Scontro al centro della carreggiata: la colpa è di entrambi i conducenti

Non versa in colpa il conducente di un autoveicolo che, circolando fuori mano con invasione di una parte della corsia sinistra della carreggiata, venga sorpassato e urtato da un altro veicolo, il cui conducente abbia ugualmente tentato il soprasso pur non disponendo di spazio libero laterale sufficiente per poterlo eseguire senza pericolo.

Lo ribadisce la Suprema Corte con sentenza n. 14290/19 depositata il 2 aprile. Sinistro stradale. La Corte d’Appello di Palermo, riformando solo in parte il trattamento sanzionatorio, confermava nel resto la sentenza con cui l’imputato veniva condannato per il reato di omicidio colposo e, in particolare, per non aver osservato l’obbligo di tenere la destra e sconfinato di circa 30 cm sull’opposta corsia, provocando così l’impatto tra l’autocarro e l’autobetoniera guidata dalla vittima. L’imputato ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge in relazione all’art. 143 c.d.s Nessuna rilevanza eziologica. Secondo la Suprema Corte, i Giudici d’Appello non hanno adeguatamente considerato il profilo della causalità della colpa. Tale responsabilità colposa, ribadisce il Collegio di legittimità, implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare . Nella fattispecie, la Corte territoriale ha ravvisato erroneamente la rilevanza eziologica della violazione dell’art. 143 c.d.s. nel fatto che l’impatto tra i due automezzi avvenne in un punto tale che, se l’autobetoniera condotta dall’imputato avesse tenuto la destra, l’urto non si sarebbe verificato. Pertanto, la Cassazione ritiene opportuno ribadire il principio secondo cui non versa in colpa il conducente di un autoveicolo che, circolando fuori mano con invasione di una parte della corsia sinistra della carreggiata, venga sorpassato e urtato a tergo da altro veicolo il cui conducente abbia ugualmente tentato il soprasso pur non disponendo di spazio libero laterale sufficiente per poterlo eseguire senza pericolo . La condotta irregolare del primo veicolo costituisce mera occasione del sinistro, mentre causa esclusiva dello stesso deve ritenersi la pericolosa manovra di sorpasso del secondo veicolo . La Corte annulla la sentenza e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 marzo – 2 aprile 2019, n. 14290 Presidente Di Slavo – Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Palermo, in data 20 aprile 2018, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Tribunale di Agrigento, in data 1 ottobre 2015, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia C.S. per il reato di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale art. 589 c.p., comma 2 , contestato come commesso in omissis , in danno di P.V. . L’incidente in cui il P. perse la vita si verificò sulla strada statale n. , nella direzione di marcia da omissis , all’altezza del chilometro 39+600, in un tratto rettilineo e in leggera discesa il C. era alla guida di un’autobetoniera con un carico di calcestruzzo, mentre il P. guidava un autocarro e procedeva dietro l’autobetoniera del C. , nello stesso senso di marcia. Nel tratto di strada in esame, ove era presente un cantiere stradale, non era consentito il sorpasso, nè era permessa la svolta a sinistra vi era linea gialla continua e il limite di velocità era di 50 kmh. Nel giudizio di primo grado l’incidente era stato attribuito alla responsabilità di ambedue i conducenti, perché, se da un lato il P. stava procedendo a una velocità più che doppia 130 kmh rispetto a quella massima prevista e stava eseguendo una manovra di sorpasso non consentita dell’autobetoniera del C. , si era ritenuto che quest’ultimo, contemporaneamente, stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra, anch’essa non consentita, in direzione del cantiere della ditta Icoler, diminuendo repentinamente la velocità da 80 a 20 kmh e impegnando parzialmente con tale manovra l’opposta corsia di marcia con le ruote gemellari sinistre e quest’ultimo comportamento aveva contribuito a cagionare il violentissimo tamponamento dell’autocarro del P. , che decedeva. La Corte d’appello, al riguardo, ha ritenuto che non fosse in realtà comprovato che il C. stesse eseguendo una manovra di svolta a sinistra ma lo ha ritenuto ugualmente corresponsabile dell’accaduto per non avere osservato l’obbligo di tenere la destra art. 143 C.d.S. , avendo sconfinato di circa 30 cm. sull’opposta corsia ciò, secondo la Corte distrettuale, ebbe incidenza causale sull’accaduto, avuto riguardo al punto d’impatto fra lo spigolo anteriore destro dell’autocarro e lo spigolo posteriore sinistro dell’autobetoniera e a quanto al riguardo osservato in aula dal consulente tecnico ing. L.N. . 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il C. , con atto corredato da un’ampia premessa riassuntiva e articolato in un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge - e, di fatto, anche vizio di motivazione - in relazione all’art. 143 C.d.S. contesta l’esponente che l’incidente si sarebbe verificato mentre il P. stava eseguendo una manovra di sorpasso, in realtà neppure iniziata, atteso che la vittima semplicemente non era riuscita ad arrestare la forte velocità del proprio mezzo e cercava quindi di evitare di schiantarsi contro l’autobetoniera, dirigendosi verso il varco di accesso all’area libera da guard rail del cantiere, ma senza riuscirci perciò la violazione dell’art. 143 C.d.S. da parte del C. non ebbe rilievo eziologico nel prodursi dell’evento. Inoltre la Corte di merito non ha considerato, secondo il deducente, che l’autobetoniera non poteva tenere strettamente la destra, ma doveva necessariamente procedere a ridosso della linea di mezzeria impegnando per soli trenta centimetri l’opposta corsia di marcia , tenuto conto che la strada era in pendenza e che il mezzo, che trasportava un grosso carico di cemento liquido, avrebbe altrimenti rischiato di capovolgersi magari per un cedimento del margine non asfaltato della propria corsia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, nei sensi di cui appresso. Il profilo non adeguatamente considerato dalla sentenza impugnata è costituito dalla c.d. causalità della colpa, per tale dovendosi intendere l’introduzione, da parte del soggetto agente, del fattore di rischio poi concretizzatosi con l’evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela specificamente finalizzate a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio. In giurisprudenza si è ribadito, anche di recente, che la responsabilità colposa implica che la violazione della regola cautelare deve aver determinato la concretizzazione del rischio che detta regola mirava a prevenire, poiché alla colpa dell’agente va ricondotto non qualsiasi evento realizzatosi, ma solo quello causalmente riconducibile alla condotta posta in essere in violazione della regola cautelare Sez. 4, n. 40050 del 29/03/2018, Lenarduzzi, Rv. 273870, anch’essa in tema di rilevanza eziologica dell’art. 143 C.d.S., sia pure sotto altro profilo . Venendo al caso di specie, la Corte di merito ha ravvisato il profilo di rilevanza eziologica della violazione dell’art. 143 C.d.S. ascritta al C. nel fatto che l’urto tra i due automezzi, verificatosi tra lo spigolo posteriore sinistro dell’autobetoniera e lo spigolo anteriore destro dell’autocarro, avvenne in un punto tale da aver condotto il consulente tecnico L.N. ad affermare che, se l’autobetoniera condotta dall’imputato avesse tenuto la destra, l’urto medesimo non si sarebbe verificato. Tale assunto, però, spiega unicamente la dinamica occasionale dell’evento sul piano della causalità materiale, ma non anche la rilevanza eziologica della regola cautelare l’art. 143 C.d.S. in funzione del rischio che tale regola era finalizzata a prevenire. Orbene, tale specifica declinazione della rilevanza eziologica non può essere affermata con riguardo alla violazione dell’obbligo di tenere la destra e di non invadere l’opposta corsia, trattandosi di norma cautelare volta soprattutto a evitare interferenze o urti fra veicoli provenienti da direzioni opposte tanto più che la velocità dell’autobetoniera dell’imputato era, almeno inizialmente, di 80 kmh tale da non cagionare intralcio a chi proveniva da dietro , mentre il successivo rallentamento fino a 20 kmh è stato spiegato dalla Corte di merito come probabilmente correlato alla presenza del cantiere stradale. Giova richiamare, a sostegno di quanto fin qui osservato, un risalente ma mai disatteso arresto giurisprudenziale, del tutto pertinente al caso di specie, nel quale si è condivisibilmente affermato, in linea con i principi finora enunciati, che non versa in colpa il conducente di un autoveicolo che, circolando fuori mano con invasione di una parte della corsia sinistra della carreggiata, venga sorpassato e urtato a tergo da altro veicolo il cui conducente abbia ugualmente tentato il sorpasso pur non disponendo di spazio libero laterale sufficiente per poterlo eseguire senza pericolo. Infatti, la condotta irregolare del primo veicolo costituisce mera occasione del sinistro, mentre causa esclusiva dello stesso deve ritenersi la pericolosa manovra di sorpasso del secondo veicolo Sez. 4, Sentenza n. 3540 del 01/10/1987, dep. 1988, Magliano, Rv. 177904 . 2. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, per nuovo giudizio, nel quale saranno osservati i principi dianzi enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo.