La pena applicata è illegale quando rientra tra le ipotesi escluse dal “patteggiamento allargato”

La Suprema Corte accoglie il ricorso promosso dal Procuratore Generale che denuncia l’erronea ammissione dell’imputato al rito del patteggiamento allargato” poiché il delitto da lui commesso rientra tra quelli espressamente elencati nel comma 1- bis dell’art. 444 c.p.p., generando una riduzione di pena non dovuta.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20483/19, depositata il 13 maggio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Trieste condannava l’imputato alla pena della reclusione di 2 anni e 6 mesi condizionalmente sospesa , per i reati di cui agli artt. 81 , 609- bis , 609- ter , n. 2, e 609- septies , n. 1, c.p., previo riconoscimento del vincolo della continuazione e applicata la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 444 c.p.p Avverso tale pronuncia, il Procuratore Generale propone ricorso per Cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione all’applicazione dell’art. 444, comma 1- bis , c.p.p., per aver il GIP ammesso al rito speciale l’imputato che aveva commesso uno dei reati violenza sessuale aggravata rientranti fra quelli per cui è espressamente escluso l’accesso al patteggiamento allargato”. La pena applicata è illegale. I Giudici di legittimità accolgono il ricorso, affermando che il patteggiamento allargato”, che si verifica quando la pena detentiva applicata su accordo delle parti sia compresa tra i 2 e i 5 anni, non sia applicabile nei procedimenti che riguardano i delitti indicati nel comma 1- bis dell’art. 444 c.p.p., tra cui figurano anche quelli oggetto degli artt. 609- bis e 609- ter c.p., nonché relativi a determinate tipologie delinquenziali, come la recidiva reiterata. Tale principio trova applicazione anche a seguito del nuovo art. 448, comma 2- bis , c.p.p., introdotto dalla l. n. 103/2017 Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario , disposizione applicabile al caso di specie, secondo la quale il PM e l’imputato possono proporre ricorso dinanzi alla Suprema Corte contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi riguardanti la volontà espressa dell’imputato stesso, il difetto di correlazione tra l’istanza e la sentenza, l’errata qualificazione giuridica del fatto e l’illegalità della pena ovvero della misura di sicurezza. La Corte di Cassazione, nel caso concreto, riscontra la presenza dell’ultimo elemento appena descritto, avendo il GIP erroneamente ammesso l’imputato al rito premiale stante lo sbarramento previsto dal comma 1- bis dell’art. 444 c.p.p. , decisione che ha comportato una pena illegale, derivante da una riduzione non dovuta. Ammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Dopo aver esposto le sue argomentazioni, la Suprema Corte afferma il seguente principio è ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. nel caso in cui il reato contestato all’imputato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l’accesso al patteggiamento allargato” perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale . Dunque, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Trieste.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 3 aprile – 13 maggio 2019, n. 20483 Presidente Gentili – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, in accoglimento della richiesta congiuntamente avanzata dall’imputato e dal p.m., il g.i.p. del Tribunale di Trieste - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, ritenuta la continuazione e applicata la riduzione per il rito - ai sensi dell’art. 444 c.p.p. applicava a B.M. la pena di due anni e sei mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609-bis c.p., art. 609-ter c.p., n. 2, e art. 609-septies c.p., n. 1, contestati ai capi A e B . 2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore Generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione di legge, in relazione all’art. 444 c.p.p., comma 1-bis, avendo il g.i.p. erroneamente ammesso l’imputato al rito speciale, nonostante il delitto di violenza sessuale aggravata rientri nel catalogo di quelli in relazione ai quali è espressamente escluso l’accesso al patteggiamento allargato . Considerato in diritto 1. Il ricorso è ammissibile e fondato. 2. Va ricordato che il patteggiamento allargato - ossia il caso in cui la pena detentiva applicata su accordo delle parti è superiore a due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ma non a cinque anni - è precluso per i procedimenti aventi ad oggetto una serie di delitti espressamente indicati dall’art. 444 c.p.p., comma 1-bis, tra cui, ai fini che qui rilevano, quelli di cui agli artt. 609-bis e 609-ter c.p., nonché in relazione a determinate tipologie delinquenziali, come nel caso di recidivo reiterato. E difatti, secondo il costante indirizzo assunto da questa Corte, è affetta da nullità in quanto applica una pena illegale la sentenza di patteggiamento cosiddetto allargato nei confronti di persona cui sia stata contestata la recidiva reiterata Sez. 2, n. 54958 del 11/10/2017 - dep. 07/12/2017, P.G., D’Onofrio, Rv. 271526 Sez. 6, n. 23052 del 04/04/2017 -dep. 11/05/2017, P.G. in proc. Nahi e altro, Rv. 270489 Sez. 6, n. 2332 del 15/01/2014 - dep. 20/01/2014, P.G. in proc. Bastante, Rv. 258258 . 3. Un principio del genere continua a trovare applicazione anche a seguito del nuovo art. 448 c.p.p., comma 2-bis, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, norma applicabile al caso in esame, a tenore del quale il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. solo per motivi attinenti l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza . Infatti, stante lo sbarramento posto dall’art. 444 c.p.p., comma 1-bis, il g.i.p. ha erroneamente ammesso l’imputato al rito premiale, ciò che ha comportato, quale inevitabile conseguenza, l’applicazione di una pena illegale, conseguenza, l’applicazione essendo stata applicata una riduzione di essa non dovuta. 4. Va perciò affermato il seguente principio di diritto è ammissibile il ricorso del P.G. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., comma 1, nel caso in cui il reato contestato all’imputato rientri tra quelli per i quali è espressamente escluso l’accesso al patteggiamento allargato perché, per effetto della non dovuta riduzione, la pena applicata è illegale. 5. La sentenza deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione atti al g.i.p. del Tribunale di Trieste per l’ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste, ufficio g.i.p., per l’ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.