Uno sguardo al (prossimo) futuro: la legittima difesa domiciliare putativa

Nei casi in cui ricorre la legittima difesa domiciliare putativa non vi è spazio per la sussistenza dell'eccesso colposo, giacchè la norma scriminante stabilisce in via preventiva l'esistenza del rapporto di proporzione tra aggressione e reazione difensiva.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, con la sentenza n. 13851/19, depositata il 29 marzo. Un colpo sfortunato. La sentenza che oggi commentiamo trae spunto da un fatto di cronaca tutt'altro che isolato. Tre persone decidono di scassinare un piccolo supermercato in un Comune emiliano. Il terzetto si divide i compiti uno di loro rimane in auto, e ronza attorno all'esercizio commerciale per tenerlo sott'occhio gli altri due, invece, si mettono all'opera. Prima forzano un cancello metallico, poi con un paio di cacciavite attaccano la porta a vetri che li avrebbe condotti all'interno del locale. Tutto è buio, nulla lascia presagire che il proprietario sia ancora dentro, intento a fare i conti di fine giornata. All'improvviso, uno dei due scassinatori si dilegua avrà notato qualcosa? Si sarà chiesto l'altro complice, intento a lavorare di cacciavite. Quest'ultimo fa per rialzarsi, porta una mano in tasca ma un dolore lancinante al petto lo mette in fuga la mano silenziosa del proprietario ha anticipato la manovra di scassinamento della porta, e gli ha assestato un fendente al petto. Il maldestro aspirante ladro non morirà. Come sempre avviene in questi casi, i guai giudiziari finiscono con l'avvilire la vittima dell'azione furtiva, tanto che il negoziante dovrà affrontare un giudizio per tentato omicidio premeditato. Perchè ha atteso all'interno del negozio senza provare a mettere in fuga i due scassinatori? Perchè non ha allertato immediatamente le forze dell'ordine? Assolto in primo e secondo grado, la sua condotta è stata ritenuta scriminata dalla legittima difesa domiciliare putativa, così come descritta dalla riforma del 2006. Leggendo il testo della sentenza della Suprema Corte, dinanzi la quale il caso approda per iniziativa della parte civile cioè dello scassinatore ferito , comprendiamo che la ricostruzione del fatto non è così pacifica l'imputato, prima di agguantare un coltello e di anticipare, in preda al panico, l'intrusione dei due ladri, aveva acceso qualche luce all'interno del negozio ed aveva già chiamato i Carabinieri. L'argomento, di grande attualità in ragione della recentissima e contestatissima riforma di pochi giorni fa, è davvero molto spinoso. Attenti al cane, e al padrone. Questa è la dicitura che campeggia su alcuni cartelli in vendita nei negozi di ferramenta un ammonimento piuttosto minaccioso, completato, di solito, dall'effigie del poco amichevole muso di un mastino napoletano e dalla sagoma di una mano nerboruta che impugna una specie di cannone portatile il revolver 44 Magnum. Già nel 2006, dopo decenni di vita tranquilla, la norma che disciplina la scriminante della legittima difesa aveva subito un primo intervento di maquillage il legislatore dell'epoca aveva introdotto una presunzione di proporzionalità tra offesa e reazione nei casi in cui un soggetto presente legittimamente in uno dei luoghi suscettibili di essere protetti dal reato di violazione di domicilio, tra i quali viene espressamente menzionato anche il locale commerciale, avesse reagito facendo uso di un'arma legittimamente detenuta per difendere l'incolumità personale propria o altrui, ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione . In buona sostanza, con il testo licenziato dal legislatore nel 2006 si è tolto al giudice di merito ogni spazio di intervento sul sindacato di proporzionalità tra offesa e reazione. L'intento era chiarissimo stigmatizzare intanto l'odiosità dei furti e delle rapine in appartamento o nelle attività commerciali, spesso degenerati in aggressioni ai malcapitati padroni di casa, con efferatezza talvolta sequestrati, seviziati o uccisi per conseguire il bottino. Ancora, la ratio della riforma del 2006 era quella di non vittimizzare ulteriormente le persone offese dei citati reati, che per avventura avessero trovato la forza, il coraggio o il modo di reagire, magari aprendo il fuoco contro gli intrusi. Come ha osservato la Cassazione, questa disciplina vale sia per la legittima difesa obiettivamente sussistente”, sia per quella putativa incolpevole. Bene e nel caso in cui la reazione fosse sproporzionata? Si applica la disciplina sull'eccesso colposo? La Cassazione è chiara nella legittima difesa domiciliare non vi è spazio per la disciplina dell'eccesso colposo, proprio perchè l'aver violato il domicilio costituisce l'elemento dirimente, tale da impedire qualunque sindacato sulla proporzionalità della reazione. Quando finisce la musica spara, se ti riesce . Era questa la celebre frase pronunciata da El Indio” nel capolavoro di Sergio Leone, mentre il carillon scandiva gli interminabili attimi di suspance prima della sparatoria. Diventeremo così per effetto della riforma della legittima difesa entrata in vigore pochissimi giorni fa? Masticheremo il sigaro come Clint Eastwood, che celava sotto il suo poncho la micidiale Colt, stando ben pronti a far fuoco contro il primo presunto intruso? La norma del codice penale ha subìto quindi un ulteriore ritocco si è introdotto l'avverbio sempre prima dell'inciso col quale si afferma che la condotta di chi reagisce ad una violazione di domicilio con intento aggressivo è proporzionata all'aggressione che si profila imminente. Il rapporto di proporzionalità, secondo la norma appena varata, sarà quindi sempre sussistente. Ancora, si è introdotto un nuovo comma con cui si afferma che agisce sempre in stato di legittima difesa chi compie un atto per respingere l'intrusione violenta o con minaccia di uso d'armi commessa da chi cerca di introdursi in uno dei luoghi espressamente menzionati, tra i quali naturalmente vi sono gli esercizi commerciali. Infine, si è modificata la norma sull'eccesso colposo di legittima difesa, prevedendo la non punibilità di chi abbia reagito in situazione di minorata difesa ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto . Licenza di uccidere? Far West? O, piuttosto, siamo di fronte alla solita italica tempesta in un bicchiere d'acqua? E' chiaro che l'intento del legislatore è quello di imbrigliare il più possibile il giudizio di merito a favore di chi abbia reagito. Rimane pur vero che l'aggiunta dell'avverbio sempre” - come dimostra anche la sentenza che abbiamo commentato, e che si fonda sulla disciplina antecedente alla riforma – è poco più che una modifica di facciata. Un'alzata di voce del legislatore che, ne siamo certi, non potrà incidere più di tanto sulla libera valutazione di un giudice, dato che la norma comunque presuppone l'inveramento di un dato di fatto obiettivo la violazione di domicilio. L'Italia non è un paese di pistoleri dal grilletto facile il regno del volemose bbene” - spinto talvolta fino al paradosso – non si connota per la cultura delle armi, che è semmai tipica, per una somma di fattori storici ed ambientali risalenti nel tempo, del popolo nordamericano. Non riteniamo, quindi, che si possa dare vita ad un nuovo Far West, nemmeno nella versione nazionale dello Spaghetti Western”, con tanto di sottofondo musicale firmato Ennio Morricone. E', questa riforma, soltanto l'ennesima, stucchevole dimostrazione di come il diritto penale possa essere strumentalizzato per tentare di rispondere all'effimero malcontento popolare, figlio a sua volta di qualche fattaccio di cronaca nera. Il formante giurisprudenziale, per sua natura più accorto e ponderato, provvederà certamente a mitigare gli aspetti più intemperanti di una disciplina che, purtroppo, non appare rispettosa dei principi basilari del nostro diritto penale l'assenza di automatismi valutativi delle condotte umane.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 aprile 2018 – 29 marzo 2019, n. 13851 Presidente Sarno – Relatore Saraceno Ritenuto in fatto 1. Con la decisione in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza, 4 dicembre 2013, con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva assolto T.G. dal reato di tentato omicidio, aggravato dalla premeditazione, commesso in pregiudizio di V.A. , ritenendo l’azione lesiva, oggetto di addebito, scriminata dalla legittima difesa domiciliare putativa. Il processo nasce da un tentativo di furto posto in essere in Scandiano, la sera del omissis , da V.A. , M.G. e V.G. ai danni del omissis di proprietà dell’imputato, il quale, dopo la chiusura al pubblico dell’esercizio, si era intrattenuto nel locale per il disbrigo di incombenze amministrative. Secondo l’accusa, l’imputato, dopo aver distintamente percepito che ignoti erano in procinto di introdursi nell’esercizio ed essere rimasto ivi appostato nel buio per oltre mezz’ora, senza sollecitare l’intervento della pubblica difesa, meditando la reazione aggressiva e persistendo lucidamente in tale risoluzione, si era alla fine armato di un coltello e, aprendo all’improvviso la porta d’ingresso del locale, aveva sferrato un fendente all’indirizzo del V. nel frangente in cui il medesimo ne stava praticando l’effrazione, attingendolo al torace. Non aveva, pertanto, agito per legittima difesa, ma per ritorsione dolosa nei confronti del ladro ostinato. 1.1 Nella sentenza di primo grado i fatti sono stati ricostruiti prevalentemente sulla base delle dichiarazioni rese dalla vittima e dall’imputato. V. aveva dichiarato di avere iniziato, poco dopo le 23.00, a scassinare il cancello esterno del negozio, coadiuvato da M. che si trovava al suo fianco, mentre il terzo complice, il fratello G. , si era fermato nei dintorni, a bordo dell’autovettura in attesa dei complici. Era riuscito a forzare ed aprire il cancello con un’operazione durata circa venti minuti a causa delle sospensioni intermedie determinate dal passaggio di persone. All’apertura del soffietto, era seguita una pausa per valutare la situazione quindi, si era inginocchiato sulla soglia per attaccare la porta a vetri di immediato accesso al locale, operando dal basso con due cacciavite e tenendone in tasca un terzo. Ad un certo punto aveva visto M. fargli dei segnali di cui non aveva colto subito il significato, anche perché aveva alle orecchie le cuffie per ascoltare la musica. Era rimasto ad armeggiare sulla porta, mentre il complice, che aveva visto distintamente T. all’interno del locale avvicinarsi e sostare dietro la porta a vetri, si era immediatamente allontanato nell’atto del rialzarsi V. aveva avvertito un dolore al petto ed era fuggito senza essere inseguito, chiedendo soccorso al fratello quando si era avveduto di essere stato attinto da una coltellata. Durante l’intero svolgimento dell’azione gli era parso che nel supermercato non vi fosse nessuno, sebbene successivamente il fratello G. gli avesse riferito che, transitando con la macchina, aveva notato una luce accesa all’interno del negozio. 1.2 Dal canto suo T. aveva dichiarato di avere già spento le luci e di essere in procinto di uscire quando aveva avvertito dei rumori all’ingresso si era avvicinato ed aveva scorto due persone parzialmente travisate armeggiare vicino alla saracinesca non essendovi altre vie di uscita aveva immediatamente acceso le luci del bagno e dell’antibagno per manifestare la sua presenza, aveva chiamato i carabinieri ed era rimasto in attesa del loro arrivo. I rumori erano cessati e poi ricominciati preso da ansia e da paura, aveva impugnato il primo strumento da difesa trovato, un coltello per preparare le colazioni quando si era reso conto che il cancello esterno era stato aperto, si era fatto avanti parandosi dietro la porta a vetri e così rendendosi distintamente visibile. Uno dei due estranei, vedendolo, era scappato, l’altro aveva persistito con ostinazione nell’azione di effrazione, trattenendosi sulla soglia di ingresso sicché, nell’imminenza dell’incontro fisico con l’individuo, deciso nonostante tutto a fronteggiarlo pur di raggiungere il suo scopo, aveva anticipato l’apertura della porta, prossima a cedere, e in quello stesso frangente aveva visto l’uomo rialzarsi e portare una mano alla tasca temendo di essere aggredito, aveva sferrato un fendente, mettendolo in fuga, per poi rinchiudersi nel locale fino all’arrivo dei carabinieri. 1.3 Osservava il Tribunale che la ricostruzione dei fatti offerta dall’imputato non aveva trovato smentita, ma plurime conferme nei dati acquisiti al processo - corrispondeva al vero che T. , accingendosi a lasciare il locale dopo averne spento le luci, avesse sentito dei rumori provenire dall’esterno, che si erano ben presto interrotti, e di essersi reso conto della presenza di estranei che armeggiavano all’esterno solo quando essi erano ripresi la vittima aveva, difatti, precisato che l’operazione di apertura del cancello aveva subito numerose interruzioni per il passaggio di persone e si era protratta per una ventina di minuti, per poi essere nuovamente sospesa prima che fosse attaccata la porta a vetri - il fatto che l’imputato avesse acceso alcune luci interne per manifestare la sua presenza aveva trovato conferma sempre nelle dichiarazioni della vittima, la quale aveva ammesso che il fratello, addetto al monitoraggio dei luoghi, aveva scorto una luce all’interno del locale - risultava effettivamente effettuata da T. una chiamata ai carabinieri alle ore 23.35, temporalmente compatibile con la ricostruzione offerta dall’imputato, non essendo in dubbio che V. avesse raggiunto il pronto soccorso alle ore 23.58 - era altamente verosimile che l’imputato si fosse armato del primo strumento da difesa capitatogli sotto tiro solo quando si era avveduto che il cancello esterno era stato scassinato e che i due estranei si erano rivolti alla porta a vetri, intrattenendosi sulla soglia di ingresso - corrispondeva al vero che in questo momento cruciale T. si era parato dietro il vetro in un ennesimo tentativo di mettere in fuga gli aggressori, ma riuscendo a determinare l’allontanamento di uno solo dei due M. aveva, infatti, precisato di aver visto distintamente l’uomo dietro al vetro, di aver gridato al complice di scappare e di essere fuggito, mentre V. era rimasto accovacciato a forzare il battente della porta - pure corrispondeva al vero la reazione ritardata di V. che, indossando le cuffie, non aveva udito le parole di allerta del complice, percependo che qualcosa non andava per il verso giusto quando lo aveva visto fuggire, solo allora rialzandosi in piedi e contestualmente venendo attinto dal fendente - era, dunque, del tutto plausibile che T. , vedendo l’estraneo rialzarsi e portare la mano alla tasca della giacca, avesse ragionevolmente temuto un’imminente aggressione e si fosse sentito costretto a reagire per prevenirla, facendo uso dello strumento offensivo legittimamente detenuto - egli non si era nemmeno avveduto di aver attinto l’antagonista che si era allontanato, tant’è che aveva conservato il coltello, che non gli sembrava sporco di sangue, per poi consegnarlo agli inquirenti - la sua condizione di agitazione e di stress era stata così obnubilante che, nel fare ritorno a casa, aveva investito il padre, mandandolo in ospedale, e che egli stesso, diabetico, il giorno successivo era stato ricoverato per una acuta reazione endocrina alla forte situazione di stress. Tali elementi, ad avviso del Tribunale, smentivano l’assunto accusatorio dell’accoltellamento preordinato, meditato e non necessario, e deponevano nel senso della configurabilità dell’esimente putativa. 2. Epilogo confermato dalla Corte di appello, avverso la cui decisione ricorre la parte civile, con il ministero del difensore, svolgendo, in sintesi, le seguenti censure. 2.1 Con un primo, articolato motivo denunzia erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione agli artt. 52 e 59 c.p. , carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. La Corte di appello aveva omesso di considerare una serie di circostanze puntualmente evidenziate nell’atto di impugnazione, idonee a dimostrare come l’imputato avesse agito con piena consapevolezza e cognizione di quanto stava avvenendo all’esterno dell’esercizio commerciale. Aveva dato credito alla versione di T. , pretermettendo dati incompatibili e contrastanti con la ricostruzione operata se l’imputato avesse voluto mandare segnali della propria presenza, avrebbe dovuto accendere la luce principale in luogo della sola e meno evidente luce del bagno avrebbe potuto e dovuto urlare, provocare rumori, anziché restare appostato nel buio per l’intera durata dell’azione di effrazione protrattasi per un tempo più che apprezzabile, nell’attesa del momento propizio per aggredire, aprendo la porta solo quando V. era rimasto da solo e colpendolo proditoriamente all’addome. Non ricorreva, poi, il presupposto per ritenere scriminata la condotta ai sensi dell’art. 52 c.p., comma 2, non risultando integrato il fatto tipico di cui all’art. 614 c.p., l’effettiva introduzione dell’agente nel domicilio altrui o nel luogo di privata dimora costituendo necessario presupposto dell’esimente. Ad avviso del ricorrente, la reazione contro un tentativo di violazione di domicilio continua ad essere regolata dall’art. 52 c.p., comma 1, e non trova pertanto applicazione la presunzione di proporzionalità della difesa all’offesa. Sul punto specifico entrambe le decisioni di merito non avevano condotto alcuna valutazione, risultando parimenti immotivate anche in relazione agli ulteriori requisiti dell’attualità del pericolo, della costrizione e della necessità di difesa. La sussistenza del primo era contraddetta dall’azione di V. e M. , svoltasi a più riprese per un lasso di tempo di circa venti/trenta minuti, durante il quale l’imputato avrebbe potuto intraprendere una serie di condotte atte a scongiurare, o quanto meno, a ridurre, secondo una prospettiva ex ante, la propria posizione di pericolo, temporeggiando, riparandosi nel bagno in attesa dell’arrivo della polizia, dando efficaci segnali della propria presenza. Di contro, l’imputato non solo aveva omesso di adottare qualsivoglia azione preventiva, ma addirittura aveva deciso di anticipare gli eventi, aprendo la porta e colpendo la vittima con un fendente potenzialmente letale. E tale atteggiamento, prima di attesa e poi di ricorso all’intervento reattivo non necessitato, era all’evidenza incompatibile con lo stato soggettivo di chi sia ragionevolmente convinto di non avere vie di fuga e di essere privo di alternative se non quella di reagire aggredendo. Non vi era nessuno spazio, pertanto, per il riconoscimento dell’esimente, né reale né putativa. 2.2 Con un secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione all’art. 55 c.p. e vizio di motivazione per il mancato scrutinio dell’eccesso colposo in legittima difesa, pur in presenza di reazione eccessiva e sproporzionata a fronte di una condotta diretta alla commissione di un furto o, al massimo, di una rapina e, quindi, lesiva di beni giuridici incomparabilmente inferiori rispetto al bene offeso. Considerato in diritto I motivi esposti sono da considerarsi infondati con il conseguente rigetto del ricorso. 1. Va innanzitutto notato che le censure mosse riproducono tal quali quelle articolate con l’atto di appello ed è poi subito il caso di precisare che i giudici di secondo grado hanno dato una ricostruzione conforme a quella operata nella decisione appellata degli accadimenti sottoposti alla loro attenzione. Compito del Collegio è, dunque, quello di verificare se la ricostruzione dei fatti offerta dalle sentenze di merito dia ragione della sussistenza della ritenuta esimente putativa della legittima difesa domiciliare e se sia stata fornita sul punto adeguata e convincente motivazione. 2. L’art. 52 c.p., comma 2, introdotto dalla L. n. 59 del 2006, ha stabilito la presunzione della sussistenza del requisito della proporzione tra offesa e difesa, nei casi previsti dall’art. 614, commi 1 e 2 , se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere a la propria o altrui incolumità b i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione . Il comma 3, dell’articolo citato aggiunge La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale , così estendendo l’applicazione dell’esimente anche ai fatti avvenuti nei luoghi di lavoro, non rientranti ex se nella nozione di domicilio o di privata dimora Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D’Amico, Rv. 270076, n. 3 del Considerato in diritto . Quando vi sia l’introduzione in uno di detti luoghi o anche quando l’agente ivi si trattenga invito domino, l’uso dell’arma legittimamente detenuta è ritenuto proporzionato per legge, se finalizzato a difendere la propria o l’altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione. In presenza delle suddette condizioni, non è più rimesso al giudice il giudizio sulla proporzionalità della difesa all’offesa, essendo il rapporto di proporzionalità sussistente per legge, e questo vale sia in ipotesi di legittima difesa obiettivamente sussistente, sia in ipotesi di legittima difesa putativa incolpevole. Nel caso però in cui l’agente ha ritenuto per errore, determinato da colpa, di trovarsi nelle condizioni previste dalla difesa legittima, obiettivamente non sussistenti, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. Tuttavia, non ogni pericolo che si concretizza nell’ambito del domicilio giustifica la reazione difensiva, atteso che restano fermi i requisiti strutturali posti dall’art. 52 c.p., e cioè pericolo attuale di offesa ingiusta, da un lato, costrizione e necessità della difesa, dall’altro. Ciò è già stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte tra le molte Sez. 1, n. 23221 del 27/05/2010, Grande, Rv. 247571 Sez. 1, n. 16677 del 08/03/2007, P.G. in proc. Grimoli, Rv. 236502 , secondo cui le modifiche apportate all’art. 52 c.p. hanno riguardato solo il concetto di proporzionalità, fermi restando i presupposti dell’attualità dell’offesa e della inevitabilità dell’uso delle armi come mezzo di difesa della propria o dell’altrui incolumità di conseguenza, la reazione a difesa dei beni è legittima solo quando non vi sia desistenza ed anzi sussista un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri. 3. La giurisprudenza di legittimità ha, poi, costantemente indicato che il giudizio sulla sussistenza di una causa di giustificazione, reale o presunta, deve compiersi ex ante sulla base delle circostanze caratterizzanti il caso concreto, dovendo il giudice esaminare, di volta in volta e in concreto, la particolare situazione di fatto che escluderebbe l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. Valutazione questa che va correlata con l’ambito del sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, che non può investire l’intrinseca attendibilità delle prove e il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell’analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile. 4. Orbene, nel ricorso si deduce innanzitutto che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere in radice la possibilità di applicazione della legittima difesa domiciliare, anche solo putativa, poiché il V. , durante l’intero svolgimento dell’azione e sino al suo epilogo, si era mantenuto sulla soglia del locale, intento a forzarne la porta, ma senza riuscire ad introdursi. Di conseguenza il tentato omicidio non era avvenuto nei casi previsti dall’art. 614 c.p., comma 1 e 2”, e nei luoghi ivi indicati . Sul punto, la sentenza impugnata ha argomentato, evidenziando come l’azione di effrazione del cancello esterno, già portata a compimento, e poi della porta di ingresso, ultimo baluardo prima dell’incontro fisico , integrava la situazione lesiva legittimante l’azione a tutela della dimora privata recte, del luogo ad essa assimilato , in presenza di elementi che univocamente portavano ad escludere il mero danneggiamento non finalizzato all’ingresso. Ma a tali corrette osservazioni si deve aggiungere un ulteriore dato, e cioè che l’art. 614 c.p., tutela non solo l’inviolabilità dell’abitazione o dei luoghi di privata dimora, ma anche le loro appartenenze , intendendosi per tali quei luoghi caratterizzati da un rapporto di funzionalità, servizio o accessorietà con l’abitazione, ancorché non costituenti con questa corpo unico, ed è stato ritenuto consumato e non solo tentato il reato di violazione di domicilio da parte di chi si introduca, invito domino, all’interno di un edificio condominiale sul pianerottolo e avanti alla soglia di uno dei condomini avente, come gli altri, diritto di escludere l’intruso Sez. 5, n. 1067 del 10/12/1981 - dep. 04/02/1982, De Sena, Rv. 151989 o nell’androne di uno stabile, che integra il concetto di appartenenza ad esso estendendosi la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio Sez. 2, n. 6962 del 20/03/1987, Marocchi, Rv. 176081 o ancora si introduca e si trattenga sulla soglia dell’abitazione altrui contro la volontà di chi abbia il diritto di escluderlo Sez. 5, n. 12751 del 20/10/1998, Palmieri, Rv. 213418 . Nel caso in esame, come messo in evidenza dai giudici del merito, l’intrusione si era già verificata attraverso l’apertura del cancello esterno, che dava sulla pubblica via e che era stato già scassinato, e l’intrattenimento degli estranei sulla soglia di ingresso del locale, con esso costituente corpo unico, ad armeggiare sulla porta a vetri dietro cui si trovava, perfettamente visibile, il T. . E ciò rende irrilevante, ai fini dell’astratta applicazione della legittima difesa domiciliare, il dato discusso della mancata effettiva introduzione nel negozio e affatto fragile l’obiezione, secondo la quale l’imputato si sarebbe difeso troppo presto, mentre avrebbe dovuto aspettare ancora qualche minuto per verificare se il timore di un’azione violenta ai suoi danni timore che i giudici di merito hanno ritenuto fondato per l’insistenza dell’azione di scasso proseguita al suo cospetto e benché egli si fosse nel frattempo palesato avrebbe avuto attuazione. 5. Il ricorso pone, poi, in discussione, escludendole, l’attualità del pericolo e la necessità della reazione, sostenendo che l’imputato aveva aspettato il momento propizio per colpire, che per tutta la durata, non breve, dell’azione intrusiva, non aveva sollecitato l’intervento delle forze dell’ordine, era rimasto appostato nel buio, si era armato di un coltello e addirittura aveva prevenuto l’apertura, anche se ormai prossima, della porta a vetri, aprendola da sé e sferrando il fendente. Di conseguenza la sua condotta era censurabile sotto il profilo dell’assenza della necessità di contrastare un pericolo attuale e concreto. 5.1 Ritiene il Collegio, che la critica così esposta, più che evidenziare un’errata configurazione giuridica dei fatti accaduti, fornisce una diversa interpretazione degli stessi al fine di strumentalizzarla alla tesi che si propone. E questa è un’operazione non consentita in questa sede, in quanto tende a sottoporre al presente scrutinio aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indica in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata, ma mira solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di controllo di legittimità. Invero, non si tiene conto che entrambe le decisioni hanno fornito una convergente ricostruzione della dinamica del fatto, aderente ai dati conoscitivi disponibili e immune da illogicità di sorta, dirimendo tutte le presunte divergenze e contraddizioni già dedotte sia in primo che in secondo grado e qui meramente riproposte, attraverso la puntuale valorizzazione di plurimi indicatori fattuali che militavano nel senso della ragionevole persuasione, in capo all’imputato, di trovarsi in una situazione di pericolo e di necessità difensiva. 5.2 Secondo l’assunto accusatorio, mutuato dall’accusa privata, il comportamento doveroso dell’imputato sarebbe stato quello di rivelare in modo indiscutibile la sua presenza, accendendo le luci, chiamando i carabinieri, rendendo edotti i ladri dell’imminente intervento della forza pubblica, chiedendo soccorso ai passanti, ponendo in essere, quindi, tutte quelle azioni atte a mettere in fuga gli intrusi. Ma tale impostazione, scrivono i giudici del merito, traeva alimento dalle sole dichiarazioni della parte lesa circa la mancata percezione della presenza dell’imputato all’interno del negozio nonché dal dubbio sulla telefonata ai carabinieri, in tesi eseguita dopo e non prima dell’accoltellamento. Di contro - la telefonata volta a sollecitare l’intervento della pubblica difesa vi era stata ed era compatibile con l’orario indicato da T. circa cinque minuti prima dell’accoltellamento e con l’orario in cui V. aveva raggiunto il Pronto soccorso, aggiungendo la Corte territoriale che, seppure era vero che il tabulato telefonico relativo all’utenza della parte lesa aveva registrato l’ultima chiamata al fratello alle ore 23,29, la richiesta di pubblico soccorso da parte dell’imputato non aveva un orario certo, quello delle ore 23.35 non emergendo dal dato oggettivo dei tabulati, ma risultando da una relazione di servizio che ben poteva risentire delle soglie di errore insite nelle annotazioni personali e non strumentali. Argomentazione plausibile in fatto, specie se correlata con il dato certo dell’arrivo di V. in ospedale due minuti prima della mezzanotte - la presenza di persone all’interno del negozio era stata percepita da V.G. che circolava intorno ad esso in macchina e che aveva scorto l’accensione di una luce e tale dato oggettivo confermava quanto riferito da T. , ossia di aver tentato prudentemente di far comprendere agli estranei la sua presenza, mentre l’accensione della luce centrale lo avrebbe totalmente privato della possibilità di seguire i movimenti degli aggressori all’esterno - le modalità dell’azione degli intrusi, che accortamente avevano sospeso e poi ripreso l’operazione di effrazione del cancello, conferiva verosimiglianza alla precisazione dell’imputato di aver sottovalutato i rumori iniziali, presto interrotti, percependo la presenza di estranei solo nel momento cruciale di apertura del cancello esterno - la prolungata azione aggressiva alle serrature, prima del cancello e poi della porta, nonostante la luce accesa e i movimenti all’interno, davano ragione della convinzione dell’imputato che gli estranei, anziché desistere, volessero a tutti i costi penetrare anche a prezzo di affrontarlo - il fatto che, dopo essersi parato dietro la porta a vetri, solo uno dei due estranei era fuggito vedendolo, mentre l’altro aveva proseguito, imperturbabile, a scassinare la porta, aveva ragionevolmente indotto il T. a ritenere che quest’ultimo, nonostante la sua evidente presenza, era intenzionato ad entrare ugualmente, eliminando l’ultimo baluardo prima dell’incontro fisico - il gesto della vittima, rialzandosi, di portare la mano alla giacca, percepibile quale intenzione di dotarsi di un’arma per l’offesa, contestualmente all’apertura della porta, altrettanto ragionevolmente aveva indotto T. a interpretarlo come un concreto pericolo di aggressione, così determinandolo a prevenire l’offesa sferrando il fendente - non vi erano elementi oggettivi per escludere che V. avesse potuto porre in essere un gesto equivoco poiché teneva un cacciavite per mano, posto che almeno uno degli attrezzi era infilato sotto la porta per scardinarla e, del resto, era pure plausibile che egli avesse raccolto il suo attrezzo, prima di seguire il complice nel frattempo fuggito, mettendolo in tasca, con un gesto parimente equivocabile ed equivocato nella penombra dell’ora notturna. La ricostruzione difensiva appariva, dunque, plausibile e persuasiva, giacché nel caso concreto per una serie di circostanze sfortunate, ma addebitabili essenzialmente agli aggressori, si erano create tutte le condizioni per supporre incolpevolmente la necessità della reazione difensiva, a fronte dell’ostinata azione offensiva della coppia di ladri e del pericolo di aggressione alla propria incolumità. T. aveva segnalato la sua presenza tanto da mettere in fuga uno dei due, così rendendo palese che il suo proposito era per l’appunto quello di interromperne l’azione e non di realizzare un’offesa fisica vendicativa e non necessaria, mentre la reazione armata era maturata nella situazione, equivocata ed equivocabile, originata dal comportamento e dal gesto del V. contestuale all’apertura della porta. 6. Sulla base di tali dati fattuali, evidenziati in maniera chiara e logicamente consequenziale, all’esito di una valutazione ex ante sulla base di tutte le circostanze caratterizzanti il caso concreto, più che adeguatamente esplorate, si è correttamente ritenuta la sussistenza della esimente della legittima difesa domiciliare putativa, giacché la particolare situazione di fatto portava ad escludere l’antigiuridicità della condotta prevista dalla legge come reato. Bastando qui ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte il giudice deve pronunciare sentenza di assoluzione quando vi sia il dubbio sulla esistenza di una causa di giustificazione, poiché tale dubbio non può che giovare all’imputato tra molte Sez. 1, n. 38399 del 30/10/2002, La Terra, Rv. 222467 Sez. 1, n. 8983 del 08/07/1997, Boiardi, Rv. 208473 Sez. 1, n. 9708 del 07/07/1992, p.c. in proc. Giacometti, Rv. 191886 , e alla medesima soluzione deve pervenire, con riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo, allorché emergano circostanze di fatto le quali giustifichino la ragionevole persuasione di una situazione di pericolo e sorreggano l’erroneo convincimento di versare nella necessità di difesa, poiché tali circostanze, anche se considerate non del tutto certe, portano ugualmente a ritenere sussistente la legittima difesa putativa Sez. 4, n. 4474 del 15/11/1990 dep. 22/04/1991 , P.M. in proc. Abate, Rv. 187319 . E di tali circostanze i giudici del merito hanno dato ampia giustificazione, ritenendole indicative della ragionevole persuasione della necessità della reazione difensiva nell’impossibilità di agire altrimenti, a fronte dell’attualità dell’offesa, del difetto di desistenza e dell’incombente pericolo di aggressione. 7. Le censure prospettate nell’atto di ricorso, dunque, pur apparentemente evocando, anche, violazioni della legge sostanziale, e cioè delle norme che configurano la legittima difesa domiciliare, reale o putativa, attengono nella sostanza alla congruità della motivazione, giacché non sono tanto i principi in astratto evocati dalla sentenza impugnata ad essere oggetto di censura, quanto la loro applicazione al caso concreto. Al contrario, i giudici del merito hanno, con motivazione puntuale, rigorosa, priva di mende logiche e giuridiche, dato ampia ragione del perché la situazione dell’imputato, per come ricostruita facendo leva non già su un criterio meramente soggettivo riferito al solo stato d’animo dell’agente, ma su dati di fatto concreti, conducesse a ritenere non sguarnita di prova l’allegazione difensiva e, nella situazione data, dimostratisi inefficaci tutti i segnali e le azioni difensive preventive poste in essere e nell’impossibilità di un commodus discessus, giustificabile il convincimento di trovarsi in una situazione di pericolo per l’attacco risoluto e violento ai propri beni e per il concreto rischio di aggressione. 8. Il secondo motivo di ricorso è parimente destituito di fondamento. Il ricorrente si duole dell’omessa motivazione in relazione all’insussistenza dell’ipotesi dell’eccesso colposo, ma tale ipotesi non sembra avere spazio nel caso di specie in cui l’esimente putativa ritenuta sussistente è quella della legittima difesa domiciliare, giacché la norma stabilisce preventivamente la sussistenza della proporzione tra aggressione e difesa e, dunque, non vi può essere eccesso colposo ai sensi dell’art. 55 c.p 9. In conclusione il ricorso non può che essere rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.