Traffico di droga: la valutazione del giudice per il riconoscimento dell’ipotesi di “lieve entità”

In tema di sostanze stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede un’attenta valutazione complessiva del fatto, in relazione mezzi e modalità dell’azione nonché qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, così da pervenire all’affermazione di lieve entità conformemente ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

Sul tema si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 17674/19, depositata il 29 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Venezia rigettava la richiesta di riesame presentata nell’interesse dell’imputato, confermando il provvedimento cautelare del GIP in riferimento alle contestate violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti ed escludendo la riconducibilità dei fatti nell’ambito dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. L’imputato, tramite difensore, ricorre per la cassazione della decisione di secondo grado sostenendo che, nonostante il carattere organizzato della sua attività di spaccio di droga, le modalità di azione non ostano al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui al succitato art. 73. Quando sussiste l’ipotesi di lieve entità. Innanzitutto occorre ricordare che affinché ci si trovi dinanzi all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, coma 5, d.P.R. n. 309/1990 il giudice deve valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli riguardanti l’azione, sia quelli relativi all’oggetto materiale del reato, se può escludersi la concedibilità dell’attenuante quando anche solo uno di detti elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. Inoltre giova ribadire che la recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 40/2019 , nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del comma 1 del citato art. 73 nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di 8 anni di reclusione anziché di 6 anni, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 d.lgs. n. 309/1990 rilevando che il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione . E ciò è accaduto nel caso in esame, dove il giudice del riesame, nel confermare la valutazione del giudice di primo grado, ha dato corso ad una complessiva e attenta valutazione dei termini di fatto della vicenda, in conformità con il suddetto orientamento giurisprudenziale. Per tali motivo il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 – 29 aprile 2019, n. 17674 Presidente Dovere – Relatore Montagni Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di A.N. , confermando il provvedimento cautelare genetico reso dal G.i.p. del Tribunale di Venezia in data 12.12.2018, in riferimento alle contestate violazioni della disciplina in materia di sostanze stupefacenti, oggetto delle imputazioni provvisorie elevate nei confronti di A. ed altri. Il Collegio escludeva la riconducibilità dei fatti nell’ambito dell’autonoma ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Al riguardo, nell’ordinanza si sottolinea che il quadro indiziario risulta indicativo di una attività concorsuale realizzata da A. , con altri soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti. Segnatamente, il Tribunale ha considerato che A. gestiva una organizzata attività di spaccio, avvalendosi del contributo di vari soggetti, con ripartizione dei compiti e interscambiabilità dei fornitori, così da soddisfare plurime richieste provenienti da una platea di acquirenti. Il Tribunale ha rilevato di non ignorare l’orientamento giurisprudenziale favorevole alla riconducibilità di plurime condotte nell’ipotesi attenuata di cui al comma 5, dell’art. 73, cit., sulla base del dato ponderale oggetto di ciascuna singola cessione ha sottolineato, peraltro, che meritava condivisione il diverso indirizzo, che richiede l’effettuazione di una complessiva valutazione, in base a diversi indici, che siano indicativi della minima offensività della condotta. Il Collegio ha quindi osservato che A. gestiva una piazza di spaccio, inteso quale spazio fisico di riferimento per l’esercizio in forma organizzata di una sistematica attività di commercio di sostanze stupefacenti, di talché doveva escludersi la possibilità di riqualificazione delle condotte nell’ambito del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 2. Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione A.N. , a mezzo del difensore. Con unico articolato motivo la parte deduci la violazione di legge, in riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. L’esponente sottolinea che anche ritenendo dimostrato il carattere organizzato dell’attività spacciatoria dell’A. , le modalità dell’azione non ostano al riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità. Sul punto, la parte richiama il disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, osservando che la fattispecie di lieve entità non è incompatibile neppure con l’azione realizzata da una associazione per delinquere. Osserva che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la continuatività delle condotte e lo svolgimento con forme organizzate del cosiddetto piccolo spaccio, non ostano alla configurazione della fattispecie di lieve entità, proprio argomentando sulla base del citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. Il ricorrente rileva che la valutazione complessiva delle condotte poste in essere da A. , relative unicamente allo spaccio di dosi di cocaina, impone la riqualificazione ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, posto che le ripetute cessioni sono state realizzate con modalità assolutamente ordinarie. E osserva che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal Tribunale da un lato non si attagliano alla situazione in esame, che non concerne la cessione di sostanze di natura eterogenea e nella quale non è stata realizzata alcuna struttura organizzativa dall’altro avallano la tesi difensiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso non ha pregio. 2. Occorre ricordare che, in riferimento alle condizioni per l’applicabilità dell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione mezzi, modalità e circostanze della stessa , sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa , se pure può escludersi la concedibilità dell’attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità cfr. Sez. 4, Sentenza n. 4948 del 22/01/2010, dep. 04/02/2010, Rv. 246649 . La Corte regolatrice ha in particolare considerato che in tema di stupefacenti, il riconoscimento del reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, richiede una adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all’affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. Nel caso, la Corte ha affermato che la configurabilità dell’ipotesi lieve, non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell’attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 15/01/2018, Ferretti, Rv. 27195901 . E, in argomento, si registra da ultimo l’intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, proprio in quanto l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, M, Rv. 27407601 . Preme rilevare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse. Nell’evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione . Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a rilevare che, secondo diritto vivente, l’ipotesi di reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice. 2.1. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Venezia, nel confermare la valutazione del primo giudice, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all’indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di lieve entità . Il Collegio ha in particolare rilevato che la sistematica attività di spaccio posta in essere da A. , in concorso con altri, non era qualificabile in termini di spaccio da strada. Ciò in quanto dal quadro indiziario risultava che A. interagiva con una rete di spacciatori e fornitori, espressione di un sistema organizzato, funzionale alla gestione di una piazza di spaccio, luogo ove gli acquirenti potevano rifornirsi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Ed il Tribunale ha insindacabilmente osservato che a fronte di tali evenienze, il fatto che ogni singola cessione avesse ad oggetto quantitativi di cocaina nell’ordine di un grammo, non consentiva di qualificare la condotta illecita, complessivamente considerata, nell’ambito dell’ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, giacché il prevenuto poteva evidentemente contare su scorte ingenti di sostanza stupefacente. E bene le valutazioni espresse dal Tribunale del riesame, nell’apprezzare la non sussumibilità del fatto per il quale si procede nell’ambito applicativo dell’ipotesti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non presentano le dedotte aporie di ordine logico e resistono alle dedotte censure. Il Tribunale, invero, nei termini sopra richiamati, ha soddisfatto l’obbligo motivazionale afferente alla qualificazione giuridica del fatto ed ha giustificato il mancato riconoscimento dell’autonoma fattispecie di lieve entità, sviluppando un percorso argomentativo ancorato agli elementi indiziari ad oggi acquisiti e non manifestamente illogico. 3. Al rigetto del ricorso, che conclusivamente si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone l’effettuazione delle comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mancia la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p