All’imputato deve essere garantita continuità ed effettività della sua assistenza

In caso di rinuncia al mandato da parte del difensore è obbligo del giudice, ai sensi dell’art. 97, comma 4, cp.p., nominare un sostituto per garantire all’imputato continuità dell’assistenza come anche effettività del diritto di difesa.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 13179/19, depositata il 26 marzo. Il caso. Il Giudice di Pace affermava la responsabilità penale dell’imputato in ordine al reato di lesioni in danno ad una persona condannandolo alla pena di giustizia. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge in quanto il decreto di citazione era stato notificato ad un avvocato, erroneamente qualificato difensore di fiducia dell’imputato contumace che non ne aveva fatto la nomina e che aveva comunque dichiarato di rinunciare al mandato, sostituito in udienza, con conseguente violazione del diritto di difesa. La designazione del sostituto. Per la Suprema Corte il motivo di ricorso è fondato. Infatti l’errata attribuzione all’avvocato che ha ricevuto la notifica della qualifica di difensore di fiducia dell’imputato, di cui non risulta agli atti la nomina, non comporta efficacia invalidante sull’assistenza dell’imputato, poiché non risulta dedotto che il predetto avvocato non fosse iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio, potendo, invece, trarsi dalla rinuncia alla nomina fiduciaria del predetto difensore un importante elemento dell’effettiva instaurazione di un rapporto di fiducia tra i due soggetti. Integra nullità assoluta, invece, la mancata nomina del difensore d’ufficio in seguito a rinuncia ritualmente depositata in cancelleria. A tal proposito, la rinuncia al mandato difensivo obbliga il giudice a nominare un difensore d’ufficio per l’imputato, che subentra nella stessa posizione già rivestita dal precedente avvocato. Ciò risponde al principio dell’immutabilità del difensore quale espressione del diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della sua assistenza. Questo comporta che anche in situazioni che possano comportare un deficit nell’assistenza, come il mancato rintraccio o l’abbandono temporaneo della difesa, il titolare dell’ufficio resti sempre il difensore originariamente designato. In questi casi, l’art. 97, comma 4, c.p.p. prevede la designazione di un difensore sostituto. E anche questo si pone in linea con il principio di effettività del diritto di difesa. In tale direzione, la designazione di un mero sostituto ad un difensore definitivamente venuto meno integra una nullità assoluta e insanabile poiché un’efficace assistenza difensiva non ricorre qualora il giudice anziché designare d’ufficio un nuovo patrocinatore incarichi in modo irrituale come sostituto il difensore prontamente reperito . Per tali ragioni gli Ermellini annullano la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 febbraio – 26 marzo 2019, n. 13179 Presidente Pezzullo - Relatore Tudino Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata del 16 ottobre 2017, il Giudice di Pace di Oristano ha - per quanto ancora rileva - affermato la responsabilità penale di S.F. in ordine al reato di lesioni in danno di P.M. , condannandolo alla pena di Euro. 800 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. 2. Ricorre avverso tale pronuncia l’imputato, per mezzo del difensore Avv. Gianfranco Meloni, affidando le proprie censure a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di disposizioni previste a pena di nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c , e art. 179 c.p.p., per essere stato notificato il decreto di citazione all’Avv. Flore, erroneamente qualificato difensore di fiducia dell’imputato contumace che non ne aveva operato la nomina e che, comunque, aveva dichiarato di rinunciare al mandato, sostituito in udienza ex art. 97 c.p.p., comma 4, con conseguente violazione del diritto di difesa, in concreto rilevante per non aver potuto l’imputato dedurre riguardo la remissione di querela, non risultando, peraltro, all’udienza del 30 maggio 2015 neppure nominato alcun sostituto del difensore non comparso. 2.2. Con il secondo motivo, deduce vizi della motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità, per avere il Giudice di pace omesso di rappresentare gli indicatori del concorso dell’imputato nell’azione lesiva posta in essere dai coimputati, travisando invece elementi indicativi dell’estraneità del S. , sconosciuto e non riconosciuto dalla persona offesa. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 2. L’errata attribuzione all’imputato dell’Avv. Flore quale difensore di fiducia, di cui non risulta agli atti la nomina, non dispiega, invero, efficacia invalidante sull’assistenza dell’imputato, non risultando dedotto che il predetto avvocato non fosse iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio e potendo, invece, trarsi dalla rinuncia alla nomina fiduciaria del predetto avvocato un elemento significativo dell’effettiva instaurazione di un rapporto difensivo. 2.1. Integra, invece, un profilo di invalidità, sub specie di nullità assoluta, la mancata nomina del difensore d’ufficio in seguito alla rinuncia, ritualmente depositata in cancelleria - come risulta dalla sottoscrizione in calce del cancelliere - del predetto difensore. Invero, la rinuncia al mandato difensivo comporta l’obbligo per il giudice, a pena di nullità, di nominare all’imputato - che non abbia provveduto ad una nuova nomina fiduciaria - un difensore d’ufficio, in quanto l’eventuale designazione temporanea di un sostituto, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, avendo natura episodica, è consentita nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore di fiducia o di quello di ufficio Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272603 N. 10215 del 2005 Rv. 231603, N. 2609 del 2007 Rv. 235399, N. 13660 del 2011 Rv. 250164 . 2.2. Secondo l’art. 97 c.p.p., comma 1, all’imputato che resta privo di assistenza il giudice deve nominare un difensore d’ufficio, che subentra nella medesima posizione già rivestita dal precedente, potendo esercitare i medesimi diritti e le medesime facoltà ed essendo assistito dalle stesse garanzie v., Sez. 1, n. 1779 del 10/12/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 262000 e assume stabilmente il relativo incarico, sino all’eventuale dispensa per giusta causa da parte dell’autorità designante, ovvero sino al sopraggiungere della nomina fiduciaria, tanto che l’eventuale sostituzione, disposta fuori dei casi consentiti, integra una nullità Sez. 1, n. 26474 del 24/04/2013, Kolenda, Rv. 255713 regime intermedio, a norma dell’art. 180 c.p.p., Sez. 3, n. 19908 del 14/04/2010, B.D., Rv. 247493 , salvo che possa essere in concreto escluso qualsivoglia pregiudizio sull’esercizio del diritto di difesa Sez. 1, n. 3444 del 21/11/2017, dep. 2018, Buhai, Rv. 272052 Sez. 3, n. 25812 del 07/06/2005, Vitale, Rv. 231816 . Siffatto assetto risponde al principio dell’immutabilità del difensore Sez. U, n. 22 del 11/11/1994, Nicoletti, Rv. 199398-99 Sez. 1, n. 13616 del 11/03/2009, Zarui, Rv. 243744 Sez. 4, n. 12638 del 10/02/2005, Ennejmy, Rv. 231324 Sez. 5, n. 5422 del 17/01/2005, Murador, Rv. 230993 Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, Rv. 231278 quale espressione del diritto dell’imputato alla continuità ed effettività della sua assistenza, che incontra il solo limite dell’evidente assenza di qualsivoglia concreta lesione Sez. 4, n. 1245 del 23/11/2017, dep. 2018, Chitu, Rv. 271937 Sez. 3, n. 3837 del 08/01/2009, Ren, Rv. 242668 Sez. 1, n. 1616 del 02/12/2004, dep. 2005, Abdellah, Rv. 230651 . 2.3. Il predetto principio comporta che anche a fronte di situazioni che possano comportare un contingente deficit nell’assistenza - quali il mancato rintraccio, la mancata comparizione o l’abbandono temporaneo della difesa il titolare dell’ufficio resti sempre il difensore originariamente designato, di fiducia o d’ufficio, anche ai fini del ricevimento degli avvisi e delle notifiche del procedimento a carico dell’assistito Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225363 . In tali casi, l’art. 97 c.p.p., comma 4, prevede la designazione di un difensore sostituto - immediatamente reperito ed in possesso dei requisiti di idoneità previsti per difesa d’ufficio, la cui mancanza configura una mera irregolarità Sez. 1, n. 56347 del 04/07/2017, Pere, Rv. 271907 - che opera in sostituzione del difensore già designato al fine di garantire la prosecuzione delle attività processuali che debbano svolgersi con la necessaria assistenza tecnica dell’imputato, e per il tempo necessario, ferma restando la titolarità del munus in capo al difensore sostituito, il quale, una volta esaurito il momento processuale che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, Rv. 237201 . Nelle ipotesi, invece, di cessazione della nomina per espressa rinuncia o in conseguenza di definitivo abbandono del difensore, o per revoca da parte dell’imputato , trova applicazione l’art. 97 c.p.p., comma 1, e si impone all’autorità giudiziaria - salva l’autonoma nuova scelta da parte dell’interessato - l’individuazione di un nuovo difensore d’ufficio. 2.4. I limiti entro i quali è chiamato ad operare il difensore nominato in sostituzione, a norma dell’art. 97 c.p.p., comma 4, sono stati, anche di recente, ribaditi da questa Corte, nella sua più autorevole composizione Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598 , nel senso che il sostituto d’ufficio è abilitato a svolgere soltanto una sostituzione ad actum , nei casi di temporanea assenza del difensore titolare della funzione, sia esso di fiducia o di ufficio che la sua nomina è consentita nelle sole ipotesi tassativamente elencate nell’art. 97 c.p.p., comma 4 che un’efficace ed effettiva assistenza tecnica, intesa come il complesso di diritti, di poteri e di facoltà che le singole norme processuali attribuiscono al soggetto preposto alla difesa, presuppone lo studio e la conoscenza degli atti del procedimento, in cui l’attività professionale dell’avvocato dovrà esplicarsi, e una congrua attività preparatoria della difesa stessa, che solo il titolare della difesa può assicurare. Di guisa che ove emerga che il difensore originariamente officiato non intende, o non è in condizione, di proseguire nel suo incarico, e l’interessato non provveda egli stesso ad avvicendarlo, il giudice ha l’obbligo di nominare un difensore di ufficio Sez. 4, n. 2609 del 26/10/2006, dep. 2007, Rakocevic, Rv. 235399 , in quanto l’intervento del sostituto, a norma del citato art. 97 c.p.p., comma 4, ha natura episodica ed è, pertanto, consentito nei soli casi di impedimento temporaneo del difensore, sicché, quando l’impedimento sia viceversa definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, occorre provvedere in difetto di nomina fiduciaria , a pena di nullità, alla designazione di un difensore di ufficio che assuma, a norma dell’art. 97, comma 1, dello stesso codice, la titolarità della funzione Sez. 6, n. 21488 del 06/05/2015, Y., non massimata Sez. 5, n. 13660 del 17/01/2011, Giaffreda, Rv. 250164 Sez. 4, n. 10215 del 13/01/2005, Fumagalli, Rv. 231603 . 2.5. Siffatto orientamento ermeneutico maggioritario si pone in linea di continuità con il principio di effettività del diritto di difesa di cui all’art. 111 Cost., comma 3, e art. 6, par. 3, lett. b e c , CEDU, che giustifica la sostituzione, ex art. 97 c.p.p., comma 4, soltanto quando alla designazione di un nuovo difensore non si sia potuto tempestivamente provvedere - in particolare, a fronte di una ritardata comunicazione dell’atto dismissivo del mandato fiduciario rispetto all’incombente da realizzare esaurito il quale, la nomina ex art. 97, comma 1, del codice torna doverosa. L’inosservanza di tale precetto da parte del giudice, e quindi il fatto di avere questi viceversa nominato di volta in volta, in relazione ai successivi sviluppi della fase processuale, un sostituto difensore sempre diverso, scelto soltanto sulla base del criterio della pronta reperibilità, non assicura l’indispensabile stabilità del rapporto con l’imputato né garantisce l’assunzione di adeguate iniziative a sua tutela, sì da ingenerare nullità da radicale negazione del concetto stesso di equo processo Sez. 2, n. 36625 del 15/05/2013, Pizzuto, Rv. 257061 . 2.5. Nella delineata prospettiva, la designazione di un mero sostituto ad un difensore invece definitivamente venuto meno integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi all’art. 179 c.p.p., Sez. 4, n. 10215 del 2005 Sez. 5, n. 13660 del 2011 cit. , in quanto un’efficace ed effettiva assistenza difensiva non ricorre qualora, pur in presenza di una nomina difensiva definitivamente caducata, il giudice, trascurando siffatto dato processuale, a seguito della mancata comparizione dell’avvocato all’udienza che la preveda come obbligatoria, anziché designare d’ufficio un nuovo patrocinatore incarichi irritualmente come sostituto, ex art. 97 c.p.p., comma 4, il difensore prontamente reperito . 2.6. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, con conseguente annullamento con rinvio al Giudice di pace per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Oristano per il giudizio.