La mancata allegazione agli atti della delega conferita al vice procuratore onorario non comporta nullità

Salva dunque la sentenza che ha confermato la condanna per il reato di lesioni aggravate, riconoscendo invece la depenalizzazione per le fattispecie di danneggiamento e ingiuria. Inutile per il ricorrente dedurre l’assenza nel fascicolo dibattimentale dell’atto di delega da parte del Procuratore della Repubblica al V.P.O. che ha promosso l’azione penale a suo carico.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17350/19, depositata il 19 aprile. La vicenda. Il Tribunale di Vicenza, adito in sede di appello, confermava la sentenza del Giudice di Pace che assolveva un imputato dai reati di danneggiamento semplice ed ingiuria perché depenalizzati, confermando invece la condanna per lesioni aggravate. Il difensore ricorre in Cassazione deducendo la nullità del giudizio di primo grado e della relativa sentenza per l’esercizio dell’azione penale da parte di magistrato requirente non legittimato, perché non correttamente delegato. L’azione penale sarebbe infatti stata promossa da parte di vice procuratori onorari dei quali non risulta, nel fascicolo del dibattimento, alcuna specifica delega da parte del Procuratore della Repubblica. La delega al V.P.O In tema di delega al vice procuratore onorario per l’esercizio dell’azione penale art. 50 d.lgs. n. 274/2000 , la Corte ricorda che determina nullità di ordine generale solo la carenza assoluta di una valida delega per violazione delle disposizioni sulla partecipazione necessaria del PM al procedimento. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non lamenta l’assoluta mancanza della delega, ma la sua mancata esibizione in udienza, circostanza che però non determina alcuna nullità non essendo espressamente prevista dall’art. 162 disp. att. c.p.p. né dall’art. 50 dello statuto del giudice di pace. Non può inoltre invocarsi nemmeno una nullità di ordine generale posto che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria. Sottolineano infine gli Ermellini che la sentenza di seconde cure attesta che vi p la prova del rilascio della delega da parte del Procuratore della Repubblica al V.P.O. vista la plurima reiterazione degli atti corrispondenti verosimilmente non soltanto all’esercizio dell’azione penale ma anche alle diverse fasi della trattazione in udienza . In conclusione, richiamando il principio per cui la mancata allegazione agli atti da parte del V.P.O. della delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica non determina alcuna nullità, la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 gennaio – 19 aprile 2019, n. 17350 Presidente Sabeone – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento impugnato, datato 21.9.2017, il Tribunale di Vicenza, adito in sede di appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa del 16/11/2016 con la quale F.G. è stato assolto dal reato di danneggiamento semplice perché depenalizzato ed è stato condannato per il reato di lesioni aggravate nei riguardi di D.C.M. alla pena della multa di Euro 1000, oltre al risarcimento dei danni alla parte civile lo stesso D.C. , con la medesima sentenza, era stato assolto dal reato di ingiuria, anch’esso depenalizzato. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. Morandini, deducendo un unico motivo con cui si argomenta nullità del giudizio di primo grado e della sentenza relativa, con riferimento all’esercizio dell’azione penale da parte di magistrato requirente non legittimato, perché non correttamente delegato. I giudizi a carico di F. e di D.C. sarebbero stati promossi mediante esercizio dell’azione penale da parte di vice procuratori onorari per i quali, nel fascicolo del dibattimento, non risulta alcuna specifica delega conferita dal Procuratore della Repubblica di Bassano del Grappa. La delega deve avvenire, ai sensi dell’art. 162 disp. att. c.p.p. e del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50, comma 4, e art. 72 ord. giud. R.D. n. 12 del 1941 , con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro e l’atto di delega deve essere esibito in dibattimento. Anche le Sezioni Unite rammenterebbero la necessità del controllo in udienza della legittimazione del v.p.o., sicché sarebbe errata la motivazione del giudice d’appello utilizzata per respingere il motivo di impugnazione analogamente presentato in quella fase, basata sul fatto che la delega risultava da note del Procuratore della Repubblica espressamente citate conservate nell’archivio della Procura di Bassano del Grappa, senza rilevare la necessità che tale delega venisse invece depositata ed esibita in udienza, altrimenti determinandosi una nullità di ordine generale. Si rileva, altresì, violazione del principio di parità tra le parti processuali, sancito dalla stessa Corte EDU. Si conclude, pertanto, affinché la Corte di cassazione voglia annullare sia la sentenza di appello che l’intero giudizio di primo grado con la relativa sentenza del giudice di pace di Bassano del Grappa. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. È solo la carenza assoluta di una valida delega al vice procuratore onorario per l’esercizio dell’azione penale D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 a determinare la nullità di ordine generale concernente la violazione delle disposizioni relative alla partecipazione necessaria del pubblico ministero al procedimento Sez. 5, n. 6216 del 24/11/2015, dep. 2016, Colosimo, Rv. 266097 Sez. 5, n. 24004 del 18/3/2014, Campanile, Rv. 259853 Sez. 5, n. 14264 del 23/1/2013, Isoni, Rv. 254957 . Nella specie, è lo stesso ricorrente che non contesta la mancanza assoluta della delega, bensì solo la sua mancata esibizione in udienza e la mancata verifica da parte del giudice. Tali lamentate omissioni procedurali, tuttavia non determinano alcuna nullità in relazione alla delega, che rimane esistente e regolarmente versata in atti nel procedimento. In tal senso espressamente si esprime la citata sentenza n. 24004 del 2014 che ha chiarito le ragioni in base alle quali la mancata allegazione od esibizione della delega non determina alcuna nullità tale epilogo non è espressamente previsto dall’art. 162 disp. att. c.p.p. o dall’art. 50 dello statuto del Giudice di Pace. Neppure - si dice - potrebbe ritenersi integrata un’ipotesi di nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria prova della quale è onerato il ricorrente ex multis Sez. 5, n. 32728 del 13 maggio 2010, Bubba, Rv. 248415 . Tale prova, nel caso di specie, non ha ragione di essere ricercata poiché la delega è stata conferita inizialmente e, successivamente, regolarmente, per le singole udienze, come si evince dalla sentenza impugnata e come ammette lo stesso ricorrente, che come detto - fa questione diversa riferita alla mera mancata esibizione e verifica in udienza di detta delega. Ed infatti, nel ricordare come sia tuttora previsto, dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 50 comma 2, l’obbligo che la delega sia conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento obbligo che il D.Lgs. n. 106 del 2006, art. 7 ha invece eliminato dal citato art. 72 ord. giud. , deve sottolinearsi come la presunzione di esistenza della delega menzionata in precedenza non è rimasta solo tale, poiché espressamente il giudice d’appello si è fatto carico della verifica della sua esistenza e ne ha menzionato gli atti specifici di riferimento. Ciò è sufficiente a contrastare l’eccezione difensiva, atteso che la sentenza d’appello attesta, come si è visto, che vi è la prova che la delega è stata rilasciata dal Procuratore della Repubblica al V.P.O. ed in modo evidentemente specifico, come richiesto dalla legge, vista la plurima reiterazione degli atti corrispondenti verosimilmente non soltanto all’esercizio dell’azione penale ma anche alle diverse fasi della trattazione in udienza posto che, peraltro, la difesa non ha neppure messo in dubbio la sua specificità, ma solo ha fatto questione della sua dovuta necessità di allegazione e verifica, requisiti, invece, come detto, non essenziali. Deve essere, infatti, ribadito il principio secondo cui la mancata allegazione agli atti, da parte del vice procuratore onorario, della delega conferitagli dal Procuratore della Repubblica non determina alcuna nullità in quanto l’art. 162 disp. att. c.p.p. non la prevede nè detta omissione può integrare un’ipotesi di nullità generale, considerato che gli atti processuali sono assistiti da presunzione di legittimità di guisa che la delega deve ritenersi sussistente fino a prova contraria Sez. 5, n. 32728 del 13/5/2010, Bubba, Rv. 248415 il principio era stato già affermato, peraltro, in materia di giudizio pretorile da Sez. 5, n. 10523 del 27/5/1999, Lucà, Rv. 214402 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.