La specificità estrinseca dei motivi di appello è decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso

Il ricorso in appello, così come quello in sede di legittimità, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi qualora non risultino espressamente elencati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto/diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato.

Così si esprime la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20242/19, depositata il 10 maggio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l’impugnazione del ricorrente avverso la sentenza emanata dal Tribunale di Napoli Nord e condannava l’imputato, previo riconoscimento del vincolo della continuazione, alla pena condizionalmente sospesa di due anni e ad euro 900 di multa per i delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate in danno dell’ex convivente. Contro l’ordinanza pronunciata dalla Corte d’Appello, l’imputato propone ricorso dinanzi alla Suprema Corte, lamentando la violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c , c.p.p., e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’aumento di pena. La specificità estrinseca dei motivi di appello. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, ribadendo il principio in base al quale il ricorso in appello, così come quello in sede di legittimità, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi qualora non risultino espressamente elencati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto/diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato, tenendo conto che tale onere di specificità gravante sull’impugnante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato . I Giudici di legittimità affermano che il requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello è finalizzato alla selezione delle impugnazioni, portando all’esclusione di quelle che non contengono sufficienti riferimenti ai punti della decisione”, i quali delimitano la cognizione del Giudice d’Appello, sicché l’impugnazione deve spiegarsi necessariamente attraverso una critica mirata e puntuale del provvedimento impugnato. Nel caso in esame, il giudice di seconde cure ha erroneamente rilevato che la censura inerente all’aumento a titolo di continuazione della pena irrogata era formulata in termini generici e senza alcun riferimento né alla fattispecie giudicata né alla motivazione della decisione impugnata. Con l’ordinanza impugnata, infatti, la Corte d’Appello non aveva fatto altro che interpretare” l’entità dell’aumento quale corretta espressione di un apprezzamento completo dei fatti. Per questi motivi, la Suprema Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, trasmettendo gli atti ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 19 aprile – 10 maggio 2019, n. 20242 Presidente Diotallevi – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1.Con l’impugnata ordinanza la Corte d’Appello di Napoli dichiarava inammissibile per genericità dei motivi l’impugnazione proposta dal difensore di O.T. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord in data 12/12/2017, che aveva riconosciuto l’imputato colpevole dei delitti di rapina aggravata e lesioni aggravate in danno dell’ex convivente N.F. , condannandolo - previo riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p., e art. 62 c.p., n. 4, prevalenti e con il vincolo della continuazione - alla pena condizionalmente sospesa di anni due di reclusione ed Euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, Avv. Francesco Paolo Chiocchiarelli, il quale ha dedotto, con unico motivo, la violazione dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c , e l’illogicità e contraddittorietà della motivazione sull’assunto della specificità della censura formulata in ordine all’aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per il delitto di lesioni aggravate. In particolare, secondo il ricorrente, il primo giudice aveva argomentato esclusivamente sulla consistenza delle lesioni procurate alla vittima e detto elemento veniva puntualmente confutato nell’atto d’appello sulla base degli esiti della certificazione medica acquisita in atti. Considerato in diritto 3. Le doglianze difensive sono fondate e meritano accoglimento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha affermato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 . Il principio enunziato consegue al rilievo che la valorizzazione del requisito della specificità estrinseca dei motivi di appello consente una selezione razionale delle impugnazioni, escludendo la trattazione nel merito per quelle che non contengono sufficienti riferimenti ai punti della decisione , che delimitano la cognizione del giudice d’appello, e trova fondamento sul piano sistematico nella considerazione che essi non sono diretti all’introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma sono, invece, finalizzati ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, della decisione impugnata sicché l’impugnazione deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. 3.1 La Corte territoriale ha rilevato che la censura relativa alla quantificazione dell’aumento a titolo di continuazione era formulata in termini del tutto generici e priva di concreti riferimenti sia alla fattispecie giudicata che alla motivazione della sentenza impugnata, richiamando espressamente i contenuti della deposizione della p.o. e sottolineando la recessività al fine della commisurazione della pena della lieve entità delle lesioni a fronte della valorizzazione delle modalità della condotta, delle circostanze concrete del fatto, della personalità dell’imputato e degli altri elementi valutativi di cui all’art. 133 c.p. pag. 3 . Nondimeno, dalla sentenza di primo grado risulta pag. 14 che l’aumento di mesi sei di reclusione ed Euro 300,00 di multa sulla pena base, determinata in relazione al delitto di rapina aggravata, è giustificato esclusivamente con il riferimento alla consistenza delle lesioni inferte sicché non si presta ad essere qualificata come aspecifica la censura difensiva che ha evidenziato come le lesioni oggetto del referto acquisito in atti risultano particolarmente lievi e tali da non giustificare l’aumento irrogato, basato sull’esclusiva considerazione della consistenza degli esiti refertati. 3.2 L’ordinanza impugnata, in luogo di rilevare l’adeguatezza della devoluzione difensiva in rapporto alla giustificazione fornita dalla sentenza di primo grado circa lo specifico punto censurato, ha ritenuto di interpretare l’entità dell’aumento quale corretta espressione di un apprezzamento complessivo dei fatti a giudizio, operazione che – tuttavia - sul piano sistematico esula dalla delibazione sull’inammissibilità del gravame, collocandosi nell’alveo tipico del giudizio di merito, che postula correttamente instaurato il giudizio d’appello. 4. Alla stregua dei rilievi che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la conseguente trasmissione degli atti al giudice a quo per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per il giudizio.