Gli obblighi di assistenza genitoriale includono anche quelli di natura economica nella fase di separazione coniugale

La violazione dei doveri di assistenza materiale del coniuge e del genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, alla ricorrenza di tutti gli altri elementi costitutivi, il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. perché negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dall’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi.

I Giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza numero 13707/19, depositata il 28 marzo u.s., ritornano sul tema del reato di maltrattamenti in famiglia con riguardo agli aspetti economici del rapporto endo-familiare. La quaestio. Con sentenza numero 8067/2017 la Corte d’Appello di Roma confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri pronunciata nei riguardi di un soggetto accusato del reato di cui all’art. 570, commi 1 e 2, numero 2. c.p. per essersi allontanato da casa lasciando la moglie a occuparsi dei due figli affetti da patologie mentali , senza contribuire ai bisogni materiali della famiglia omettendo di versare l’assegno mensile fissato dal Tribunale Civile. Avverso il provvedimento della Corte territoriale romana ricorre per Cassazione l’imputato, per mezzo del proprio difensore, lamentando una serie di doglianze, tra le quali l’inosservanza e la violazione dell’art. 570, comma 1, c.p. Secondo il ricorrente la norma incriminatrice contestata non sarebbe applicabile per le paventate omissioni di natura economica, atteso che la medesima contempla solo le violazioni degli obblighi di assistenza morale. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini della Sesta Sezione dichiarano il ricorso inammissibile, qualificando i motivi proposti manifestamente infondati. In particolare, evidenziano i Giudici di Piazza Cavour che la violazione dei doveri di assistenza materiale del coniuge e del genitore, previsti dalle norme del codice civile, integra, alla ricorrenza di tutti gli altri elementi costitutivi, il reato di cui all’art. 570, comma 1, c.p. perché negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di genitore rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dall’altro coniuge e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi. In tal senso, v’è già la precedente sentenza numero 23866 del 31.01.2013 pronunciata dalle Sezioni Unite. Sulla scorta di siffatti rilievi, osservata la palese infondatezza di tutti i motivi di gravame, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al versamento della somma di Euro 2.000,00 da versare in favore della Cassa delle Ammende, oltre al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 gennaio – 28 marzo 2019, n. 13707 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 8067/2017, la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Velletri a F.F. ex art. 81 c.p., art. 570 c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, per essersi allontanato da casa lasciando la moglie a occuparsi dei due figli affetti da una patologia che determina gravi ritardi mentali e già maggiorenni al momento dei fatti e senza contribuire ai bisogni materiali della famiglia omettendo di versare l’assegno mensile fissato dal Tribunale civile. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di F. si chiede l’annullamento della sentenza deducendo a inosservanza e erronea applicazione dell’art. 570 c.p., comma 1, per avere ravvisato la sussistenza del reato nel non provvedere economicamente alle esigenze dei figli condotta rientrante nella previsione dell’art. 570 c.p., comma 2 mentre la norma riguarda la violazione degli obblighi di assistenza morale, così violando anche l’art. 84 c.p. nell’addebitare due volte le conseguenze di un’unica condotta pag. 3 del ricorso e gli artt. 521 e 522 c.p.p. perché l’imputazione si riferisce esclusivamente alla violazione di doveri patrimoniali - per cui l’attribuzione di violazione di doveri morali richiede una nuova contestazione ex art. 516 c.p.p. e, in ogni caso, trascurando l’insussistenza del reato almeno per il periodo successivo alla celebrazione dell’udienza presidenziale di separazione personale dei coniugi alla quale consegue il venir meno dei loro obblighi di assistenza morale b vizio di motivazione circa la sussistenza del reato ex art. 570 c.p. e, in ogni caso, trascurando che fu la L. a impedire a F. di vedere i figli come risulta dalle testimonianze pp. 7-11 del ricorso c violazione e erronea applicazione dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, e vizio di motivazione circa lo stato di bisogno della persona offesa trascurando che, quantomeno dal 2011 e sino all’ottobre 2013, F. ha versato, seppure parzialmente, l’assegno di separazione per cui la Corte, non vagliando una mancanza dei mezzi di sussistenza ha confuso questo concetto penalisticamente rilevante con quello civilistico di mantenimento, peraltro trascurando che i due figli percepivano da anni per le loro condizioni pensioni di invalidità accantonate su un conto corrente, e per avere sempre l’imputato mantenuto la famiglia e, anche dopo la separazione, continuato a corrispondere la rata del mutuo per l’acquisto della abitazione d violazione e erronea applicazione dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 , e artt. 336 e 337 c.p.p. per mancanza di querela relativa ai fatti contestati dopo il omissis perché da allora come ammesso dalla persona offesa l’imputato ha fatto pervenire somme corrispondenti agli assegni di mantenimento così interrompendo la permanenza del reato e ha, seppure parzialmente, adempiuto all’obbligo di versare gli assegni mensili e violazione e erronea applicazione dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, e art. 43 c.p. e vizio di motivazione circa la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato per avere trascurato la situazione patrimoniale particolarmente precaria dell’imputato desumibile dalla dichiarazione del suo fallimento e dagli altri elementi acquisti a dimostrazione delle sue difficoltà economiche nell’ambito della quale, nondimeno, continuò a versare la rata del mutuo 1900 Euro , determinandosi una inesigibilità della condotta che vale, se non a scriminare, comunque a escludere la colpevolezza f vizio di motivazione circa la credibilità della persona offesa per avere trascurato le deduzioni difensive sviluppate sul punto pp. 21-22 g violazione e erronea applicazione dell’art. 539 c.p., comma 2, e vizio di motivazione nella condanna al pagamento di una provvisionale senza accertare il danno risarcibile, confondendo il danno evento con il danno conseguenza danno che avrebbe al più giustificato una condanna generica al risarcimento e contraddittoriamente non valutando il parziale adempimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Relativamente al primo motivo, deve rilevarsi che il ricorrente è imputato di violazione dell’art. 570 c.p., comma 1, e dell’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 e che la violazione dei doveri di assistenza materiale di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile integra, ricorrendo tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie, il reato ex art. 570 c.p., comma 1, perché negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc. e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, a seconda delle specifiche situazioni di volta in volta prese in esame. Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, Rv. 255271 Sez. 6, n. 47139 del 4/11/2014, Rv. 261015 . Pertanto, integra il reato anche la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la stessa non ha determinato lo stato di bisogno della persona avente diritto alla prestazione, sempreché non si tratti di comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013, Rv. 257392 . Tuttavia, occorre che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sia dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti sia pure in forma attenuata anche durante la separazione, e non sia, invece, riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’obbligato, cioè a una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio Sez. 6, n. 25246 del 03/05/2018, Rv. 273274 Sez. 6, n. 52393 del 26/11/2014, Rv. 261593 . Al riguardo, la sentenza impugnata ha evidenziato che dal febbraio del 2009 l’imputato si è allontanato da casa lasciando la moglie a occuparsi dei due figli affetti da una patologia che determina gravi ritardi mentali e già maggiorenni al momento dei fatti e senza contribuire costantemente ai bisogni materiali della famiglia pur continuando a pagare il mutuo dell’abitazione coniugale di Euro 19000 mensili e, nella linea di quanto valutato già dal Tribunale pag. 4 , ha rimarcato il disagio materiale e morale per l’assenza dell’imputato che l’ha lasciata provvedere da sola alle necessità connesse alla grave malattia dei figli priva di proprie fonti di reddito pag. 8 . Su queste basi, non può ritenersi che fosse necessaria una nuova contestazione essendo già nella imputazione indicato il reato ex art. 570 c.p., comma 1 e risultando adeguata la motivazione adottata dalla Corte di appello in linea con quella del Tribunale generico e, comunque, erroneo, inoltre, risulta l’assunto che a seguito dell’udienza presidenziale di separazione verrebbero meno gli obblighi di assistenza morale fra i coniugi. 1.2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte ha motivato, senza incorrere in manifeste illogicità, perché non ha ritenuto credibile l’affermazione dell’imputato secondo la quale sarebbe stata la moglie a impedirgli di vedere i figli, non irragionevolmente osservando che se egli avesse effettivamente voluto coltivare rapporti con loro avrebbe potuto attivarsi in via giudiziaria ma non risulta che lo abbia fatto p.8 . 1.3. Relativamente al terzo motivo di ricorso, va ribadito che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza sono compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale quali il vitto e l’alloggio , ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana Sez. 6, n. 49755 del 21/11/2012, Rv. 253908 Sez. 6, n. 2736 del 13/11/2008, dep. 2009, Rv. 242855 . La Corte ha argomentato che, concordando nella separazione consensuale la corresponsione di 750 Euro mensili, il ricorrente ha riconosciuto che questo era l’importo necessario per il mantenimento della moglie e che il suo inadempimento, seppure non integrale, ha determinato una situazione di profondo disagio materiale alla L. che, per le patologie dalle quali sono affetti i figli, non poteva svolgere attività lavorativa e reperire autonome fonti di reddito p.8 il pagamento del mutuo mensile per l’abitazione da parte del ricorrente non compensa la mancata corresponsione delle somme occorrenti per fronteggiare gli acquisti di prima necessità nè la L. poteva utilizzare le pensioni dei figli inabili, trattandosi di somme destinate ai loro bisogni e del cui utilizzo va peraltro redatto rendiconto che va approvato dal giudice tutelare. 1.4. Relativamente al quarto motivo di ricorso, va ribadito che la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, è reato permanente, non scomponibile in una pluralità di reati omogenei, perché unico è il bene leso durante l’omissione, per cui le cause di estinzione del reato operano solo al cessare della permanenza, che si verifica o con l’adempimento dell’obbligo eluso o, in difetto, con la pronuncia della sentenza di primo grado. Ne deriva che integra la fattispecie delittuosa prevista dall’art. 570 c.p., comma 2, n. 2, anche l’inadempimento parziale dell’obbligo di corrispondere l’assegno alimentare se le somme versate non consentono ai beneficiari di soddisfare le loro esigenze fondamentali di vita, quali vitto, alloggio, vestiario ed educazione Sez. 6, n. 13900 del 28/03/2012, Rv. 2526080 Sez. 6, n. 45462 del 20/10/2015, Rv. 265452 . Nel caso in esame, come si desume dalle stesse prospettazioni contenute nel ricorso, nel , il ricorrente fece pervenire soltanto un vaglia e poi, dopo l’udienza presidenziale adempì, ma solo parzialmente, all’obbligo di versamento sino all’ottobre del 2013, pertanto deve escludersi che sia stata interrotta la permanenza del reato. 1.5. Relativamente al quinto motivo di ricorso, posto quanto precede sub 1.3., deve ribadirsi che esclude la responsabilità soltanto una impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p. Che sia assoluta, cioè una situazione di persistente, oggettiva, incolpevole indisponibilità di introiti Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, Rv. 268301 Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, Rv. 264667 e l’imputato ha l’onere di allegare gli elementi dai quali desumere la sua impossibilità di adempiere, ma non vale a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà Sez. 6, n. 8063 dell’8/02/2012, Rv. 25242 , mentre il ricorso in esame non chiarisce le ragioni delle sue difficoltà economiche, delle quali il fallimento è solo un dato indicativo. Nè rileva l’animus dell’autore perché la violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., comma 2, n. 2 è reato a dolo generico, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga attuata con l’intenzione e la volontà di fare mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, Rv. 260067 Sez. 6, n. 785 del 22/12/2010, dep. 2011, Rv. 249202 . 1.6. Relativamente al sesto motivo di ricorso, deve registrarsi che la Corte ha adeguatamente vagliato la attendibilità della persona offesa pp. 7-8 della sentenza e che, comunque, lo stesso ricorrente non contesta il suo inadempimento dell’obbligo impostogli dal giudice civile. 1.7. Relativamente al settimo motivo di ricorso, va rilevato che la Corte ha rigettato la richiesta di revoca della provvisionale osservando che a fronte del danno morale e del pregiudizio economico subito dalla persona offesa in relazione al periodo di totale e parziale corresponsione di un contributo di mantenimento, la somma liquidata Euro 5000 appare veramente contenuta pp. 8-9 e il motivo di ricorso riproposto in questa sede è aspecifico perché non indica la porzione di provvisionale che sarebbe non dovuta. 2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali e una somma alla Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.