Udienza di convalida dell’arresto: la legge non prevede un termine minimo per comunicarne la fissazione

Tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento, la legge non fissa un termine minimo per la notifica della fissazione dell’udienza di convalida dell’arresto al PM e difensore dell’imputato, posto che ciò non esclude una concreta valutazione circa l’idoneità o meno dei termini, che deve essere compiuta dal giudice sulla base del suo prudente apprezzamento.

Così la Cassazione con la sentenza n. 17672/19, depositata il 29 aprile. Il fatto. Il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere convalidava l’arresto in quasi flagranza nei confronti di automobilista che, mettendosi alla guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, aveva investito e ucciso un pedone. L’imputato ricorreva a mezzo del difensore lamentando che il GIP, nel fissare l’udienza di convalida dell’arresto, aveva commesso errore materiale nell’indicazione della data dell’udienza. Tuttavia, il GIP all’udienza di convalida rigettava l’eccezione sollevata dall’imputato osservando che l’intero fascicolo, compresa la richiesta di misura cautelare del PM, era stato depositato nella cancelleria già in data 7 ottobre 2018 e dunque in un termine congruo per consentire alla difesa di esaminarlo. Il difensore dell’imputato, innanzi alla Cassazione, ha lamentato che la comunicazione per l’udienza era stata inviata a mezzo pec, giudicando tale mezzo inidoneo a porlo in condizioni di verificare il fascicolo processuale nonché lesivo del suo diritto di difesa. Nessun termine minimo stabilito dalla legge. La Corte sottolinea che l’art. 390, comma 2, c.p.p, prevedendo che il giudice debba fissare l’udienza di convalida dell'arresto entro le 48 ore successive dandone avviso senza ritardo al PM e al difensore, nulla dispone a proposito di un termine minimo per notificare a questi ultimi due. Infatti, tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento, la legge non fissa un termine minimo in tal senso tuttavia ciò non esclude una concreta valutazione circa l’idoneità o meno dei termini, che deve essere compiuta dal giudice sulla base del suo prudente apprezzamento. Nella casistica in esame. Nel caso di specie rilevano i Giudici che il difensore di fiducia è stato tempestivamente informato dell’arresto del suo assistito, al punto che si è recato a colloquio con il suo assistito e ha rilevato l’errore nella notifica della prima udienza di convalida. Inoltre, prosegue la Corte, il GIP ha verificato la nullità della prima notifica e ne ha fissata una successiva nel pieno rispetto delle esigenze di difesa posto che il difensore aveva gli atti a disposizioni presso la cancelleria e sapeva dell’arresto dei suo assistito. Non è integrata dunque la nullità assoluta dell’ordinanza di convalida dell’arresto. Infine, sottolineano i Giudici che le Sezioni Unite hanno affermato l’adeguatezza della pec come mezzo per notificare al difensore l’avviso di fissazione l’udienza di convalida. Svolto il sopradetto ragionamento, la Cassazione rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 marzo - 29 aprile 2019, n. 17672 Presidente Dovere – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 9.11.2018 ha convalidato l’arresto in quasi flagranza per il reato di cui all’art. 589 bis c.p., di B.A. , per essersi posto alla guida della propria autovettura Kia Picanto, in stato di alterazione psicofisica per assunzione di sostanze stupefacenti del tipo morfina eroina ,e aver così investito R.I.D. cagionandone la morte. Fatto commesso il omissis nel Comune di . 2. B.A. ricorre a mezzo del difensore in data 22.11.2019 lamentando che il Gip aveva comunicato l’8.11.2018 alle ore 15,09 l’udienza di convalida dell’arresto fissata per le ore 9,15 del 9.11.2018, dopo aver rilevato su eccezione della difesa che vi era stato un errore nella prima notifica della udienza di convalida fissata per l’8.11.2018 per errore materiale veniva indicata la data del 7.11.2018 . Deduceva che il Gip all’udienza di convalida del 9.11.2018, cui partecipava il difensore di fiducia Avv. Basiello, rigettava l’eccezione osservando che l’art. 390 c.p.p., commi 1 e 2, impone il rigoroso rispetto dei termini e che nel caso di specie l’intero fascicolo, comprensivo della richiesta di misura cautelare del PM era stato depositato nella cancelleria del GIP già in data 7.11.2018 alle ore 10,30 e quindi in un termine congruo per consentire alla difesa di esaminarlo. 2.1 Con un unico motivo la difesa del B. rilevava violazione di legge e in particolare dell’art. 390 c.p.p., in quanto la comunicazione per l’udienza del 9.11.2018 alle ore 9,15 era stata inviata con pec alle 15,00, in un orario di chiusura dello studio, quindi si trattava di un avviso inidoneo a porre il difensore in condizioni di verificare il fascicolo processuale, in considerazione anche della distanza di circa 80 Km che intercorre tra , luogo dello studio del difensore e omissis l’avviso era da considerarsi nullo in quanto inidoneo a raggiungere lo scopo, con lesione del diritto di difesa e dell’art. 6, comma 3, lett. c , Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. 3. Il PG con conclusioni scritte ha richiesto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo esame. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 1.1. Va premesso che è nota la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale è affetto da nullità, per inidoneità dell’atto a conseguire il suo scopo, l’avviso di fissazione dell’udienza per la convalida dell’arresto inviato al difensore con anticipo talmente ridotto, rispetto a quello di celebrazione dell’udienza, da far ragionevolmente presumere una oggettiva impossibilità di una partecipazione informata al compimento dell’attività giudiziaria Sez. 5 n. 11977 del 27.11.2017, dep. il 15.03.2018, Allegrini Sez. 4, sentenza n. 3820 del 03/12/2014, dep. 27/01/2015, Tetto, Rv. 261947 . Infatti ai sensi dell’art. 390 c.p.p., comma 2, il giudice fissa l’udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore , il che implica che non sia previsto alcun termine minimo per detta notifica. Ciò non significa tuttavia che il tempo dell’avviso e la sua distanza dall’udienza siano variabili indifferenti rispetto allo stesso scopo dell’atto, che è quello di consentire la partecipazione informata del difensore all’udienza di convalida. Tenuto conto delle esigenze di speditezza del procedimento la legge non fissa un termine minimo da valere in tutti i casi e sul quale fondare una presunzione legale di idoneità/inidoneità dell’avviso il che però non esclude affatto che una tale valutazione debba essere compiuta, ma salo comporta che essa sia rimessa al prudente apprezzamento del giudice che dovrà valutare in concreto la congruità del termine concesso, in relazione appunto alle variabili circostanze del singolo caso. 1.2 Nel caso di specie risulta che il difensore di fiducia è stato tempestivamente informato dell’arresto del suo assistito, tanto che l’8.11.2018 si è recato presso la Casa circondariale di omissis per un colloquio e ha rilevato con riferimento alla prima udienza di convalida l’errore nella notifica, quella del 8.11.2018 ore 12,00, nullità che il Gip ha verificato come sussistente, tanto che ha fissato un’ altra udienza per la convalida al giorno successivo, il 9.11.2018 ore 9,15, nel pieno rispetto dei termini di cui all’art. 390 c.p.p., e delle esigenze della difesa che, già dal 7.11.2018 alle ore 10,30, aveva a disposizione, presso la cancelleria, gli atti, essendo stata notiziata dell’arresto dell’assistito. Ne discende, quindi, che non solo non si è integrata la nullità assoluta dell’ordinanza di convalida dell’arresto, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. c , stante l’avviso rituale e tempestivo al difensore nominato, Sez. U, sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv.263598 ma che l’udienza di convalida si è svolta nel rispetto del diritto dell’imputato ad avere un difensore di sua scelta, così come previsto dall’art. 6, comma 3, lett. c , della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Peraltro le Sezioni Unite, con la sentenza n. 39414 del 30/10/2002, Arrivali, Rv. 222554, in tema di avviso al difensore per l’udienza di convalida e per la successiva celebrazione del giudizio direttissimo, hanno affermato anche l’adeguatezza del mezzo pec per la notifica che, nel caso di specie, è stata effettuata in un orario, primo pomeriggio, assolutamente compatibile con la conoscibilità della comunicazione, tenuto conto degli oneri che gravano sul difensore di assicurare la perfetta funzionalità degli apparecchi in dotazione al suo studio professionale e di controllare le comunicazioni ivi memorizzate. 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.