Anziano esce di casa col timore di essere aggredito: punibile la scelta di portarsi dietro un coltello

Confermate la condanna dell’anziano, che all’epoca aveva 76 anni e oggi viaggia verso i 90, e la pena, consistente in un’ammenda di 1.000 euro. Irrilevante il fatto che egli abbia deciso di portarsi dietro il coltello – avente una lama lunga 6 centimetri – per mostrarlo a mo’ di difesa di fronte ad eventuali malintenzionati.

Se la persona anziana esce di casa col timore di essere aggredita da qualche malvivente, non può comunque essere giustificata la decisione di portarsi dietro un coltello per motivi di sicurezza. Questo il paletto fissato dalla Cassazione, che ha perciò confermato la condanna di un uomo – all’epoca 76enne, oggi quasi 90enne –, punito con un’ammenda di 1.000 euro Cassazione, sentenza n. 16376/19, sezione I Penale, depositata oggi . Timore. Scenario della singolare vicenda, divenuta un caso giudiziario, è la Liguria, più precisamente la zona di Genova. Lì viene fermato un uomo – classe 1930 – perché beccato ad andare a spasso portandosi appresso un coltello con lama lunga 6 centimetri . Inevitabile il processo, che si conclude in Tribunale con la condanna dell’anziano signore, colpevole di avere portato fuori dalla propria abitazione, e senza un giustificato motivo, un’arma e punito con un’ammenda di 1.000 euro . Questione chiusa? Assolutamente no, perché il quasi 90enne decide di presentare ricorso in Cassazione, ribadendo la giustificazione già addotta in Tribunale. In sostanza, egli ha portato con sé il coltello solo per il timore di poter essere aggredito , spiega ai giudici del ‘Palazzaccio’, per poi aggiungere che è plausibile l’idea che una persona anziana possa uscire di casa portando in tasca un coltellino per esibirlo al cospetto di malintenzionati . Questa visione non convince però neanche i magistrati della Cassazione, i quali, invece, ritengono assolutamente corretta la condanna dell’anziano signore. Ciò perché il riferimento all’età dell’uomo – 76 anni, all’epoca dei fatti – e al timore di essere aggredito non possono costituire giustificazioni sufficienti.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 marzo – 15 aprile 2019, n. 16376 Presidente Di Tomassi – Relatore Binenti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Genova, con la sentenza in epigrafe, condannava Gi. Ca. alla pena di Euro 1000,00 di ammenda, ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama lunga sei centimetri. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia vizio della motivazione, per essere stato escluso il giustificato motivo del porto, rilevandosi semplicemente che esso non sarebbe ravvisabile nel solo timore di poter essere aggredito, mentre non risultava fantasiosa l'idea che un uomo anziano, come l'imputato, uscisse di casa portando in tasca un coltellino per esibirlo al cospetto di malintenzionati. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 4 legge n. 110 del 1975, sul rilievo che non si è considerato che sull'imputato gravava l'onere non già della prova ma della sola allegazione di una credibile giustificazione del porto. 3. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 4. Il giustificato motivo rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge n. 101 del 1975 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma è quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di immediata verifica da parte della polizia giudiziaria Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Rv. 256007 . I rilievi contenuti in entrambi i motivi, facendo genericamente riferimento all'età dell'imputato all'epoca aveva 76 anni e al suo timore di essere aggredito, non rappresentano giustificazioni a suo tempo indicate, aventi apprezzabili requisiti di credibilità secondo le concrete circostanze di tempo e di luogo. Pertanto, la struttura della pur stringata motivazione resiste alle censure svolte, né appare fondata l'obiezione secondo cui sarebbero state violate le regole della verifica probatoria della responsabilità, poiché ciò che si è escluso è solo l'allegazione di un possibile giustificato motivo. 4. Ne discende il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.