Nessuna modifica al trattamento terapeutico senza il consenso dell’imputato

La Corte di Cassazione dichiara illegittimo un provvedimento adottato dal Tribunale con il quale si modificava il programma di trattamento finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova senza il consenso da parte dell’imputato.

Così ritiene la Suprema Corte con la sentenza n. 17869/19, depositata il 30 aprile. Il fatto. Il Tribunale de L’Aquila, nel corso dell’udienza dibattimentale, modificava il programma terapeutico del ricorrente, proposto dall’Ufficio Esecuzione Penale Esterna UEPE dell’Aquila, mediante apposita ordinanza. Il contenuto di suddetta modifica verteva sulla durata del periodo di lavoro di pubblica utilità, elevato da sei a sette mesi, e sull’entità della somma da versare alla persona offesa da 100 a 1000 euro . Il ricorrente, dunque, si rivolge alla Corte di Cassazione adducendo il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 464- quater , comma 4, c.p.p., poiché il Giudice disponeva la modifica del programma terapeutico senza il suo consenso. Il consenso dell’imputato è condizione imprescindibile in vista della modifica del programma di trattamento. La Suprema Corte accoglie il ricorso, affermando che la norma richiamata dal ricorrente l’art. 464- quater , comma 4, c.p.p. stabilisce che le integrazioni o le modifiche apportate al programma di trattamento esigono il consenso dell’imputato. Dunque, il Giudice deve preventivamente interpellare l’imputato per acquisirne il consenso, il quale risulta vincolante sia alla luce del tenore letterale della norma, sia in considerazione della struttura stessa dell’istituto. La sospensione del processo penale con messa alla prova, infatti, è uno strumento rimesso all’iniziativa dell’imputato, ed il programma di trattamento che ne è oggetto deve essere elaborato dallo stesso d’intesa con l’UEPE, non lasciando, quindi, spazio ad ulteriori incertezze circa la necessità del consenso dell’imputato a tal fine. Proprio per questo motivo, i Giudici di legittimità annullano senza rinvio l’ordinanza del Tribunale, giudicando il provvedimento adottato illegittimo a causa dell’assenza del consenso da parte del ricorrente.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 5 – 30 aprile 2019, n. 17869 Presidente Izzo – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata ordinanza resa nel corso del dibattimento all’udienza del 19/12/2018, il Tribunale di l’Aquila modificava il programma terapeutico proposto dall’UEPE dell’Aquila in data 17/12/2018, finalizzato alla richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, elevando da sei a sette mesi sette il periodo di durata del lavoro di pubblica utilità, e da 100 a 1000 Euro la somma da versare alla persona offesa. 2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 464 quater c.p.p., comma 4, essendo stata disposta la modifica del programma di trattamento in assenza del consenso dell’imputato. Assume il ricorrente che il programma di trattamento ha base consensuale, sicché il Tribunale non può integrarlo o modificarlo in assenza del consenso dell’imputato, ciò che sarebbe ravvisabile nel caso in esame. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 168 bis c.p Ad avviso del ricorrente, la durata dei lavori di pubblica utilità indicata dal Tribunale, pari a sette mesi, impedirebbe all’imputato di dedicarsi alla propria professione di ingegnere, così pregiudicando la finalità rieducativa alla base dell’istituto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. 2. Invero, l’art. 464 quater c.p.p., comma 4, stabilisce che il giudice può integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato di conseguenza, laddove intenda apportare modifiche al programma di trattamento, il giudice deve preventivamente interpellare l’imputato al fine si acquisirne il consenso, che deve ritenersi vincolante, sia alla luce dell’inequivoco tenore della disposizione, sia in considerazione della struttura dell’istituto, che è rimesso all’iniziativa dell’imputato e nell’ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna. Di conseguenza, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d’intesa tra l’imputato richiedente e l’ufficio esecuzione penale esterna, non può essere modificato e il giudice deve decidere su di esso nella sua originaria formulazione. Va perciò ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui, in tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, è illegittimo il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464 bis c.p.p., comma 2, in difetto della previa consultazione delle parti e del consenso dell’imputato Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017 - dep. 07/02/2018, Tortola, Rv. 272006 . Nel caso in esame, il consenso dell’imputato alle modifiche al programma di trattamento apportate dal giudice che ha elevato da sei a sette mesi il periodo di durata del lavoro di pubblica utifità e a da 100 a 1000 Euro la somma da versare alla persona offesa è mancato, né poteva essere espresso dal difensore di fiducia, il quale era sfornito di procura speciale, con la conseguente sussistenza della violazione di legge denunciata dal ricorrente, essendo stata disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova sulla base di un programma di trattamento di contenuto differente rispetto a quello elaborato d’intesa con l’ufficio esecuzione penale esterna, alla cui modifica l’imputato non ha consentito. 4. L’ordinanza impugnata deve, in conclusione, essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.