Atto trasmesso a mezzo PEC da un giudice all’altro: quando risulta conosciuto dal destinatario?

Nell’ipotesi di atto trasmesso con modalità telematiche da un ufficio giudiziario ad un altro esso si intende conosciuto dal destinatario quando la PEC risulta accettata. Tale principio si riferisce anche agli atti contenenti disposizioni relative alla libertà personale.

Così ribadisce la Corte di Cassazione con sentenza n. 16064/19, depositata il 12 aprile. Il caso. Il Tribunale del riesame di Roma, conferma la decisione di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Tivoli nei confronti dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il difensore dell’imputato ricorre in cassazione denunciando violazione di legge. Trasmissione degli atti da un ufficio giudiziario ad un altro. Innanzitutto occorre ribadire che il termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva art. 309, comma 5, c.p.p. per la trasmissione degli atti di cui all’art. 291, comma 1, c.p.p. al Tribunale del riesame, con sanzione di inefficacia della misura in caso di inosservanza dello stesso, decorre dal giorno della presentazione della richiesta se depositata nella cancelleria del competente Tribunale territoriale. Nel caso contrario, quando la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del diverso Tribunale in cui si trova la parte, il termine decorre dal giorno in cui la medesima richiesta è formalmente pervenuta al competente Tribunale distrettuale. Cosa fare quando la richiesta di riesame sia trasmessa in via telematica? In tal caso, con il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., trattandosi di un atto riguardante la libertà personale, si deve aver riguardo al giorno in cui la richiesta trasmessa mediante lo strumento telematico perviene alla cancelleria del competente Tribunale e non a quello successivo di ricezione dell’originale trasmesso per posta. Inoltre, la Corte ha ricordato che l’art. 64, comma 3, disp. att. c.p.p. dispone che nei rapporti tra un ufficio giudiziario e un altro, in ipotesi di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale, la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p Dunque, in caso di atto trasmesso a mezzo PEC da un ufficio giudiziario ad un altro esso si intende conosciuto dal destinatario quando la PEC risulta accettata. E siccome tali principi sopra detti risultano rispettati nella fattispecie in esame, il ricorso deve essere accolto, con annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 marzo – 12 aprile 2019, n. 16064 Presidente Ramacci – Relatore Semeraro Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza del 29 ottobre 2018, ha confermato l’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 21 settembre 2018 nei confronti di F.A. per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. 2. Il difensore di F.A. ha proposto il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 29 ottobre 2018 del Tribunale del riesame di Roma. 2.1. Con il primo motivo è stata eccepita l’inefficacia dell’ordinanza genetica ex art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. 2.2. Con il secondo motivo, sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e , quanto alla mancata qualificazione giuridica dei fatti nel delitto D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, con le relative conseguenze in tema di inapplicabilità della custodia cautelare in carcere. 2.3. Con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606 c.p.p., lett. b ed e , quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità degli arresti domiciliari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Va premesso che il termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza che dispone una misura coercitiva, previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, per la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti di cui all’art. 291 c.p.p., comma 1, con disposta sanzione di inefficacia della misura in caso di inosservanza, decorre dallo stesso giorno della presentazione della richiesta se questa è depositata nella cancelleria del competente Tribunale distrettuale di cui all’art. 309 c.p.p., comma 7 1.2. Nel caso, invece, in cui la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del diverso Tribunale in cui si trova la parte, a norma dell’art. 582 c.p.p., comma 2, tale termine decorre dal giorno in cui la medesima richiesta è formalmente pervenuta al competente Tribunale distrettuale. Quando però la richiesta di riesame sia trasmessa in via telematica con il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., trattandosi di atto concernente la libertà personale, si deve aver riguardo al giorno in cui la richiesta trasmessa mediante lo strumento telematico perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell’originale trasmesso per posta. Cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, n. 17534 del 21/09/2016, dep. 2017 , M., Rv. 269818 - 01 che ha affermato che nell’ipotesi in cui l’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale sia presentata, ex art. 582 c.p.p., comma 2, - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte - ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente. In applicazione di questo principio la S.C. ha precisato che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza di riesame dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., e, segnatamente, in caso di urgenza ovvero di atti concernenti la libertà personale, l’osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., espressamente richiamati dal detto art. 64, comma 3, e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei, l’attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 64. 1.3. Tale principio è stato espresso in più occasioni dalla giurisprudenza nel caso in cui la richiesta di riesame sia stata trasmessa dalla cancelleria a mezzo fax alla cancelleria del Tribunale del riesame. Cfr. Cass. Sez. 3, n. 19883 del 15/04/2014, Tauro, 259191 - 01 che ha affermato, in tema di riesame avverso una ordinanza applicativa di misura cautelare personale, che qualora l’istanza venga presentata, ex art. 582 c.p.p., mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino e sia comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall’Ufficio ricevente, il quale attesti l’intervenuta trasmissione dell’originale dell’atto, ex art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3, ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta a mezzo telefax perviene alla cancelleria del tribunale competente e non a quello successivo di ricezione dell’originale trasmesso per posta. In motivazione la Corte, con la sentenza Tauro, ha ricordato i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite, con la sentenza del 22/3/2000, n. 10, Solfrizzi Qualora la richiesta di riesame sia presentata nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano le parti o davanti a un agente consolare all’estero, a norma dell’art. 582 c.p.p., comma 2, ovvero sia proposta con telegramma o mediante raccomandata, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale del riesame, a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 5, decorre dal giorno in cui la richiesta stessa perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, e non già dal giorno della sua presentazione o proposizione, non potendo ipotizzarsi, a carico del presidente del tribunale, l’adempimento dell’obbligo di immediato avviso prima della ricezione della richiesta . La Corte ha ricordato che l’art. 64 disp. att. c.p.p., al comma 3, dispone che nei rapporti tra un ufficio giudiziario ed un altro, in caso di urgenza o quando l’atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli artt. 149 e 150 del codice ed al comma 4, che al fine di tale comunicazione la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei, quando il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l’atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale. Così la motivazione della sentenza Ora, è evidente che, se il legislatore ha stabilito che, nel caso di atti contenenti disposizioni relative alla libertà personale, la comunicazione da un ufficio all’altro debba essere eseguita con il mezzo più celere ed anche a mezzo telefax, sarebbe poi paradossale ritenere che questa comunicazione celere non abbia nessuna finalità e nessun effetto perché, ai fini del decorso dei termini, occorrerebbe poi comunque aspettare il successivo arrivo dell’originale via posta. La norma, infatti, secondo una tale interpretazione, non avrebbe alcun senso. Ne consegue che l’unica interpretazione possibile, conformemente del resto alla lettera ed alla ratio della disposizione, è quella che nel caso di comunicazione di copia di atti per mezzo telefax, da ufficio a ufficio, la data di pervenimento dell’impugnazione, ai fini del decorso dei termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, è quella in cui il fax con la copia dell’istanza originale perviene alla cancelleria del tribunale del riesame competente. In questo senso, del resto, già si è espressa questa Corte con la sentenza 29.3.2013, n. 18203, Semo, m. 255507, secondo cui È legittima l’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale presentata, ex art. 582 c.p.p., - mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui le parti ed i loro difensori si trovino - e comunicata al tribunale territorialmente competente a mezzo telefax dall’Ufficio ricevente, il quale attesti l’intervenuta trasmissione dell’originale dell’atto, ex art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3 in tal caso, ai fini della decorrenza del termine perentorio di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, si ha riguardo al giorno in cui la richiesta perviene alla cancelleria del tribunale competente . 2. Dunque, applicando i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, emerge che l’eccezione di inefficacia è fondata. Dall’analisi degli atti risulta che la richiesta di riesame è stata presentata presso la cancelleria del Tribunale di Tivoli il 10 ottobre 2018. La cancelleria del Tribunale di Tivoli ha attestato, con l’atto del 10 ottobre 2018 con il quale è stata trasmessa a mezzo posta elettronica l’impugnazione presentata fuori sede, che la richiesta di riesame è stata trasmessa quale scansione dell’originale, quale copia elettronica conforme dei corrispondenti originali e ciò in ottemperanza all’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 4. Inoltre, si da atto che oggetto della trasmissione è l’istanza di riesame, quindi un atto urgente relativo alla libertà personale, in ottemperanza all’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3. La cancelleria del Tribunale di Tivoli ha altresì attestato che è stata trasmessa la pec in scansione e che contestualmente si è provveduto a spedire l’originale della raccomandata. La pec risulta accettata nella cartella di destinazione del Tribunale del riesame di Roma. Deve pertanto ritenersi che le attestazioni della cancelleria del Tribunale di Tivoli siano del tutto idonee a ritenere provata la presentazione dell’istanza di riesame il 10 ottobre 2018 presso la cancelleria del Tribunale del riesame di Roma l’istanza di riesame risulta infatti trasmessa e ricevuta in tale giorno a mezzo posta elettronica spedita dalla cancelleria del Tribunale di Tivoli. Pertanto, nel caso in esame il dies a quo rispetto alla decorrenza dei termini di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, è il 10 ottobre 2018, data in cui è effettivamente ed efficacemente pervenuta, a mezzo pec, la richiesta di riesame presso il competente Tribunale del riesame di Roma. Ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 5, il pubblico ministero procedente avrebbe dovuto trasmettere gli atti al tribunale del riesame entro la data del 15 ottobre 2018, data certamente non rispettata perché l’avviso con la richiesta degli atti è stato spedito solo il 19 ottobre 2018, quindi quando il termine di 5 giorni era già scaduto. La tardiva trasmissione degli atti, dovuta alla tardiva richiesta della cancelleria del Tribunale del riesame avvenuta il 19 ottobre 2018, cioè alla ricezione degli atti a mezzo posta ordinaria, determina, ai sensi dell’art. 309 c.p.p., comma 10, l’inefficacia dell’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 21 settembre 2018 nei confronti di F.A. per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. 3. Il ricorso pertanto deve essere accolto. L’ordinanza impugnata emessa dal Tribunale del riesame deve essere annullata senza rinvio. Va altresì dichiarata l’inefficacia dell’ordinanza genetica emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli il 21 settembre 2018 nei confronti di F.A. per il reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73. Va disposta l’immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone l’immediata liberazione del ricorrente, se non detenuto o agli arresti domiciliari per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c.p.p Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 c.p.p