesso art. 646 c.p. cose possedute in deposito , sia ove ricorresse l’aggravante comune dell’art. 61 c.p., n. 11 fatto commesso con abuso di autorità, relazioni di ufficio o di prestazione di opera etc il delitto di appropriazione indebita è divenuto sempre procedibile a querela della persona offesa. Lo stesso decreto legislativo prevede, infatti, al successivo art. 11, delle ipotesi residuali di procedibilità di ufficio anche per i delitti di truffa ed appropriazione indebita che la stessa riforma ha previsto ora a procedibilità a querela si stabilisce infatti che per i fatti perseguibili a querela preveduti dall’art. 640, comma 3, art. 640-ter, comma 4 e per i fatti di cui all’art. 646, comma 2, o aggravati dalle circostanze di cui all’art. 61, comma 1, n. 11. si procede d’ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale. Solo quindi in presenza di aggravanti ad effetto speciale potrà ritenersi continuare a sussistere la procedibilità di ufficio per il reato di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 c.p., n. 11 in tutti gli altri rimanenti casi la procedibilità è a querela di parte. Dal momento che G.L. risulta indagato per il reato di cui all’art. 646 c.p., art. 61 c.p., n. 11 in ragione della intervenuta modifica normativa correttamente il P.M. ha dato alla persona offesa l’avviso ai sensi del D.L. n. 36 del 2018, art. 12 comma, con la conseguenza che a fronte dell’intervenuta querela nei termini di legge correttamente è stata disattesa la eccezione relativa alla improcedibilità dell’azione. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in Euro duemila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.