Come si determina il trattamento sanzionatorio in presenza di due circostanze aggravanti speciali?

Qualora l’aggravante speciale della recidiva concorra con altra aggravante speciale, ritenuta meno grave, si applica integralmente la norma di cui all’art. 63, comma 4, c.p Il giudice può e non deve aumentare la pena prevista per l’aggravante speciale più grave ma, ove ritenga di aumentarla, è vincolato al limite di cui al combinato disposto dell’art. 63, comma 4, c.p. e 64, comma 1, c.p

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 14360/19 depositata il 2 aprile. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale aveva condannato l’imputato, all’esito del giudizio abbreviato, alla reclusione e alla multa, oltre che al risarcimento del danno della parte civile, per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Avverso tale decisione, l’imputato propone ricorso per cassazione. Presenza di due aggravanti ad effetto speciale. Secondo la Cassazione, la questione sollevata dal ricorrente sulla violazione dell’art. 63, comma 4, c.p. è fondata. Infatti, ribadisce la Corte, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale, nel caso di specie l’aggravante della destrezza e la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, si applica solo la pena stabilita per la circostanza più grave. Tuttavia, il Giudice può aumentarla e, ai sensi dell’art. 64 c.p., quando ricorre una circostanza aggravante e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, essa è aumentata fino ad un terzo. Nella fattispecie, l’aumento della pena per la recidiva è stata aumentata in misura superiore ad un terzo e, pertanto, deve considerarsi illegale. Principio di diritto. Sulla base di tali osservazione, la Corte di Cassazione, annullando la sentenza e rinviando alla Corte territoriale, afferma il principio di diritto secondo cui ove l’aggravante speciale della recidiva concorra con altra aggravante speciale e sia ritenuta meno grave ex art. 63, comma 4, c.p., ad essa si applica integralmente la norma di cui al citato articolo. Di conseguenza, il giudice, può e non deve aumentare la pena prevista per l’aggravante speciale più grave ma, ove ritenga di aumentarla, è vincolato al limite di cui al combinato disposto dell’art. 63, comma 4, c.p. e 64, comma 1, c.p. .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 15 gennaio – 2 aprile 2019, n. 14360 Presidente Miccoli – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 17 maggio 2010 da giudice del tribunale di Torre Annunziata, sezione di Sorrento, che aveva condannato L.E. , all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e di Euro 350 di multa, oltre che al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato, personalmente prima dell’entrata in vigore della L. n. 103 del 2017 , deducendo come unico motivo la violazione dell’art. 63 c.p., comma 4, e l’omessa motivazione in relazione agli aumenti di pena rispettivamente operati per la contestata recidiva specifica reiterata infraquinquennale e per la continuazione tra i reati di furto aggravato di cui ai capi A e B contestati. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al trattamento sanzionatorio e nei limitati termini qui di seguito indicati, con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata. 2. Innanzitutto, va precisato che la prima questione posta ha ad oggetto la violazione dell’art. 63 c.p., comma 4, che ha inciso sulla determinazione della pena, rendendola illegittima essa pertanto dev’essere emendata. Ed invero, ai sensi dell’art. 63 c.p., comma 4, in presenza di due aggravanti ad effetto speciale nel caso di specie la recidiva reiterata specifica infraquinquennale e l’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 4 , si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave ma il giudice può aumentarla ed ai sensi dell’art. 64 c.p., quando ricorre una circostanza aggravante e l’aumento di pena non è determinato dalla legge, come nel caso di cui all’art. 63 cit., comma 4, essa è aumentata fino ad un terzo. Nel caso di specie la pena è stata così determinata pena base, anni due di reclusione ed Euro 350 di multa, aumentata per la recidiva, a anni tre e mesi quattro di reclusione ed Euro 475 di multa. L’aumento, quindi, è stato operato in misura superiore ad un terzo e, pertanto, la pena risulta illegale, dovendo essere rideterminata in conformità al combinato disposto indicato. 3. Quanto agii altri aspetti, pure sollevati con riferimento al trattamento sanzionatorio, rectius alla mancata motivazione in ordine agli aumenti operati per la recidiva e per la eventuale continuazione ravvisata, trattasi in entrambi i casi di motivi del tutto nuovi, come emerge dall’incontestata sintesi della pronuncia di appello in cui non vi è riferimento a nessuno di essi, di talché il ricorso in parte qua si prospetta come inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3 codice di rito ciò nondimeno si osserva che, comunque, il profilo afferente l’aumento per la recidiva risulta assorbito nel disposto annullamento, che travolge la determinazione della pena determinata illegalmente in parte qua. Quanto alla continuazione va, infine, precisato che dalla pronuncia di primo grado non risulta alcun riferimento alla stessa né ad aumenti operati in virtù di essa. 4. La Corte territoriale, in sede di rinvio, si atterrà pertanto al seguente principio di diritto ove l’aggravante speciale della recidiva concorra con altra aggravante speciale e sia ritenuta meno grave ex art. 63 c.p., comma 4, ad essa si applica integralmente la norma di cui al citato articolo. Di conseguenza, il giudice, può e non deve aumentare la pena prevista per l’aggravante speciale più grave ma, ove ritenga di aumentarla, è vincolato al limite di cui al combinato disposto dell’art. 63 c.p., comma 4, e art. 64 c.p., comma 1 . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame limitatamente al trattamento sanzionatorio.