Genitori separati, prole affidata alla madre: la ricchezza di lei non rende meno gravi le ‘dimenticanze’ del padre

Confermata la condanna dell’uomo, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione, e 950 euro di multa. Evidente il fatto che egli non abbia rispettato i propri obblighi nei confronti dei figli minori. Irrilevante, invece, il richiamo difensivo alla solidità economica della moglie, che, secondo l’uomo, porta ad escludere che la prole si sia trovata in difficoltà. Per i Giudici, difatti, i mezzi di sussistenza non includono più solo vitto e alloggio.

Situazione familiare florida a livello economico. Questo dato – testimoniato dalle disponibilità patrimoniali della moglie e del marito separati ufficialmente – non rende però meno grave la condotta tenuta nei confronti dei figli della coppia, che non hanno ricevuto dal padre quanto a loro dovuto. Definitiva perciò la condanna del genitore, punito con nove mesi e quindici giorni di reclusione e 950 euro di multa Cassazione, sentenza n. 17766/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Mezzi. Precisi gli addebiti mossi nei confronti dell’uomo egli è sotto processo per non avere adempiuto alle obbligazioni civili di natura economica nei confronti dei tre figli minori , obbligazioni derivanti dai provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione dalla moglie, e per avere fatto loro mancare i mezzi di sussistenza . Per i Giudici, prima in Tribunale e poi in Appello, una volta ricostruita in dettaglio la vicenda, è evidente la colpevolezza dell’uomo. Questa decisione viene contestata dal difensore del genitore. Ecco spiegato il ricorso in Cassazione, finalizzato a mettere in discussione le mancanze nei confronti dei figli, richiamando non solo le difficoltà lavorative dell’uomo ma anche le disponibilità della moglie, disponibilità sufficienti a garantire la sicurezza economica dei figli. Bisogno. Per i Giudici del Palazzaccio, però, non vi sono i presupposti per rivedere la condanna inflitta all’uomo. Ciò innanzitutto alla luce di un principio incontestabile lo stato di bisogno del figlio minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto egli, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario – la madre, in questo caso – non versi in reale stato di bisogno, ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate non solo le essenziali esigenze di vita ma anche una serie di esigenze non definibili essenziali . E a questo proposito viene anche aggiunto che nella nozione di mezzi di sussistenza debbono ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale quali vitto e alloggio , ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato . Applicando tale visione alla vicenda in esame, si può affermare, spiegano i magistrati, che l’elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato anche dalla residenza familiare in un’abitazione di lusso depone per l’assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza dei tre figli minori ma non esclude che essi si siano trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio, e che vi abbiano dovuto necessariamente sopperire la madre e gli altri familiari . Tirando le somme, il contesto familiare, caratterizzato da adeguata disponibilità di mezzi economici, non può ‘salvare’ il padre, evidentemente colpevole per l’omesso versamento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli , concludono i giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 27 febbraio – 29 aprile 2019, numero 17766 Presidente Capozzi – Relatore Amoroso Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma dalla sentenza emessa in data 29 gennaio 2016 dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha assolto il ricorrente dal reato ascrittogli al capo A di cui agli artt. 81 cod. penumero , 3 L numero 54/06, limitatamente alla condotta in danno di Bo. Or. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed ha confermato la condanna emessa sempre per il reato di cui al capo A , in danno dei figli per il periodo compreso tra il mese di novembre 2014 fino alla data della sentenza, nonché per il reato ascrittogli al capo B di cui all'art. 570, commi 1, 2, numero 2, cod. penumero , sempre solo in danno dei figli ma per il diverso periodo compreso tra il mese di luglio del 2009 ed il mese di ottobre del 2014, ritenendo assorbito il reato di cui al capo A nel più grave reato di cui al capo B per il corrispondente arco temporale, rideterminando la pena, ritenuta la continuazione e le attenuanti generiche, in mesi nove giorni quindici di reclusione ed Euro 950,00 di multa, con parziale revoca delle statuizioni civili. In estrema sintesi, il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 3, L.54/06, contestato al capo A , per non avere adempiuto alle obbligazioni civili di natura economica nei confronti dei tre figli minori, nati negli anni 1998, 2000,2004, derivanti dai provvedimenti giudiziari emessi in sede di separazione nei mesi di dicembre 2008 e marzo 2011 dal Tribunale civile di Milano, sulla base della ritenuta continuità normativa con il reato ora punito dall'art. 570-bis cod. penumero , introdotto dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21, nonché del reato di cui all'art. 570 commi 1,2, numero 2 cod. penumero per avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai tre figli minori nel periodo compreso tra luglio 2009 e ottobre 2014 durante il quale i predetti figli non hanno potuto usufruire delle rendite derivanti dalla locazione di un immobile sul quale era stato costituito da entrambi i coniugi a loro favore un fondo patrimoniale, perché formato essenzialmente dai canoni di locazione di un immobile rimasto sfitto in detto periodo, ritenendosi sempre con riferimento a questo stesso arco temporale che il reato più grave di omissione dei mezzi di sussistenza abbia assorbito quello meno grave del mero inadempimento delle obbligazioni di natura economica verso i tre figli rappresentati dall'obbligo di versare 2.400,00 Euro al mese per il loro mantenimento, che è stato accertato come sussistente per il periodo temporale successivo e residuo, non coperto dal primo. Sono, invece, cadute nei due gradi di giudizio le imputazioni ascritte in danno del coniuge Bo. Or., con riferimento al reato di cui all'art. 3 L.54/06, perché non previsto a danno del coniuge separato ma posto a tutela esclusivamente delle pretese economiche dei figli, e con riferimento al reato di cui all'art. 570 co.1, 2, numero 2 cod. penumero , essendosi escluso lo stato di bisogno, a causa del ravvisato elevato tenore di vita dei due coniugi separati, entrambi titolari di buoni redditi. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, Vi. Gi., ha proposto ricorso articolando i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo si deduce la mancata assunzione di prove decisive ex art. 606, co.1, lett.d cod.proc. penumero in relazione alla richiesta di acquisizione della sentenza numero 5055/17 del Tribunale di Milano di cessazione degli effetti civili del matrimonio con la quale sono state modificate le disposizioni in materia di mantenimento dei figli e rigettata la richiesta di assegno divorzile in favore della moglie, nonché di acquisizione di documentazione relativa ad una costosa ristrutturazione edilizia dell'importo stimato di 350 mila Euro sostenuta dalla moglie, insieme alla propria madre ed al proprio fratello, sul rilievo che si trattava di prove sopravvenute rispetto alla sentenza di primo grado, la cui ammissibilità in appello andava valutata sulla base dei criteri di cui all'art. 495 co.1, cod. proc. penumero richiamati dall'art. 603 co. 2 cod. proc. penumero , e da ritenersi comunque decisive a norma dell'art. 606 co.1, lett. d cod. proc. penumero , in ordine alla ricostruzione delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei due ex coniugi. 2.2. Con il secondo motivo si ripropone la stessa questione dell'omessa assunzione delle predette prove documentali, ma sotto il diverso profilo del vizio della motivazione con specifico riguardo al carattere assertivo con cui la Corte territoriale ha rilevato la superfluità delle prove richieste attraverso un generico richiamo alle precedenti considerazioni, che erano in realtà afferenti ad aspetti non pertinenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 570 co.2. numero 2 cod. penumero non essendo state specificate le modalità con cui il ricorrente non avrebbe assolto ai suoi obblighi, non essendo state apprezzate le emergenze probatorie relative alle attenzioni e premure con cui il ricorrente si è sempre interessato ai propri figli, e delle ripercussioni economiche determinate dalla perdita del suo lucroso e prestigioso incarico di amministratore delegato di una banca di rilievo, intervenuta nel luglio 2007, tenuto conto anche di tutte le contribuzioni dello stesso effettuate in favore della moglie e dei figli nell'anno 2008 conferimenti in denaro per 56 mila Euro nel 2008 proventi della locazione dell'immobile costituito in fondo patrimoniale determinati in Euro 33.276 per la durata della locazione che si sarebbe protratta fino al giugno del 2013 la disponibilità dell'appartamento di lusso di 300 m.q. che rappresenta la loro residenza familiare i contributi alle vacanze, alle attività sportive e ricreative. 2.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 570, co.2, numero 2 cod. penumero sotto il profilo della prova della capacità economica del ricorrente in relazione all'art. 570 co.2, numero 2 cod. penumero , verifica da ritenersi necessaria anche in relazione al reato di cui all'art. 3 L.54/06 in rapporto anche alla prova dell'elemento soggettivo del reato. 2.5. Con il quinto ed ultimo motivo si deduce il vizio della motivazione ribadendo l'assenza di prove dell'omissione degli obblighi di mantenimento, tenuto conto della diversa ricostruzione della durata del rapporto di locazione dell'immobile dato in affitto ad una famiglia brasiliana fino al 2013, della disponibilità dell'abitazione data ai figli che rappresenta comunque una forma di contribuzione alle loro necessità di legge, e delle già illustrate mutate disponibilità economiche finanziarie del ricorrente Considerato in diritto 1. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. Si deve ricordare che secondo il consolidato orientamento di legittimità, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza Sez. 6, numero 20636 del 02/05/2007 Rv. 236619 Cerasa e che entrambi i genitori sono tenuti ad ovviare allo stato di bisogno del figlio che non sia in grado di procurarsi un proprio reddito. Ne consegue che il reato di cui all'art. 570, comma secondo, cod. penumero , sussiste anche quando uno dei genitori ometta la prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minori o inabili, ed al mantenimento della prole provveda in via sussidiaria l'altro genitore Sez. 6, numero 8912 del 04/02/2011, K., Rv. 249639 . Inoltre, si deve considerare che lo stato di bisogno del minore non può considerarsi escluso per il fatto che in concreto il figlio minore, grazie alla solida condizione economica del genitore affidatario, non versi in reale stato di bisogno ma anzi goda di una situazione di pieno benessere in cui sono assicurate oltre alle essenziali esigenze di vita anche una serie di esigenze non definibili essenziali. In modo speculare, nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, numero 2 diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento debbono nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale quali vitto e alloggio , ma altresì gli strumenti che consentano il soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana, da apprezzarsi non già in modo assoluto ma in rapporto alle reali capacità economiche ed al tenore di vita personale del soggetto obbligato. Pertanto, l'elevato tenore di vita di entrambi i coniugi, testimoniato dalla residenza familiare in una abitazione di lusso, e dalle altre risultanze istruttorie apprezzate nel giudizio di merito, sebbene depongano certamente per l'assenza di necessità economiche stringenti ed essenziali per la sopravvivenza, non escludono però che i tre figli minori, con riguardo specifico al periodo in cui il ricorrente ha indiscutibilmente omesso ogni versamento degli assegni mensili a suo carico in concomitanza della mancata riscossione delle rendite del fondo patrimoniale, si siano trovati senza mezzi di sussistenza, intesi nel senso più ampio sopra precisato, e che vi abbiano dovuto necessariamente sopperire la moglie e gli altri familiari. Il contesto sociale e familiare in cui si inseriscono i fatti oggetto del giudizio rendono evidente l'infondatezza dei motivi del ricorso con i quali si intende evidenziare e fare emergere l'elevato tenore di vita della coniuge, Or. Bo., nei cui confronti è stata coerentemente già esclusa la sussistenza dei reati contestati al ricorrente, essendone stata riconosciuta l'integrazione solo nei confronti dei tre figli, e per il periodo limitato all'arco temporale in cui i predetti figli, non avendo altre entrate, hanno dovuto fare ricorso all'aiuto degli altri familiari per provvedere alle loro necessità, rapportate al regime di vita elevato di entrambi i genitori. Sulla base di quanto premesso, devono ritenersi infondati i motivi afferenti l'omessa acquisizione delle prove documentali, evidentemente ritenute superflue dalla Corte territoriale, perché utili a dare dimostrazione più delle risorse economiche della moglie che a dimostrare l'incapienza economica finanziaria del ricorrente. 2. Parimenti infondato è il terzo motivo relativo alla dedotta assente specificazione delle modalità con cui il ricorrente non avrebbe assolto ai suoi obblighi, perché incentrato sulla diversa ricostruzione in fatto dell'omesso versamento dei contributi mensili dovuti per il mantenimento dei tre figli, attraverso la valorizzazione delle ripercussioni economiche determinate dalla perdita del lucroso e prestigioso incarico di amministratore delegato di una banca, a fronte, invece, della riconosciuta ed incontestata disponibilità di ingenti risorse finanziarie e patrimoniali da parte del ricorrente che sono state apprezzate come prova certa del carattere doloso dell'omesso versamento di quanto dovuto per il mantenimento dei figli. 3. Tutte le altre censure, articolate con i residui motivi di ricorso, argomentate sulla base di una diversa prospettazione dei fatti e delle ragioni dell'inadempimento, presupponendo una rivalutazione delle prove, riservata alla fase del giudizio di merito, non possono essere apprezzate in questa sede di legittimità. Con esse si riproducono gli stessi motivi che hanno costituito l'oggetto delle censure di merito avanzate in sede di appello, già esaminate e respinte con adeguata motivazione, immune da vizi logici. Si deve ricordare che costituisce censura di fatto, non ammissibile in Cassazione, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, intitolando fittiziamente i motivi con pretesi vizi di motivazione. Al riguardo si deve osservare come in relazione al reato di cui all'art. 3 L. 54/06 le elevatissime fonti di reddito, anche per i cospicui redditi accumulati nel tempo, sono state apprezzate come incoerenti con l'ipotesi di un inadempimento degli obblighi di versare gli importi fissati dal giudice civile per una impossibilità oggettiva di adempiervi. Con riferimento, invece, al reato di cui all'art. 570 co.2, cod. proc. penumero le sentenze di entrambi i gradi del giudizio di merito hanno ricostruito in modo conforme i periodi e gli importi dell'inadempimento degli assegni dovuti ai tre figli minorenni, nonché il periodo in cui i predetti sono risultati privi di redditi personali, per la mancata riscossione dei canoni dell'affitto dell'immobile compreso nel fondo patrimoniale. Pertanto, sulla base di motivazione logicamente ineccepibile, tenuto conto sia degli importi non elevati dei canoni mensili di locazione e sia della riconosciuta attendibilità di quanto riferito dalla teste Sc. Fl. sulla durata della locazione di detto immobile e del periodo in cui non vi sono state entrate provento della locazione, è stata ritenuta acquisita la prova certa che durante detto periodo i figli del ricorrente abbiano dovuto necessariamente attingere per il loro mantenimento al sostegno economico assicurato dagli altri familiari, compresa la madre. 3. Dal rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. penumero , la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in duemila Euro. Segue per legge, altresì, la condanna alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile costituita che si liquidano come in dispositivo. Infine, considerato che il procedimento riguarda reati commessi in danno di minori, si deve disporre nel caso di diffusione del presente provvedimento l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalla costituita parte civile Bo. Or. Enumero Lu. che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre spese generali al 20%, Iva e Cpa.