No alla confisca per equivalente se i documenti contabili sono “spariti” prima del 20 ottobre 2015

In tema di reati fiscali, la confisca per equivalente non si applica ai fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000.

Lo ha affermato la Cassazione con sentenza n. 15745/19 depositata il 10 aprile. Il caso. Il Tribunale di Matera condannava l’imputato per il delitto di cui all’art. 10 d.lgs. n. 74/2000 recante Occultamento o distruzione di scritture contabili . Avvero tale sentenza propone ricorso in Cassazione il Procuratore generale territoriale assumendo che i Giudici di merito avrebbero errato nel non disporre la confisca sui beni dell’imputato, trattandosi di confisca obbligatoria ex art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000, e non essendo necessaria, ai fini della confisca, la previa adozione del provvedimento di sequestro. Inapplicabilità della confisca per equivalente. Ritenendo il ricorso manifestamente infondato, la Corte di Cassazione afferma il principio di diritto secondo cui per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015 , data in cui è entrato in vigore l’art. 12- bis d.lgs. n. 74/2000, non è applicabile la confisca per equivalente né ai sensi dell’art. 1, comma 143, l. n. 244/2007 , in quanto non contempla il delitto di occultamento e distruzione delle scritture contabili tra quelli per cui può essere disposto il provvedimento ablativo, né ai sensi dell’art. 12- bis , in quanto tale confisca, avendo natura sanzionatoria, e quindi passabile di applicazione della regola prevista per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p., non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata . Sulla scorta di tale principio, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 14 dicembre 2018 – 10 aprile 2019, n. 15745 Presidente Aceto – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con l’impugnata sentenza resa all’esito del giudizio abbreviato, il g.u.p. del Tribunale di Matera condannava L.S. alla pena di giustizia, perché ritenuto responsabile del delitto di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 fatto commesso nel omissis . 2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel non disporre la confisca sui beni dell’imputato, trattandosi di confisca obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, norma che si pone in continuità normativa rispetto alla disposizione dell’art. 322-ter c.p., richiamata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, e non essendo necessaria, per poter disporre la confisca, la previa adozione del provvedimento di sequestro. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. Va, infatti, osservato che, in materia di reati tributari, la confisca è stata introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143, a norma del quale nei casi di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’art. 322-ter c.p. . Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 14, che contestualmente ha introdotto, nel corpo del D.Lgs. n. 74 del 2000, l’art. 12 bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Come correttamente indicato dal ricorrente, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che tra le due disposizioni appena indicate vi è continuità normativa Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 - dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386 Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 - dep. 22/08/2016, D’Agapito, Rv. 267764 . Si deve però osservare che la L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, norma vigente al momento del fatto, essendo la data di consumazione del reato indicata al settembre 2012, individuava espressamente i delitti tributari in relazione ai quali erano applicabili le disposizioni di cui all’art. 322 ter c.p. e, tra questi, non era contemplato il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto e punito dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, in relazione al quale, pertanto, non può essere disposta la confisca a norma della disposizione in esame. Nondimeno, nel caso in esame non può nemmeno applicarsi retroattivamente la disposizione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, stante la natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente, come affermato dalle Sezioni Unite in relazione all’ipotesi di confisca introdotta per i reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, principio che, ovviamente, vale anche per la confisca di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, stante l’indicata continuità normativa tra le due disposizioni. 5. Può perciò affermarsi il principio secondo cui per i fatti di occultamento o distruzione di documenti contabili commessi fino al 20 ottobre 2015, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, non è applicabile la confisca per equivalente nè ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, che non contempla il D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 tra i delitti per i quali può essere disposto il provvedimento ablativo, nè a norma dell’art. 12 bis, in quanto detta confisca, avendo natura eminentemente sanzionatoria - e, quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall’art. 200 c.p. -, non si applica ai reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della legge citata. 6. Stante la manifesta infondatezza del motivo, il ricorso del P.G. deve perciò essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G