Prescrizione: tempus commissi delicti e reati ad evento differito

A prescindere dal criterio prescelto della condotta o dell’evento , nelle ipotesi di reati a consumazione differita non può prescindersi da una valutazione del regime prescrizionale più favorevole nel suo complesso alla luce delle modifiche normative succedutesi tra l’epoca della condotta e quella dell’evento, attesa la natura sostanziale dell’istituto della prescrizione.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 16026/19, depositata il 12 aprile. Il caso. L’imputato, condannato per il delitto di omicidio colposo, per il quale, già in primo grado si era riconosciuto l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, censurava prevalentemente la sentenza della Corte di Appello per non averlo assolto nel merito nonostante la responsabilità venisse attribuita esclusivamente al coimputato. La quaestio. La Corte, investita del ricorso, dichiarando preliminarmente l’intervenuta prescrizione del reato, ha precisato che il nocciolo della questione da affrontare riguarda il tema del tempus commissi delicti nei reati ad evento differito, argomento che è stato recentemente deciso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 40986/2018, Pittalà. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che nei reati di evento, quando quest’ultimo intervenga dopo una modifica normativa che ha introdotto un regime più sfavorevole rispetto a quello in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. Punti di vista della Corte di Cassazione. Sul punto si erano registrati orientamenti contrastanti. In base al primo, in tali ipotesi dovrebbe applicarsi la legge applicabile al momento dell’evento lesivo, anche se meno favorevole rispetto a quella vigente al momento della condotta criterio dell’evento . Infatti, secondo tale orientamento, il tempus commissi delicti corrisponde al momento in cui il reato giunge a consumazione e, quindi, in casi come questo, quando si verifica l’evento lesivo. Secondo altro orientamento, invece, occorre avere riguardo alla legge applicabile al momento della condotta criterio della condotta . Sul punto, la Corte richiama sia un precedente risalente sentenza Bersaghi del 1972 , sia la posizione della dottrina maggioritaria per la quale aderire al criterio dell’evento significherebbe esporre l’agente a conseguenze penali inaccettabili, poiché non conoscibili al momento della propria autodeterminazione. L’adesione al criterio dell’evento, secondo tale posizione, comporterebbe una contraddizione con il principio di legalità nullum crimen, nulla poena, sine praevia lege poenali . Di contro, il criterio della condotta rispecchia ed è perfettamente compatibile con i principi di legalità e prevedibilità delle conseguenze del reato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 364/1988 ha ricavato dalla lettura degli artt. 25, comma 2 e 27 comma 1, Cost Prescrizione e successione di leggi penali. La Corte, con la sentenza in commento, ha evidenziato la possibilità che il principio enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Pittalà possa essere applicato anche al regime della prescrizione. Ebbene, nel caso di specie, è richiesta una valutazione circa l’applicabilità del regime più favorevole tra quello introdotto dalla legge 251/2005 e quello precedente. Ed invero, spiega la Corte, i principi richiamati da tale sentenza che, richiedono, in particolare, la conoscibilità ed accessibilità ex ante della norma penale per il destinatario sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione , appaiono applicabili anche alla disciplina del tempo necessario a prescrivere. Se il cittadino, infatti, al momento della condotta, deve avere la concreta conoscibilità del sistema ordinamentale, precettivo e sanzionatorio che consegue all’inosservanza della norma penale, in una prospettiva anche della funzione preventiva della pena, appare del tutto coerente con il sistema delineato dalle Sezioni Unite, riconoscere preminente rilievo alla garanzia fornita al consociato di mettere in preventivo i costi e l’afflittività dell’illecito ricomprendendo in essa la previsione del tempo necessario a estinguere il reato in ragione dell’omesso o intempestivo esercizio dell’azione penale”. In tale prospettiva, l’istituto della prescrizione ha certamente natura sostanziale e, pertanto, allo stesso deve applicarsi la disciplina prevista dall’art. 2 c.p In conclusione. Pertanto, nel caso di una condotta interamente posta sotto il vigore di una legge penale più favorevole riguardante il regime della prescrizione, e di un evento, invece, intervenuto in costanza di una legge penale in materia di prescrizione più sfavorevole, deve trovare applicazione quella vigente al momento della cessazione della condotta. In generale, dunque, in caso di reati ad evento differito è sempre necessario verificare quale sia il regime prescrizionale più favorevole nel suo complesso, alla luce delle modifiche normative succedutesi tra l’epoca della condotta e quella dell’evento.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 20 dicembre 2018 – 12 aprile 2019, n. 16026 Presidente Di Salvo – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Napoli articolazione territoriale di Ischia, appellata dall’imputato e dal Procuratore generale, ha dichiarato I.G.G. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione. 2. All’imputato è contestato il reato di cui agli artt. 113, 40 cpv. e 589 c.p., perché in qualità di progettista-dirigente dei lavori di rifacimento del manto stradale ed apposizione della illuminazione della variante esterna frazione di omissis , via omissis del Comune di [], all’altezza del km. 16+300, in concorso con l’Ente proprietario della strada, Provincia di Napoli per il quale si procede separatamente colposamente cagionava la morte di M.D.A. . Nella predetta veste, egli è stato ritenuto responsabile di aver fatto collocare il palo della luce, contro cui impattava il motociclista, ciglio della strada e non dietro il guardrail, venendo così meno, in particolare, all’osservanza dell’art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 182/2004. I lavori erano stati ultimati il 15/04/2005, omissioni perdurate sino alla data del sinistro e del decesso avvenuti in Forio d’Ischia il 03/07/2009. 3. Avverso la prefata sentenza di appello, l’imputato propone ricorso a mezzo del difensore, sollevando tre motivi. Con il primo deduce violazione ed erronea applicazione dell’art. 40 c.p Al riguardo, ribadendo i motivi di appello, si sostiene che la responsabilità dello I. non può essere fondata su una motivazione che, analizzando la sussistenza del nesso causale, si esprima nei termini dubitativi che il ricorso riporta. In detti motivi di appello si davano per assolutamente certe tre circostanze di fatto che deponevano per il disarcionamento della vittima dal motociclo per effetto e contestualmente all’urto con il guardrail e per la sua immediata caduta a terra ben prima del palo al riguardo, la risposta della Corte di appello è assai laconica. Con il secondo motivo, si censura la violazione ed erronea applicazione dell’art. 41 c.p., comma 2, e carenza di motivazione. Anche sul punto, si richiamano le doglianze sviluppate con l’atto di appello che concludevano per la totale ascrivibilità del fatto alla prolungata ed imprevedibile inerzia della Provincia, inerzia concretante la causa sopravvenuta che, per la sua eccezionalità, aveva interrotto il nesso causale tra la condotta dell’imputato e l’evento. Con il terzo motivo, si afferma la contraddittorietà della motivazione poiché entrambi i Giudici del merito, pur attribuendo la responsabilità del fatto esclusivamente alla Provincia, concludevano però, senza alcuna giustificazione logica, per la colpevolezza dell’imputato. Si sottolinea, poi, che, nonostante l’avvenuto decorso del termine di prescrizione, il ricorrente invoca una pronuncia assolutoria per sottrarsi alle conseguenze civili della condanna. Considerato in diritto 1. Deve preliminarmente dichiararsi l’intervenuta prescrizione del reato. 2. La sentenza di primo grado aveva dichiarato maturato, per lo I. , il termine di prescrizione fatto decorrere dal momento in cui si era interrotta ed era cessata la condotta dello stesso, ovvero il 15/04/2005, data di ultimazione dei lavori, successivamente alla quale si sarebbe dovuta ravvisare l’esclusiva responsabilità dell’Ente proprietario della strada. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello, in accoglimento della censura del Procuratore generale, ha correttamente ritenuto, quanto alla prescrizione, che la decorrenza del relativo termine debba calcolarsi, ai sensi dell’art. 158 c.p., comma 1, dalla data del decesso del M.D. , verificatosi il omissis , momento consumativo del reato di omicidio colposo. Come si vede, nel caso in disamina viene in rilievo il tema del tempus commissi delicti nei reati ad evento differito , della quale sono state recentemente investite le Sezioni Unite di questa Corte n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv.273934 che, decisa una questione preliminare relativa all’ammissibilità del ricorso ed allo stesso interesse dell’imputato a proporlo, hanno focalizzato l’attenzione sulla questione centrale della vicenda, ossia l’individuazione della legge penale applicabile quando, nei reati causalmente orientati, l’evento tipico si sia verificato dopo l’entrata in vigore di una legge penale che prevede un trattamento sanzionatorio meno favorevole rispetto a quello vigente al momento della condotta. Sul punto, invero, si era registrato un contrasto giurisprudenziale. In base ad un primo orientamento, nell’ipotesi in questione dovrebbe trovare applicazione la legge penale vigente al momento dell’evento lesivo, ancorché meno favorevole rispetto a quella in vigore nel momento in cui la condotta si è esaurita c.d. criterio dell’evento . Tanto sulla base del principio secondo cui il tempus commissi delicti corrisponde al momento in cui il reato giunge a consumazione, e dunque, nei reati causalmente orientati, coincide con la verificazione dell’evento lesivo. In questo senso si era da ultimo espressa la sentenza Sandrucci Sez. 4, del 17/04/2015 , relativa ad un caso di lavoratori esposti ad amianto tra gli anni ‘70 e gli anni ‘80 del secolo scorso, due dei quali deceduti rispettivamente nel 2007 e nel 2009 per mesotelioma pleurico patologia come è noto caratterizzata da una lunghissima latenza . In quell’occasione, proprio facendo leva sulla ritenuta coincidenza tra tempus commissi delicti e momento consumativo, la Cassazione aveva giudicato immuni da censure le pronunce di merito che avevano ritenuto applicabili le pene previste per l’omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica così come aumentate dalle riforme del 2006 e del 2008. Tra i precedenti a favore del criterio dell’evento, anche la sentenza Calamita 2014 8 , la quale, in un caso di concorso di persone nei reati di importazione e detenzione di armi da guerra, aveva ritenuto che la circostanza aggravante del metodo mafioso, fosse applicabile a tutti i concorrenti, compreso colui che, pur avendo in effetti inizialmente preso parte alla trattativa illecita successivamente portata a compimento dagli altri concorrenti , era stato tuttavia arrestato prima che l’aggravante stessa entrasse in vigore. In base ad un secondo orientamento, condiviso peraltro dall’ordinanza di rimessione di questa Sezione Sez. 4, ord. del 05/04/2018 , al fine di individuare il tempus commissi delicti nei reati ad evento differito occorre avere riguardo alla legge applicabile al momento in cui viene posta in essere la condotta. In questo senso sono stati richiamati sia un risalente precedente di legittimità la sentenza Bartesaghi del 1972 sia la posizione univocamente adottata dalla dottrina, secondo la quale l’adesione al diverso criterio dell’evento si tradurrebbe, in caso di inasprimenti della disciplina sanzionatoria intervenuti dopo l’esaurimento della condotta e prima della verificazione dell’evento, nell’applicazione retroattiva della disciplina sfavorevole intervenuta medio tempore, esponendo l’agente a conseguenze giuridico-penali non conoscibili nel momento in cui si è autodeterminato, cioè appunto nel momento in cui ha posto in essere la condotta. Sul punto l’ordinanza di rimessione evidenziava il carattere pericolosamente fuorviante del c.d. criterio dell’evento, il quale, dietro l’apparente linearità logica del riferimento al momento consumativo del reato, contraddice la ratio di fondo del divieto di irretroattività sancito dall’art. 2 c.p., tradendo le garanzie costituzionali e sovranazionali che presidiano il principio di legalità nell’accezione nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali . Il criterio della condotta - osservava per converso l’ordinanza - da un lato è l’unico compatibile con la funzione generai-preventiva della pena funzione che il legislatore persegue quando introduce un trattamento più severo, ma che è evidentemente sterile rispetto alle condotte già esaurite dall’altro lato, e più in generale, riflette quell’intima saldatura tra legalità penale e prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie delle proprie azioni che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 364 del 1988, rinviene nel combinato disposto dell’art. 25 Cost., comma 2, e art. 27 Cost., comma 1, e che oggi è avallata anche dalla Corte di Strasburgo nel quadro dell’art. 7 Cedu. 3. Con riferimento al trattamento sanzionatorio introdotto dalla norma incriminatrice sull’omicidio stradale entrata in vigore in epoca a cavallo tra la condotta delittuosa e l’evento morte , la menzionata sentenza Pittalà delle Sezioni Unite ha stabilito che nei reati di evento quando quest’ultimo intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. 4. Ebbene, la questione della applicabilità nella specie di un regime prescrizionale che determini la estinzione dei reati per cui è stata pronunciata condanna nel presente procedimento ha come indispensabile presupposto la citata decisione delle Sezioni Unite. Ritiene infatti questa Corte che un ulteriore corollario del percorso motivazionale della sentenza Pittalà, sebbene non espressamente declinato in quanto non compreso nell’oggetto del devolutum nella ordinanza di rimessione, sia la verifica della possibilità di estendere la regola enunciata in sentenza anche al regime della prescrizione, tenuto conto delle modifiche ad esso apportate dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6, e in particolare se le disposizioni anteriormente vigenti fossero di maggiore favore per l’odierno ricorrente con riferimento al tempo necessario a prescrivere il reato di omicidio colposo. Non può invero prescindersi dalle ragioni poste a fondamento della decisione delle Sezioni Unite sulla individuazione del tempus commissi delicti al fine di enucleare la disciplina normativa applicabile nelle ipotesi in cui la norma penale meno favorevole intervenga nello iato temporale che separa la cessazione della condotta antidoverosa e l’evento lesivo, così da leggerle in combinazione e coordinarle con l’istituto e le finalità della prescrizione. In primo luogo, va subito evidenziato come i principi desumibili dall’art. 25 Cost., comma 2, e dall’art. 2 c.p., commi 2 e 4, costituiscano una solida difesa per il reo nell’ipotesi inversa a quella che qui viene in considerazione e cioè qualora la norma abrogatrice della fattispecie penale, ovvero quella integrativa-modificativa di maggiore favore, sopravvengano alla commissione del fatto. In tali ipotesi infatti la norma di maggiore favore diviene immediatamente applicabile al reo, sebbene già condannato e, in caso di abrogazione del reato, cessano gli effetti penali della condanna. Quanto al caso in esame, esclusa ogni presunzione interpretativa di sovrapponibilità tra commissione e consumazione del reato, le Sezioni Unite hanno motivatamente diradato le obiezioni sul fatto che la lettera dell’art. 2 c.p., comma 4, imponga una interpretazione vincolata della disposizione legandola al momento perfezionativo del reato e, richiamando sul punto una serie di istituti art. 6 c.p., in relazione al luogo commissi delicti, la sospensione condizionale della pena, la recidiva e il perdono giudiziale , hanno concluso che non è possibile ricavare una unitaria definizione del tempus commissi delicti, quantomeno ai fini della successione delle norme penali, risultando pertanto compreso nello spettro dell’interprete il compito di accertare, proprio in relazione al dettato dell’art. 2 c.p., comma 4, il significato da attribuire ad una disposizione dal carattere polisenso quale tempo in cui fu commesso il reato . Le Sezioni Unite richiamano, a sostegno dell’approdo indicato e proposto dal giudice remittente, argomenti che traggono origine da una interpretazione sistematica e dai principi costituzionali che governano la successione delle leggi penali. In particolare massimo rilievo viene attribuito al principio di irretroattività della norma più sfavorevole che preserva una istanza di garanzia della persona contro i possibili arbitri del legislatore ed è assicurata dall’art. 25 Cost., in quanto riconosce all’individuo la preventiva valutabilità delle conseguenze della propria condotta, funzionale ad assicurare la libera autodeterminazione della persona. Affermano le Sezioni Unite che, nelle ipotesi dei reati in cui l’evento segue a notevole distanza temporale l’esaurimento della condotta illecita, interamente realizzata nella vigenza della disposizione penale più favorevole, la applicazione della sopravvenuta norma più sfavorevole è tale da realizzare un vulnus al sistema delle garanzie riconducibili all’art. 25 Cost., in quanto assimilabile al fenomeno della retroattività di norma più sfavorevole in quanto determina nel consociato un effetto sorpresa e la impossibilità di calcolare compiutamente, al momento del suo agire, gli esiti penali della sua condotta. Va poi evidenziato che se si accedesse a tale impostazione l’applicazione della disciplina sopravvenuta, meno favorevole, potrebbe dipendere da vicende del tutto estranee al controllo e al volere dell’autore della condotta come nelle ipotesi in esame di evoluzione progressiva di una malattia professionale, conseguenza della omessa predisposizione di adeguati sistemi di prevenzione, che conduca all’evento infausto dopo un arco temporale lunghissimo, incerto e imprevedibile. Le Sezioni Unite hanno altresì richiamato i principi costituzionali della funzione di prevenzione della sanzione penale, rilevando come alla possibilità di riconoscere la norma penale deve essere altresì attribuito il ruolo nella determinazione dei requisiti soggettivi di imputazione costituzionalmente richiesti , come presupposto della rimproverabilità del fatto, inteso quest’ultimo come comprensivo anche degli elementi subiettivi attinenti al fatto di reato , di talché, con specifico riferimento al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, si è osservato che avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza e alla funzione preventiva della pena, desumibile dall’art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente alla legge penale, conoscendo in anticipo . quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione Corte Costituzionale n. 364/1988 . Peraltro, come acutamente è stato osservato anche nella ordinanza di rimessione della questione alla Sezione Unite, la garanzia costituzionale costituisce un riflesso della necessaria conoscibilità ex ante delle prescrizioni penali, che non può non estendersi anche alla prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie della violazione del precetto . Sotto questo profilo, il principio di legalità di cui all’art. 25 Cost., comma 2, si salda con il principio di colpevolezza ex art. 27 Cost., comma 1, e si conforma ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali art. 117 Cost., comma 1 , con particolare riguardo ai principi, enunciati dall’art. 7 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, di accessibilità della norma penale per il destinatario sia sotto il profilo del precetto, sia sotto il profilo della sanzione e di prevedibilità delle conseguenze della sua condotta in caso di trasgressione di precetti. 5. Orbene, le ragioni di interpretazione sistematica e di consonanza con i principi costituzionali richiamati a conforto della conclusione assunta dalle Sezioni Unite nella sentenza Pittalà appaiono invero applicabili anche alla normativa penale che disciplina il tempo necessario a prescrivere. Se infatti il cittadino al momento della condotta deve avere la concreta conoscibilità del sistema ordinamentale, precettivo e sanzionatorio che consegue all’inosservanza della norma penale, in una prospettiva anche della funzione preventiva della pena, appare del tutto coerente con il sistema delineato dalle Sezioni Unite riconoscere preminente rilievo alla garanzia fornita al consociato di mettere in preventivo i costi e l’afflittività dell’illecito ricomprendendo in essa la previsione del tempo necessario a estinguere il reato in ragione dell’omesso o intempestivo esercizio dell’azione penale. Invero a sostegno della rilevanza sostanziale dell’istituto della prescrizione e della riconducibilità delle disposizioni sulla individuazione del termine necessario a prescrivere al principio di legalità, nelle sue varie declinazioni di tassatività e di non ultrattività della norma penale e di divieto di retroattività della norma penale più sfavorevole, si rinvengono fondamentali agganci nella giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, e del Giudice delle leggi. In tale senso chiaro è il riferimento operato dalle Sezioni Unite n. 21833 del 22/02/2007, PM in proc. Iordache, Rv. 236372 quando afferma che l’istituto della prescrizione trova il suo fondamento razionale nell’interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno o notevolmente attenuare l’allarme della coscienza comune e con esso ogni istanza di prevenzione generale e speciale. In questa ottica, la prolungata inerzia dei pubblici poteri rende manifesta la volontà dello Stato di non avere più interesse a perseguire penalmente un determinato fatto - reato, con la inevitabile conseguenza della estinzione del reato sancita dall’art. 157 c.p D’altro lato, per le Sezioni Unite, le norme sulla prescrizione dei reati costituiscono l’espediente di carattere formale escogitato dal nostro legislatore per realizzare quella finalità, di carattere sostanziale, costituita dalla durata ragionevole del processo penale, che è tutelata dall’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo nonché oggi, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale 14/03/ 2001 n. 89, anche dall’art. 111 Cost., e che è da tali norme riconosciuta all’imputato quale suo diritto soggettivo perfetto. Se infatti si riconosce che il processo penale possa incardinarsi e proseguire senza il vincolo e il pungolo della prescrizione da un lato si esclude la immediata e preventiva tutela sostanziale del principio costituzionale di cui all’art. 111 Cost., comma 2, e, dall’altro, si consente l’inizio dell’azione penale per notizie di reato talmente risalenti o remote da privare di qualsiasi interesse la prosecuzione del crimine in una prospettiva di prevenzione generale e speciale. Il legislatore del 1930 introdusse una altra novità rilevante mentre, infatti, il codice precedente prevedeva che l’inutile decorso del tempo comportasse la prescrizione dell’azione penale, quello attualmente vigente prevede all’art. 157 c.p., l’estinzione del reato. Sicché è del tutto evidente il passaggio da un istituto di diritto processuale ad uno di diritto sostanziale. La valenza sostanziale attribuita dal legislatore all’istituto della prescrizione ha fatto, quindi, ritenere applicabile in tale materia proprio l’art. 2 c.p., comma 4, con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione disciplinati dall’art. 160 c.p., cui è stato riconosciuto il carattere di norma penale sostanziale e non processuale soggetta, per quanto riguarda l’ambito temporale della sua applicazione, al regime dettato dall’art. 2 c.p., comma 4 Sez. 2, n. 67 del 26/11/1992 dep. 05/01/1993 Barbagallo, Rv. 193159 come strumento di governo del fenomeno successorio della legge penale, richiamato dalla pronuncia Pittalà la quale ha ancorato il tempus commissi delicti al momento della condotta in ipotesi di sopravvenuta modifica peggiorativa della legge penale antecedente alla consumazione del reato. 6. Argomenti ancora di maggiore conforto alla riconducibilità del regime del tempo necessario a prescrivere alla disciplina del fenomeno successorio della legge penale, assistito da tutte le garanzie concernenti l’obbligo di preventiva conoscibilità delle conseguenze negative in termini di maggiore afflittiva connesse alla commissione del reato sono posti a fondamento dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 26.01.2017 sui criteri interpretativi della normativa sovranazionale e della legislazione nazionale operati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco. Con questa decisione la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 325 del TFUE impone al giudice nazionale di non applicare il combinato disposto dell’art. 160 c.p., u.c., e art. 161 c.p., comma 2, quando ciò gli impedirebbe di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in materia di violazioni fiscali. Il giudice costituzionale ha infatti premesso che la sentenza resa in causa Taricco interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, che il giudice sarebbe tenuto a non applicare nei casi indicati in quella decisione. Nell’ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall’art. 25 Cost., comma 2, come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto da ultimo sentenza n. 143 del 2014 . È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. Si tratta infatti di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all’idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso sentenza n. 23 del 2013 . Nel rimarcare pertanto il carattere sostanziale della disciplina sulla prescrizione nel territorio nazionale, a fronte del mero rilievo processuale dalla stessa rivestita in altri ambiti della comunità Europea, il giudice costituzionale si è interrogato, girando poi il quesito alla Corte di Giustizia Europea, sulla rispondenza della interpretazione alle norme del trattato istitutivo fosse rispettosa dei valori fondanti l’ordinamento costituzionale nazionale come riconosciuto dalla comunità sovranazionale con particolare riferimento al principio di legalità penale che abbraccia anche il regime legale della prescrizione, con riferimento al requisito della determinatezza che per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale . La Corte costituzionale afferma così che la chiara, precisa e stringente formulazione della normativa sulla prescrizione è infatti essenziale e indefettibile valore della norma penale sostanziale si tratta di stabilire se la persona potesse ragionevolmente prevedere, in base al quadro normativo vigente al tempo del fatto, che il diritto dell’Unione, e in particolare l’art. 325 del TFUE, avrebbe imposto al giudice di non applicare l’art. 160 c.p., u.c., e art. 161 c.p., comma 2, in presenza delle condizioni enunciate dalla Corte di giustizia in causa Taricco. È questo un principio irrinunciabile del diritto penale costituzionale. Occorre infatti che la disposizione scritta con cui si decide quali fatti punire, con quale pena, e, nel caso qui a giudizio, entro quale limite temporale, permetta una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo sentenza n. 5 del 2004 In particolare il tempo necessario per la prescrizione di un reato e le operazioni giuridiche da compiersi per calcolarlo devono essere il frutto dell’applicazione, da parte del giudice penale, di regole legali sufficientemente determinate e che non abbiano portata retroattiva. Sulla base di tali premesse giuridiche basate sui valori fondanti l’ordinamento giuridico nazionale, il giudice di legittimità, la Corte di Lussemburgo, pure nel ribadire la interpretazione fornita dalla prima sentenza Taricco in ordine al primato della disciplina sovranazionale, ha limitato gli effetti di una siffatta interpretazione ai fatti reato commessi successivamente a detta sentenza. All’esito di un articolato percorso argomentativo, dunque, la Corte di giustizia con sentenza del 5.12.2017 , pur confermando la propria interpretazione dell’art. 325 TFUE recepita nella prima sentenza Taricco, ha precisato che quanto in essa affermato non si applica ai reati commessi anteriormente alla sua emanazione. È stato pertanto affermato dal giudice di legittimità nei giudizi rescindenti successivi al dialogo tra Corte Costituzionale e Corte di Giustizia Europea che, in nome del principio di irretroattività, la prima sentenza Taricco non spiega più efficacia rispetto a tutti i reati commessi entro la data del 8 ottobre 2015, riguardo ai quali non può più essere prospettata la disapplicazione della disciplina nazionale in materia di prescrizione disciplina che deve pertanto essere applicata a detti reati pur se in contrasto con il diritto Europeo. Più specificamente la Corte di Lussemburgo riconosce § 58 che i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei reati e delle pene si applicano, nell’ordinamento giuridico italiano, anche al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA e, in forza di tali principi, afferma § 60 che i suddetti requisiti ostano a che, in procedimenti relativi a persone accusate di aver commesso reati in materia di IVA prima della pronuncia della sentenza Taricco, il giudice nazionale disapplichi le disposizioni del codice penale in questione. Infatti, la Corte ha già sottolineato, al punto 53 di tale sentenza, che a dette persone potrebbero, a causa della disapplicazione di queste disposizioni, essere inflitte sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero sfuggite se le suddette disposizioni fossero state applicate Sez. 4, n. 17401 del 20/03/2008, Pennacchini, Rv.272649 , di talché l’applicazione del canone della sentenza Taricco ai fatti reato commessi anteriormente alla sua pronuncia determinerebbe un vulnus del principio di irretroattività della legge penale sostanziale sulla prescrizione come reinterpretata, sulla base dei principi fondanti l’ordine costituzionale nazionale, recepiti dalla Corte di Giustizia Europea Sez.2, n. 7.2.2018, Schiavo e altri, Rv. 272350 . 7. Deve inoltre evidenziarsi come anche in relazione a differenti ambiti interpretativi in cui viene in rilievo il carattere sostanziale dell’istituto della prescrizione, ai fini per esempio di stabilire il regime complessivamente di maggiore favore per il reo, la valutazione del giudice di legittimità ha coinvolto l’esame dei principi che disciplinano il meccanismo della successione delle leggi nel tempo anche con riferimento alla sussistenza della causa estintiva ex multis Sez. 3, n. 3385 del 17/11/2016 dep. 24/01/2017 A, Rv. 268805 Sez. 6, n. 31877 del 16/05/2017, B, Rv. 270629 Sez. 3, n. 47902 del 18/07/2017, Abrate, Rv. 271446 . Con particolare riferimento al delitto di omicidio aggravato commesso in epoca antecedente alla riforma dell’art. 157 c.p., introdotta con L. n. 251 del 2005, il giudice di legittimità ha riconosciuto che pur se astrattamente punibile con la pena dell’ergastolo, può essere estinto per prescrizione in conseguenza della specifica e concreta configurazione che al fatto è data all’esito del giudizio, e precisamente in caso di concessione di attenuanti prevalenti o equivalenti alle aggravanti, dovendo trovare applicazione la più favorevole disciplina vigente al tempo del commesso delitto, la quale attribuiva rilevanza anche alla esistenza di elementi circostanziali di segno favorevole per l’imputato in ragione della natura sostanziale della prescrizione Sez. 1, n. 32781 del 22/05/2014, Abbinante e altri, Rv.260536 . 8. Se dall’analisi della giurisprudenza costituzionale e di quella di legittimità sopra richiamata appare evidente che la questione dell’applicazione di un determinato regime prescrizionale piuttosto che di un altro è stato affrontato, al pari delle modifiche relative alle norme penali incriminatrici, in termini di successione della legge nel tempo e che all’istituto del tempo necessario a prescrivere collegate tutte le garanzie sottese all’affermazione del primato del principio di legalità e delle sue declinazioni tassatività, non ultrattività della norma penale, divieto di retroattività della norma penale peggiorativa così come interpretata anche in ambito comunitario , risulta evidente che i principi della pronuncia Pittalà non possano che estendersi anche alle disposizioni contenute nell’art. 157 c.p Una conferma di sistema a tale enunciato si ravvisa nella disciplina normativa istitutiva del nuovo sistema di computo del termine prescrizionale L. 5 dicembre 2005, n. 251 in vigore dal 1 Dicembre 2006 la quale nell’articolato destinato a fungere da norma di coordinamento intertemporale art. 10, commi 2 e 3 stabilisce che ferme restando le disposizioni dell’art. 2 c.p., quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’art. 6 che contiene la nuova disciplina sul termine necessario a prescrivere non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti , manifestando chiaramente la natura sostanziale della disciplina del termine necessario a prescrivere e al divieto di retroattività, in ossequio all’art. 25 Cost., comma 2, e art. 2 c.p., comma 4, della disciplina sopravvenuta qualora contenga disposizioni peggiorative rispetto alla disciplina previgente. Va poi evidenziato sotto il profilo dell’uniformità e della coerenza logica dell’ordinamento, che i principi stabiliti dall’art. 2 c.p., rispondono a logiche e a finalità diverse rispetto ad altri istituti che chiamano in causa la commissione del reato ad esempio, non possono evocarsi, ai fini che qui interessano, le previsioni in tema di decorrenza del termine di prescrizione art. 158 c.p. , atteso che esse non coinvolgono la prevedibilità delle conseguenze penali della condotta, ma si riferiscono esclusivamente al profilo oggettivo del dies a quo del computo del termine prescrizionale come individuato dal precedente art. 157 c.p., dies a quo che necessariamente, in presenza di delitto colposo di evento a condotta libera, coincide non già con il giorno del compimento ovvero dalla cessazione della condotta criminosa atteso che a tali scansioni il reato non risulta ancora perfezionato ma con quello in cui si verifica l’evento e pertanto con il momento in cui il reato si consuma. 9. Dovendo infine trarre le conclusioni del ragionamento conseguente ai principi enunciati dalla citata sentenza Pittalà delle Sezioni Unite, deve riconoscersi che la disciplina del termine necessario a prescrivere di cui all’art. 157 c.p., è compresa nello spettro applicativo di tale pronuncia, secondo la quale nel caso in cui l’evento del reato intervenga nella vigenza di una legge penale più sfavorevole rispetto a quella in vigore al momento in cui è stata posta in essere la condotta, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. 10. Deve pertanto trarsi la conclusione che, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole concernente la disciplina della prescrizione e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la disciplina sulla prescrizione vigente al momento della cessazione della condotta art. 157 c.p., antecedente alla sostituzione operata con la L. 5 dicembre 2005, n. 251 . 11. Applicato pertanto tale enunciato al procedimento in esame ed accertato che la condotta contestata allo I. si realizzò in epoca antecedente l’entrata in vigore della nuova disciplina del termine prescrizionale, è necessario verificare quale sia il regime prescrizionale più favorevole nel suo complesso alla luce delle modifiche normative succedutesi tra l’epoca della condotta e l’evento. 12. La previgente normativa, con riferimento ai reati puniti con pena non inferiore a cinque anni, come quello in esame, prevedeva un termine prescrizionale di dieci anni che, in ragione dell’aumento massimo previsto per gli atti interruttivi sulla base della medesima disciplina positiva dell’epoca aumento fino alla metà indicato dall’art. 160 c.p. , non avrebbe, di per sé, determinato il compimento del termine prescrizionale. Peraltro, l’art. 157 c.p., comma 2, nel testo anteriore alle modifiche dell’anno 2005, stabiliva che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, tenendo altresì conto degli aumenti per le circostanze aggravanti e delle diminuzioni per le circostanze attenuanti, applicandosi comma 3 , anche, ai fini del computo della prescrizione in ipotesi di concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, le regole del giudizio di valenza fissate dall’art. 69 c.p 13. Dalla applicazione di tale disciplina consegue che, avendo il giudice di appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, la pena massima su cui determinare il tempo necessario a prescrivere non deve più essere ricondotta a quella di cinque anni, ma a pena inferiore a cinque anni perché la pena massima irrogabile subisce la riduzione dovuta al riconoscimento delle anzidette circostanze. Trattandosi quindi di pena inferiore a cinque anni il termine prescrizionale di riferimento non è più di quello dieci anni di cui all’art. 157 c.p., n. 3, ma quello di cinque anni di cui all’art. 157 c.p., n. 4, e, tenuto conto dell’aumento della metà previsto per gli atti interruttivi, il termine necessario a prescrivere per la disciplina prescrizionale previgente, risulta pari a sette anni e mesi sei per una analoga declinazione della relazione tra vecchia e nuova normativa sulla prescrizione, Sez. 4, 4.10.2016, n. 47082 , termine che nel caso di specie risulta ampiamente spirato. 14. Deve infine osservarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. È poi appena il caso di sottolineare che qualsiasi approfondimento sulle doglianze proposte risulta superfluo, proprio in considerazione della maturata prescrizione invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione v. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275 . Non ricorrono, infine, le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129 c.p.p., comma 2, in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata non emergendo, dunque, all’evidenza circostanze tali da imporre, quale mera constatazione cioè presa d’atto, la necessità di assoluzione Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, cit. , discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 15. In conclusione, si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello di Napoli perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.