Inserzioni pubblicitarie e favoreggiamento della prostituzione: il confine tra lecito e illecito

Fermo restando che l’attività di prostituzione, se liberamente svolta, non è vietata, la giurisprudenza ha delibato alcuni principi in base ai quali individuare le condotte penalmente rilevanti in termini di favoreggiamento ex art. 3 l. n. 75/1958 legge Merlin .

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19660/19, depositata l’8 maggio, decidendo sul ricorso presentato da due imputati condannati in primo e in secondo grado per favoreggiamento della prostituzione. Era infatti stato contestato ai due di pubblicizzare mediante inserzioni pubblicitarie su carta stampata e online l’attività di prostituzione di diverse donne. Con il ricorso per cassazione presentato da uno dei due imputati viene dichiarato inammissibile per genericità e per la natura strettamente fattuale della censura. Sussistenza del reato. Decidendo sull’altro ricorso, i Giudici sottolineano che la condotta concretizzatasi nel compimento di’attività ulteriore” rispetto alla mera inserzione pubblicitaria integra il reato contestato. Ed infatti, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con un numero maggiore di clienti, costituisce condotta di intermediazione penalmente rilevante . La linea di confine tra lecito e illecito sono dunque i c.d. servizi aggiuntivi e personalizzati se la giurisprudenza afferma l’irrilevanza penale della mera pubblicazione degli annunci quale normale servizio fornito alla persona della prostituta , dall’altro lato ha delineato quei servizi ulteriori che rendono invece la condotta penalmente rilevante, come ad esempio contattare un fotografo per fare delle nuove foto alle donne da pubblicare, far sottoporre le donne a servizi fotografici. Si tratta di condotte in cui viene posta in essere una collaborazione organizzativa al fine di agevolare il contatto con i clienti. Nel caso di specie, correttamente il giudice di merito ha riconosciuto la colpevolezza dell’imputata che aveva posto in essere un’attività finalizzata a rendere più allettante l’offerta tramite la formazione attiva degli annunci, la scelta delle fotografie e dei luoghi dove pubblicare l’annuncio. Per questi motivi, il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 marzo – 8 maggio 2019, n. 19660 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale della medesima città con la quale C.P. e B.G. erano stati condannati perché ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., e L. n. 75 del 1958, art. 3 commi 1 e 4, n. 7, perché, in concorso con altri giudicati separatamente, C.P. , quale segretaria dell’azienda di S.D. , curando la pubblicizzazione su carta stampata e su sito internet di inserzioni pubblicitarie aventi ad oggetto l’attività di prostituzione, favoriva la prostituzione di numerose donne e B.G. , quale agente con compiti di procacciatore di affari della medesima impresa del S. , induceva le prostitute a inserire nuovi annunci ovvero a rinnovare quelli già in essere e così favoriva la prostituzione delle medesime. 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Il difensore di C.P. deduce - Questione di legittimità costituzionale della L. n. 75 del 1958, art. 3, comma 1, n. 8, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., art. 25 Cost., comma 2, e art. 41 Cost., come sollevata con ordinanza della Corte di appello di Bari, in data 06/02/2018. Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto non rilevante la questione di legittimità costituzionale in quanto non sollevata nel primo grado di giudizio. - Vizio di motivazione in relazione alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 8. La corte territoriale avrebbe confermato la decisione di primo grado argomentando che la ricorrente non si era limitata a ricevere gli annunci pubblicitari delle donne interessate a pubblicizzare la rispettiva attività di prostituzione, ma avrebbe tenuto una condotta agevolatrice scelta delle fotografie da inserire, consigli sul luogo migliore ove fare apparire l’annuncio che non si sarebbero tradotti in una miglior rendimento dell’esercizio dell’attività di prostituzione non risultando un incremento effettivo della clientela delle donne che esercitavano la prostituzione. 2.2. Il difensore di B.G. denuncia, con un unico motivo, il vizio di motivazione sotto il profilo della carenza di motivazione sull’affermazione della responsabilità penale anche con travisamento delle prove. Le intercettazioni telefoniche non dimostrerebbero la condotta ascritta all’imputato la cui responsabilità sarebbe stata condizionata dalla posizione della coimputata C. , posizione diversa e non assimilabile a quella del B. . 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso di B.G. è inammissibile per la proposizione di un motivo generico e anche di natura prettamente fattuale. Il secondo ricorso di C.P. non è fondato e va, pertanto, rigettato. 5. Sul primo motivo di ricorso di C.P. oggetto di rinuncia da parte del difensore , rileva, il Collegio che, come da comunicato dell’ufficio Stampa della Corte costituzionale del 6 marzo 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Bari, avendo ritenuto che non sia in contrasto con la Costituzione la scelta di politica criminale operata con la legge Merlin, quella cioè di configurare la prostituzione come un’attività in sé lecita, ma al tempo stesso di punire tutte le condotte di terzi che la agevolino o la sfruttino. Inoltre, la Corte costituzionale ha ritenuto che il reato di favoreggiamento della prostituzione non contrasti con il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale. In tale ambito, resta anche assorbito l’ulteriore rilievo, mosso nei confronti della sentenza impugnata, che aveva ritenuto che non potesse essere prospettata la questione di legittimità costituzionale poiché non sollevata nel corso del giudizio di primo grado, rilievo, peraltro, pienamente fondato poiché, come è noto, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, l’eccezione di illegittimità costituzionale può essere riproposta all’inizio di ogni grado ulteriore del processo . 6. Nel merito il ricorso di C.P. non è fondato. L’attività posta in essere dall’imputata, per come accertato dai giudici del merito e non sindacabile in questa sede in presenza di congrua motivazione, si era concretizzata nel compimento di quell’attività ulteriore che aggiungendosi alla mera inserzione pubblicitaria integrava il reato contestato. Osserva il Collegio che, muovendo dalla circostanza che il legislatore non ha considerato vietata l’attività, se liberamente svolta, di prostituzione, la giurisprudenza di legittimità ha, nel tempo, delineato alcuni punti fermi in base ai quali è possibile individuare e circoscrivere le condotte penalmente sanzionate dalla L. n. 75 del 1958, art. 3. Con specifico riguardo ai servizi pubblicitari messi a disposizione delle persone che si prostituiscono, la Corte di legittimità ha individuato due profili interpretativi che possono dirsi costanti. In primo luogo, superando un risalente orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 15275 del 2007, secondo cui commette il reato di lenocinio il direttore di un giornale il quale consapevolmente consente la pubblicazione sul proprio giornale di inserzioni relative ad un’attività prostitutiva, perché in tale modo compie un’attività d’intermediazione tra cliente e prostituta e, quindi, in definitiva favorisce la prostituzione, ha affermato che la pubblicazione di inserzioni pubblicitarie sui sit web, al pari di quella sui tradizionali organi d’informazione a mezzo stampa, deve essere considerata come un normale servizio in favore della persona Sez. 3, n. 26343 del 18/3/2009 . Tale giudizio è stato, poi, confermato dalla successiva sentenza n. 4443 del 12/1/2012, nella cui motivazione si precisa che il reato risulta, invece, integrato allorché alla mera pubblicazione degli annunci e del materiale messo a disposizione dalla persona interessata si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta, concreta e dettagliata, al fine di allestire la pubblicità della donna Sez. 3, n. 4443 del 12/01/2012, M., Rv. 251971 . La Corte ha posto l’attenzione sulla circostanza che rendere più allettante l’offerta e facilitare l’approccio con un numero maggiore di clienti, costituisse condotta di intermediazione penalmente rilevante. Spostando il piano interpretativo sull’ambito dei c.d. servizi aggiuntivi e personalizzati , che indicano la linea di discrimine tra il lecito e l’illecito, laddove la prestazione di servizi ordinari non costituisce reato, la Corte di cassazione, affermata l’irrilevanza penale della mera pubblicazione degli annunci, che costituisce un normale servizio svolto a favore della persona della prostituta e non della prostituzione, ha delineato i c.d. servizi ulteriori l’essersi interessato alle foto delle donne da pubblicare, l’aver contattato il fotografo per fare delle nuove foto, il far sottoporre le donne a servizi fotografici erotici Sez. 3, n. 26343, 25/06/2009 , condotte con cui pone in essere una collaborazione organizzativa, al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente. Principi ribaditi anche dalla sentenza di questa Corte n. 48981 del 2014, e in precedenza dalla sentenza n. 20384 del 2013, in cui la Suprema Corte ha chiarito che il principio ha valenza anche nel caso in cui l’agente-fotografo apporti dei ritocchi con strumenti informatici alle fotografie pubblicate sul sito, posto che tale condotta resta limitata alla prestazione di servizi ordinari senza trasmodare in un supporto aggiuntivo e personalizzato a favore delle destinatarie Sez. 3, n. 20384 del 29/01/2013, P.M. in proc. Bolzanello, Rv. 255426 Sez. 3, n. 48981 del 21/10/2014, P.G. in proc. Piantoni, Rv. 261209 . 7. Ciò premesso, la sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha specificatamente enucleato i c.d. servizi aggiuntivi posti in essere dall’imputata che non si era limitata ad una mera pubblicizzazione delle inserzioni pubblicitarie delle prostitute, ma aveva posto in essere un’attività finalizzate ad agevolarne la prostituzione, al fine di rendere più allettante l’offerta e di facilitare l’approccio con un maggior numero di clienti quale, nella fattispecie esaminata, l’essere intervenuta, la C. , attivamente nella formazione degli annunci, nella scelta delle fotografie da inserire ovvero da preferire, elargendo consigli nell’individuazione del luogo ove far apparire l’annuncio cfr. pag. 2 . 8. Connotato da aspecificita e il ricorso di B.G. . Secondo quanto accertato dalle conformi sentenze di merito, l’imputato era un agente dell’azienda con compiti di procacciatore d’affari e, sulla scorta del tenore delle conversazioni registrate, era emerso che questi dava indicazioni sulle migliori modalità di pubblicazioni e inserimenti di fotografie degli annunci con cui le prostitute offrivano le proprie prestazioni. Anche in relazione alla condotta posta in essere dal B. , la sentenza impugnata dava conto dell’iniziativa assunta dal ricorrente che contattava direttamente le ragazze alla quali offriva i servizi di annuncio sul sito omissis e sulla rivista chiamami . La sentenza impugnata, richiamata integralmente la sentenza di primo grado per relationem, ha ritenuto che, nella specie, fosse stata posta in essere dall’imputato una vera e propria opera di intermediazione nell’attività di prostituzione, resa ancora più evidente dal fatto che l’iniziativa dell’inserzione non partiva dalle prostitute ma era suggerita dall’imputato, sottolineando che l’intervento dell’imputato era stato caratterizzato da attività che andavano oltre la mera pubblicazione dell’inserzione sul sito internet, sostanziatesi in attività finalizzate a rendere più allettante l’offerta ed a facilitare l’approccio della prostituta con un maggior numero di clienti. A fronte di ciò la censura, anche in parte diretta a mettere genericamente in discussione il contenuto delle conversazioni registrate, non si confronta con le argomentazioni spese dai giudici dell’impugnazione, limitandosi a censurare il travisamento probatorio e a lamentare la mancanza di motivazione e ad asserire l’assenza di prova della sussistenza del fatto. 9. Il ricorso di B.G. deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 10. Il ricorso di C.P. deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso di C.P. che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso di B.G. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.