Convalida del DASPO e diritto di difesa: valida la memoria trasmessa a mezzo PEC

Deve considerarsi validamente eseguita la produzione della memoria contenente le deduzioni difensive avverso il provvedimento questorile DASPO”, effettuata tramite posta elettronica certificata alla cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 17844/19 depositata il giorno 30 aprile. Quando il tifoso diventa un teppista. E' sempre più frequente che le cronache postdomenicali ci ragguaglino sulle ultime prodezze delle tifoserie calclistiche disordini, tafferugli e risse avvolte dalla spessa coltre dei fumogeni sono spettacoli che si accostano quasi automaticamente a quelli dei giocatori d'ogni squadra e nazione. In questo caso, a far da protagonista alla sentenza che oggi commentiamo è un tifoso palermitano, finito nel mirino del Questore per essersi scalmanato durante un incontro tra Palermo e Venezia Forza Paliemmu” è l'urlo belluino che anima la tifoseria siciliana, ma in questo caso si deve essere andati ben oltre dal sano – magari accalorato – sostegno ai calciatori. Otto anni di divieto d'accesso a qualsiasi competizione sportiva calcistica, foss'anche quella dell'oratorio di quartiere. Il provvedimento viene convalidato dal GIP, ma qualcosa va storto la memoria difensiva, spedita a mezzo PEC entro le quarantotto ore regolamentari non è presa in considerazione dal giudice, e da qui il ricorso per cassazione. Daspo e diritto di difesa. Prima di accogliere il ricorso, e di annullare senza rinvio l'ordinanza di convalida del DASPO, i Giudici della terza sezione ripercorrono le tappe essenziali del procedimento giurisdizionale attraverso il quale il divieto questorile – a tutti gli effetti una misura di prevenzione personale – viene vagliato e confermato dal giudice. La previsione normativa stabilisce che la convalida del DASPO deve intervenire dopo il decorso di un termine dilatorio di 48 ore, utili per consentire all'interessato di dedurre ogni argomentazione difensiva ritenuta necessaria. Nel caso che ci occupa, la difesa aveva inviato una memoria a mezzo posta elettronica certificata, ma il GIP non ne aveva tenuto conto perchè quest'ultima era pervenuta in cancelleria in un giorno festivo. Nel ricorso per cassazione, quindi, si sostiene – efficacemente, come vedremo – la tesi della violazione del diritto di difesa. La trasmissione degli atti difensivi a mezzo PEC un grande passo in avanti. I Giudici di piazza Cavour aderiscono alla tesi sostenuta nel ricorso osservando, in prima battuta, che il termine dilatorio di 48 ore è molto breve e non è soggetto a proroga nel caso in cui esso scada in un giorno festivo. Di conseguenza, esso va comunque rispettato dalla difesa che intenda avvalersene. La rigidità del termine, però, non può operare solo in senso negativo nei confronti dell'interessato , dovendo essere interpretato nel senso di consentire in ogni caso l'esercizio concreto delle facoltà difensive previste dalla legge. Già nel 2017 la Cassazione aveva stabilito il principio che la memoria difensiva può essere utilmente prodotta tramite fax, e diversi anni prima – nel 2005 – identico principio era stato espresso a vantaggio degli uffici di Procura per quanto concerne la trasmissione delle richieste di convalida dell'arresto. La tecnologia s'è evoluta la PEC, mezzo telematico di sicura affidabilità, garantisce in maniera più che sufficiente la provenienza di un determinato documento da uno specifico mittente e, di conseguenza, non vi sono ragioni logiche per escludere che una memoria trasmessa come allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata non debba essere presa in considerazione dal decidente. A fare da chiosa al ragionamento, un utilissimo dictum del 2018, proveniente dalla Quinta Sezione della Cassazione nel processo penale può ritenersi consentito che le parti private facciano uso della PEC tutte le volte in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processuali alle stesse riconosciute. Salutiamo con favore questo principio di diritto, che speriamo vivamente possa estendersi gradualmente ad altri ambiti processuali, in modo da concretizzare la semplificazione delle forme e la celerizzazione degli adempimenti che vorrebbe animare il processo penale contemporaneo. Staremo a vedere.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 12 dicembre 2018 – 30 aprile 2019, n. 17844 Presidente Andreazza – Relatore Gentili Ritenuto in fatto Il Gip del Tribunale di Palermo, con ordinanza depositata in data 22 luglio 2018, alle ore 11,55, ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Palermo il precedente 16 luglio 2018 con il quale era stata disposta a carico di B.G. - che, in data omissis , si era reso partecipe, in occasione della celebrazione dell’incontro di calcio valevole per il campionato nazionale di Serie B organizzato dalla Federazione italiana giuoco calcio, affiliata al Comitato olimpico nazionale italiano, fra le compagini della Us Palermo e del Venezia Fc, di taluni disordini coinvolgenti tifoserie di gruppi fra loro contrapposti - la misura del divieto, per la durata di 8 anni, di accesso a tutte le competizioni calcistiche di qualsiasi società sportiva ed alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Calcio, professionali ed amichevoli, che si disputeranno in ogni impianto sportivo del territorio nazionale od internazionale, di accesso agli spazi antistanti o limitrofi agli stadi ed ai campi sportivi, ai luoghi di trasporto, transito ed accesso di coloro che assistono o partecipano alle manifestazioni medesime ed, in particolare, alle zone limitrofe allo Stadio di omissis , nonché l’obbligo di presentarsi presso gli uffici di polizia durante lo svolgimento di dette manifestazioni. Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione il B. , assistito dal proprio difensore fiduciario, articolando due motivi di impugnazione con il primo di essi egli ha dedotto la violazione di legge per essere stato adottato il provvedimento impugnato senza che fosse stata presa in considerazione la memoria difensiva fatta pervenire dalla difesa dell’attuale ricorrente entro il termine di 48 ore dalla notificazione al medesimo del provvedimento questorile il secondo motivo attiene alla illegittimità della ordinanza impugnata in quanto nella stessa non sarebbero state indicate le ragioni che avevano indotto la Autorità giudiziaria a convalidare il provvedimento di polizia. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, la ordinanza impugnata deve essere annullata. Onde meglio intendere le ragioni della presente decisione è opportuno premettere ad essa una breve ricostruzione, sotto il profilo procedimentale e non meramente fattuale, delle vicende che hanno condotto alla adozione del provvedimento ora impugnato. In data 16 luglio 2018 il Questore di Palermo, visti gli atti di polizia a lui pervenuti, ha adottato nei confronti di B.G. , ai sensi della L. n. 401 del 1989, art. 6, il provvedimento meglio descritto nella parte narrativa della presente sentenza siffatto provvedimento è stato notificato all’interessato in data 20 luglio 2018, alle ore 8,50 essendo stato a questo punto esso rimesso dal competente Pm al Gip del Tribunale di Palermo per quanto di competenza, esso era convalidato da tale organo giudiziario con provvedimento depositato il successivo 22 luglio 2018, alle ore 11,55, nel rispetto, pertanto, del termine dilatorio di 48 ore, nella pendenza del quale è consentito all’interessato di fare pervenire all’organo deputato alla verifica delle condizioni per la adozione della misura di prevenzione personale in questione una memoria illustrativa contenente l’esposizione delle ragioni ostative alla convalida richiesta dal Pm. Cosa che, effettivamente, la difesa del B. aveva peraltro provveduto a fare, avendo questa trasmesso alla Cancelleria del giudice procedente in data 22 luglio 2018, alle ore 7,32, tramite posta elettronica certificata, una memoria difensiva di essa, tuttavia, il Gip non aveva tenuto conto, come chiaramente desumibile dallo stesso tenore testuale della ordinanza impugnata nella quale si legge che, in realtà contrariamente al vero, non è pervenuta a questo Giudice alcuna deduzione difensiva da parte dell’interessato . La giustificazione di tale erronea indicazione è rinvenibile in un’annotazione manoscritta redatta dal Gip procedente a margine della copia della memoria invece tempestivamente inviata dalla difesa del B. giusta il tenore testuale di tale annotazione in ordine a detta memoria non vi era luogo a provvedere essendo la memoria pervenuta all’attenzione di questo giudice in data 23.7.2018 allorché era già decorso il termine per provvedere avendo il difensore depositato memoria via pec in giorno festivo in assenza di personale di cancelleria addetto alla ricezione atti esterni. Pa, 23.07.2018 Il Giudice . Così ricostruita la vicenda emerge chiaramente il vizio di violazione di legge da cui è affetto il provvedimento di convalida. Premessa, infatti, la sicura illegittimità del provvedimento giurisdizionale che non tenga assolutamente conto delle allegazioni difensive addotte dal soggetto inciso dal provvedimento stesso, tanto più laddove sia espressamente previsto che il provvedimento in questione non possa intervenire anteriormente ad un dato momento proprio onde consentire all’interessato, attraverso la formulazione delle predette allegazioni, l’esercizio adeguato del diritto di difesa, il punto da esaminare - indiscussa essendo la scansione temporale degli avvenimenti per come sopra ricostruiti - è costituito dalla regolarità o meno della produzione della memoria difensiva del B. effettuata tramite inoltro presso la cancelleria del giudice procedente mediante invio di posta elettronica certificata. Ritiene il Collegio la assenza di vizi nel modus operandi seguito dalla difesa del ricorrente e, pertanto, la derivante illegittimità del provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Palermo che ha del tutto pretermesso, sulla base di una errata interpretazione normativa, di esaminare le allegazioni difensive del ricorrente. Come, infatti, anche segnalato dal Procuratore generale nella sua documentata requisitoria, la convalida giudiziale del provvedimento del Questore con il quale è disposto l’ordine di presentazione di fronte agli organi di polizia del soggetto attinto dal Daspo - finalizzato a rendere effettivo il divieto imposto con la misura di prevenzione personale, ordine soggetto alla immediata verifica giurisdizionale in quanto incidente non solo, come invece il Daspo in senso stretto, sulla libertà di locomozione, ma direttamente sulla libertà personale del soggetto destinatario del provvedimento, il quale è obbligato in determinate situazioni ed in determinati orari a trovarsi in un luogo preciso e non altrove cfr. sul punto Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 1996 - non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dall’avvenuta notificazione all’interessato del provvedimento del Questore, ciò, appunto, al fine di consentire a quello di esercitare, tramite la produzione di memorie difensive, il diritto di difesa avverso il provvedimento incidente sull’habeas corpus. Si deve, pertanto, ritenere irrimediabilmente viziato, stante l’error in procedendo ridondante sull’esercizio delle garanzie difensive ex art. 178 c.p.p., il provvedimento che sia intervenuto anteriormente al decorso del termine sopra indicato Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 marzo 2016, n. 8678 . Come questa Corte ha in più occasioni rilevato, siffatto termine, cioè quello per la valida produzione di scritti difensivi, non è soggetto ad alcuna proroga nel caso che lo stesso si consumi in un giorno festivo o, comunque, che in esso sia contenuto un giorno festivo, tanto che, è stato affermato dalla giurisprudenza, non è ostativa alla possibilità di potere effettivamente esercitare il diritto di cui sopra la circostanza che la documentazione in base alla quale è stata adottata la misura, il cui esame appare quanto meno opportuno ai fini della redazione delle memorie difensive, la quale viene depositata presso l’Ufficio giudiziario della Procura della Repubblica promovente e successivamente presso il Tribunale procedente, non sia immediatamente ostensibile all’interessato stante il fatto che si tratta di uffici pubblici abitualmente interdetti all’accesso nei giorni festivi si è infatti detto che, essendo la documentazione in questione, altresì, custodita presso la Questura che è, invece, ufficio pubblico regolarmente accessibile in ogni giorno,quindi anche se festivo, l’interessato può ivi recarsi per prendere visione della documentazione in questione cfr. infatti, in tal senso Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 aprile 2016, n. 28240 . Tale rigida indifferibilità del termine, ritiene il Collegio, non può, tuttavia, operare solo in senso negativo nei confronti dell’interessato, imponendogli un onere di tempestività cui sono correlati, come sopra evidenziato, ulteriori oneri operativi, ma deve prevedere, quale indefettibile corollario, la possibilità di compiutamente esercitare il diritto di difesa, a presidio del quale è, come già dianzi esposto, collocata la facoltà di predisporre memorie difensive, anche attraverso modalità di materiale deposito degli scritti difensivi che permettano la esecuzione della operazione in questione anche in caso di esistenza di ostacoli alla personale accessibilità dell’Ufficio del Gip, come indubitabilmente si verifica nei giorni festivi. Come già in passato questa Corte ha avuto modo di affermare, deve, pertanto, considerarsi validamente eseguita e tempestiva ove il relativo inoltro sia intervenuto entro le 48 ore dalla notificazione del provvedimento del Questore all’interessato la materiale produzione della memoria difensiva realizzata attraverso l’utilizzo, tramite apparecchio fax, delle linee telefoniche Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 febbraio 2017, n. 5621 il principio, d’altra parte già era stato formulato, per quanto attiene alla posizione del Pm promovente, per ciò che attiene al procedimento, anch’esso caratterizzato da termini brevissimi e non suscettibili di differimento, riguardante la convalida dell’arresto, con riferimento alla presentazione della relativa richiesta da parte del detto Ufficio cfr. Corte di cassazione, Sezione IV penale, 17 maggio 2005, n. 26468 idem Sezione IV penale, 20 febbraio 2004, n. 7299 . Non diversamente, rileva il Collegio, deve ritenersi correttamente eseguita la spedizione indirizzata presso l’Ufficio giudiziario procedente di richieste e di memorie anche tramite posta elettronica certificata. Come, infatti, è stato ancora di recente rilevato, la L. n. 401 del 1989, art. 6, comma 2-bis, non prescrive che i predetti atti debbano essere necessariamente depositati nella loro materiale fisicità in cancelleria, sicché, l’esigenza di garantire il regolare esercizio del diritto di difesa legittima, tenuto conto della estrema ristrettezza dei termini previsti per gli adempimenti in questione, termini che, essendo previsti ad horas non sono, come più volte detto, suscettibili in linea di principio di sospensioni, l’utilizzo del mezzo di trasmissione, peraltro di sicura affidabilità quanto alla provenienza ed alla intervenuta ricezione, costituito dalla posta elettronica certificata Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 aprile 2018, n. 14832 . Tanto, vi è da aggiungere, in applicazione del principio non esente da contrasti nella stessa giurisprudenza di questa Corte cfr. Corte di cassazione, Sezione V penale, 25 ottobre 2018, n. 48911 idem Sezione III penale, 13 febbraio 2014, n. 7058 , cui si ritiene opportuno dare continuità in quanto espressivo, tanto più in una fattispecie come la presente, caratterizzata da una estrema compressione dei tempi processuali che rischierebbe di comportare una incoercibile compressione anche dei diritti connessi alla procedura giurisdizionale , da una parte della esigenza di dare tutela al diritto di difesa da altra parte di un indirizzo ermeneutico volto a consentire, senza sacrifici per altri significativi interessi contrastanti, la semplificazione e lo snellimento burocratico delle procedure giurisdizionali conseguente alla loro automazione, secondo il quale nel processo penale alle parti private può essere consentito di eseguire comunicazioni e notificazioni mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata nel caso in cui ciò sia necessario per rendere effettive le facoltà processali alle stesse riconosciute Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 dicembre 2018, n. 55886 . Posto che nel caso che interessa non vi è dubbio che la difesa del B. ha trasmesso alla cancelleria del Gip la memoria difensiva a confutazione della convalidabilità della misura di prevenzione emessa nei confronti di quello tramite l’inoltro di posta elettronica certificata entro i termini all’uopo previsti, e considerato che non vi è egualmente dubbio sul fatto che siffatta memoria non è stata assolutamente presa in esame da parte dell’Ufficio giudiziario che ha provveduto alla convalida - a nulla rilevando quanto riportato nella annotazione apposta dal Gip a margine della copia della citata memoria in ordine alla tardività della sottoposizione di tale memoria all’attenzione del giudicante, stante la assenza, nei giorni festivi, di personale di cancelleria addetto alla ricezione degli atti esterni, trattandosi di disservizio imputabile allo stesso Ufficio giudiziario, dei cui effetti non può evidentemente subire le conseguenze pregiudizievoli il cittadino che, nei termini a ciò riservati, chieda giustizia - la ordinanza deve, conclusivamente essere annullata senza rinvio. Non vi è luogo, come invece richiesto nelle sue conclusioni scritte dal Pg, alla trasmissione degli atti nuovamente al Gip di Palermo per un rinnovato esame del provvedimento del Questore che tenga conto della memoria difensiva depositata dal ricorrente nei modi sopra descritti, posto che la convalida dello stesso o interviene validamente entro il termine legislativamente previsto di 96 ore successive alla notificazione del provvedimento all’interessato, ovvero deve intendersi irrimediabilmente tardiva, con conseguente definitiva caducazione del solo ordine di presentazione del destinatario del Daspo di fronte alla polizia Corte di cassazione, Sezione III penale, 3 febbraio 2009, n. 6224 . P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l’inefficacia del provvedimento del Questore di Palermo del 16 luglio 2018, limitatamente all’obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria la comunicazione del presente dispositivo al Questore di Palermo.