Insegnante abusa delle alunne, il MIUR poteva chiedere l’estromissione dal processo?

Il responsabile civile, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli, ha diritto ad essere estromesso dal processo penale.

Lo chiarisce la Suprema Corte con sentenza n. 12870/19 depositata il 25 marzo. Insegnante condannato il ricorso del MIUR. La Corte d’Appello di Genova, giudicando in sede di rinvio, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale, riconosceva l’ipotesi attenuata prevista all’art. 609- bis c.p. e rideterminava la pena a carico dell’imputato, condannato per aver abusato della sua professione di insegnante e costretto alcune alunne a subire atti sessuali durante le lezioni. Avverso tale pronuncia, propongono ricorso per cassazione l’imputato e il MIUR che, in qualità di responsabile civile, chiede l’annullamento della sentenza nella parte relativa alla condanna solidale in quanto, antecedentemente alla sua chiamata e senza essere stato citato, erano stati assunti elementi di prova in incidente probatorio potenzialmente pregiudizievoli per la sua posizione. Incidente probatorio e richiesta di estromissione. Secondo la Cassazione il ricorso del MIUR è meritevole di accoglimento. Infatti, ribadisce la Corte, il responsabile civile che non è intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere l’estromissione sia per questioni riguardanti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, sia quando siano stati raccolti elementi di prova senza la sua partecipazione, suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa in relazione agli effetti civili o amministrativi della sentenza. In tali casi, il giudice deve limitarsi ad una verifica dell’esistenza degli elementi indicati dalla parte, senza esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile. Nella fattispecie, il Tribunale aveva posto alla base del diniego della richiesta di estromissione la considerazione che dall’incidente probatorio non era emerso alcun potenziale pregiudizio. Tuttavia, tale valutazione poteva essere compiuta solo a dibattimento concluso, mentre la questione dell’estromissione del responsabile civile doveva essere proposta prima dell’espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal giudice senza ritardo. Il diritto all’estromissione del responsabile civile. Specularmente, la Corte di legittimità ha costantemente affermato che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.p., ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli . Sulla scorta di tali principi e considerazioni, la Cassazione annulla senza rinvio il capo relativo alla condanna del responsabile civile con conseguente estromissione dal processo del MIUR.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 14 febbraio – 25 marzo 2019, n. 12870 Presidente Izzo – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 13.12.2017 la Corte di appello di Genova giudicando in sede di rinvio, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale Genova del 19.06.2014, ritenuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 609 bis c.p., comma 3, ha rideterminato la pena condannando L.C. ad anni due e mesi quattro di reclusione oltre alla rifusione delle spese in favore delle costituite parti civili, revocando l’interdizione dai pubblici uffici. Fatto commesso in tra il omissis . L’imputazione riguarda -per il capo A l’art. 81 cpv. c.p. e art. 609 bis c.p. e art. 609 quater c.p., n. 2, per aver L.C.F. , con atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua professione di insegnante presso l’Istituto Geometri di , costretto alcune alunne della classe omissis a subire atti sessuali in particolare, durante la lezione, con il pretesto di aiutare le allieve nell’esercizio si avvicinava ai banchi e appoggiava ripetutamente e insistentemente il dorso della mano sul seno delle ragazze contro la loro volontà ciò avveniva nei confronti di G.A. anni 15, F.I. anni 16 e G.A. anni 15 della classe nei confronti delle allieve B.V. di anni 15, P.G. di anni 16 della classe infine nei confronti di S.M. di anni 16 della classe teneva ripetutamente la stessa condotta, toccandole il seno con il dorso della mano ed in una circostanza le infilava il palmo della mano all’interno della canottiera, palpeggiandole ripetutamente il seno contro la sua volontà. -per il capo B gli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p. e art. 609 quater c.p., n. 2, perché con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando della sua posizione di insegnante sopra indicata, costringeva alcune alunne della classe B.V. e P.G. a subire atti sessuali, in particolare facendo scivolare le mani sulla schiena delle due allieve e toccandole ad entrambe il sedere, lasciando il palmo sulle natiche delle ragazze per alcuni secondi. In tra il omissis . 2.La Corte di legittimità con la sentenza del 29.09.2016, su ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova aveva annullato la sentenza della Corte di Appello di Genova dell’11.01.2016 che aveva assolto l’imputato ritenendo contraddittoria la prova sulla sussistenza dei fatti ascritti. La Corte di cassazione aveva rilevato la manifesta contraddittorietà e illogicità della struttura motivazionale della sentenza sotto diversi profili -aveva ritenuto indebolita la genuinità delle deposizioni dei minori a causa della loro prima audizione da parte della PG senza l’assistenza dello psicologo, nonostante che tale omissione non fosse sanzionata da nullità e che gli stessi minori fossero stati esaminati in incidente probatorio e dibattimento riteneva illogica la motivazione della Corte di appello che affermava la inattendibilità delle dichiarazioni rese dai minori nei suddetti atti istruttori senza indicarne le ragioni - aveva utilizzato l’argomento della mancata assunzione della consulenza psicologica sui minori senza un’ adeguata motivazione, e ciò non considerando che i minori avevano un’età tra i 15 e i 16 anni, all’epoca dei fatti, e che tale accertamento non costituiva un presupposto indispensabile per la valutazione di attendibilità, non essendovi elementi patologici idonei a far dubitare della credibilità delle dichiarazioni - aveva illogicamente affermato la contraddittorietà della prova con riferimento alla testimonianza della minore S. , le cui dichiarazioni sono risultate univoche in ordine alla descrizione delle condotte dell’imputato e riscontrate in altre testimonianze, in quanto la mancata conferma dei palpeggiamenti da parte del compagno di banco non determinava di per sé l’inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non avendo la Corte dato sul punto una motivazione congrua - aveva illogicamente svalutato le dichiarazioni di riscontro probatorio dei compagni di classe sulla base di una ritenuta buona reputazione del professore - aveva apoditticamente affermato il c.d. contagio interpretativo che si sarebbe determinato all’interno della scuola e che avrebbe messo in discussione l’attendibilità delle dichiarazioni delle allieve senza alcuna motivazione sul se e come le reciproche confidenze avrebbero indotto a rendere dichiarazioni non veritiere - aveva omesso di valutare complessivamente le acquisizioni probatorie mettendo in luce solo alcune contraddizioni, senza valorizzare le dichiarazioni delle persone offese e dei compagni che costituivano elementi di conferma e riscontro, seguendo un percorso motivazionale insufficiente e contraddittorio. 3.All’esito del giudizio di rinvio la Corte di Appello di Genova confermava il giudizio di colpevolezza reso in primo grado, ritenendo la attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie rese dalle persona offese, in quanto spontanee, genuine, dettagliate, coerenti e ripetute senza smentite o contraddizioni se non marginali, misurate nonché esternamente riscontrate dalle dichiarazioni di altri compagni di classe e comunicate anche ai professori, colleghi dell’imputato e al Preside e ha ritenuto, pertanto, che le alunne fossero state costrette a subire da parte del professore atti sessuali consistiti in palpeggiamenti, toccamenti del corpo, che hanno realizzato un’indebita intrusione nella sfera sessuale delle minori. La Corte territoriale dopo aver rinviato per la ricostruzione dei fatti alla articolata motivazione della sentenza di primo grado ha passato in rassegna, attraverso un’articolata motivazione tutte le doglianze difensive processuali e di valutazione della prova ha ritenuto all’esito di confermare il giudizio di responsabilità ma di riconoscere la sussistenza dell’attenuante della minore gravità dei fatti di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., sia pure in presenza della pluralità degli episodi, ritenendo di dover valutare che ogni singolo episodio, che si è concretizzato in palpeggiamenti, ha inciso in maniera non grave sulla libertà sessuale delle persone offese. 4. Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione, lamentando I nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza del fatto contestato. Trattandosi di fatti che si ritengono avvenuti in un arco di tempo così ampio dal OMISSIS da non ritenere soddisfatti i criteri previsti dall’art. 429 c.p.p. in quanto manca la indicazione esatta della data in cui ciascun episodio si sarebbe verificato. II vizio per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di credibilità delle testimonianze di accusa rese dai minori, senza tener conto delle reciproche suggestioni e del contagio interpretativo derivante dall’impatto emotivo derivante dalla diffusione di notizie in un ambiente ristretto quale è quello scolastico, essendosi aperto una sorta di dibattito tra gli studenti, tra chi aveva visto ciò che le persone offese lamentavano, chi sosteneva o meno la volontarietà degli atteggiamenti. III Vizio per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla valutazione delle prove dichiarative ritenute dalla Corte coerenti e precise in quanto ha omesso di valutare i dati negativi o li ha ritenuti irrilevanti. A tal fine il ricorrente passa in rassegna i singoli testi le cui dichiarazioni sono state esaminate dalla Corte territoriale alla luce delle deduzioni difensive già presentate in appello ed evidenzia singole frasi pronunciate in dibattimento o circostanze di fatto emerse nel corso dell’istruttoria che ad avviso del ricorrente non sono state prese in adeguata considerazione nella motivazione. In particolare fa riferimento a dichiarazioni estrapolate dalle testimonianze rese da U.A. , +Altri . IV Violazione di legge e manifesta e illogica motivazione con riferimento all’art. 609 bis c.p., u.c. attenuante che non è stata applicata nella massima estensione, nonostante che il fatto addebitatogli, relativo al palpeggiamento della teste S. , sarebbe durato una decina di secondi e gli altri sono addirittura più lievi. V propone istanza di sospensione della provvisionale immediatamente esecutiva di 15.000,00 Euro in favore della costituita parte civile. A tal proposito lamenta che la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione circa la responsabilità penale incide sulla sussistenza del fumus in ordine alla pretesa illegittimità del comportamento dell’imputato la situazione economico patrimoniale dell’imputato è stata gravemente compromessa durante il processo e inoltre vi sono concreti rischi di difficolta della ripetizione della somma poiché la parte civile la S. è priva di reddito. In subordine chiede che la provvisionale sia sottoposta a cauzione. 5.Il MIUR rappresentato dall’Avvocatura distrettuale di Genova, responsabile civile, ha presentato ricorso con cui chiede l’annullamento della sentenza della Corte di Appello nella parte di condanna solidale del MIUR per i seguenti motivi I Violazione dell’art. 86 c.p.p. allorché la Corte territoriale non ha riconosciuto che il responsabile civile doveva essere escluso in quanto, in tempo antecedente alla sua chiamata e senza essere stato citato per tale incombente, erano stati assunti elementi di prova in incidente probatorio potenzialmente pregiudizievoli per la sua posizione II Violazione dell’art. 83 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento alla la tardiva evocazione del Ministero nell’udienza del 18.10.2013 con la citazione solo per la successiva udienza del 12.11.2013 nella quale il Tribunale ha disposto l’acquisizione al fascicolo per dibattimento del verbale di incidente probatorio senza che il responsabile civile abbia potuto interloquire in merito allo svolgimento di tale attività processuale III Violazione dell’art. 28 Cost., art. 2049 c.c. in quanto il reato di violenza sessuale, sia pure nella forma attenuata riconosciuta dalla Corte territoriale, è per sua natura incompatibile ed estranea alle funzioni e alle mansioni del docente e quindi non può essere riferita in alcun modo alla Amministrazione. Cita l’indirizzo giurisprudenziale che condiziona la sussistenza della responsabilità al requisito della riferibilità della condotta del dipendente all’Amministrazione di appartenenza da interpretarsi in maniera rigorosa e cioè che risulti in qualche misura coerente con le finalità istituzionali non volto a perseguire soltanto finalità personali in contrasto con quelle della P.A. Considerato in diritto L.C.F. . 1. Il primo motivo è generico e aspecifico. Come ampiamente argomentato dalla Corte territoriale a fol 5/10 e motivato dal Giudice di primo grado nell’ordinanza del 26.11.2013 la dedotta nullità del decreto che dispone il giudizio per asserita indeterminatezza del fatto è priva di fondamento. Il decreto emesso dal GUP conteneva tutti gli elementi della condotta, gli articoli di legge, il riferimento temporale e spaziali dei fatti delittuosi, la indicazione delle persone offese, tanto che non è derivato alcun equivoco ai fini del completo ed effettivo esercizio del diritto di difesa Sez. U. n. 16/1999 Ruga S.0 n. 9/98 D’Ambramo sez. V n. 12894 /99 sez. 1 m.11304 /93 sez. 1 n. 6276/96 Sez. 1 20628/08 nè il ricorrente ha dedotto sotto quale aspetto assuma sia stato leso il diritti di difesa. 2.Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto generici e aspecifici, reiterano le doglianze già presentate in appello e non si confrontano con le ponderose accurate argomentazioni logiche e fattuali contenute nella motivazione della Corte territoriale, ma investono, attraverso la frantumazione delle dichiarazioni rese dai testi, profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre Sez. U.,13-12-1995, Clarke,Rv. 203428 . 2.1. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza impugnata è enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, poiché giudice del merito è pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. La sentenza impugnata motiva in maniera logica e razionale la condotta del prevenuto nell’ambito del contestato delitto di violenza sessuale, che si inquadra nell’ipotesi di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1 e 3. La Corte di appello ha in primo luogo rinviato e condiviso la ricostruzione dei fatti del Giudice di primo grado, sinteticamente riportate a fol. 1, ha poi in maniera rigorosa e coerente, tenendo conto dei principi fissati nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, analizzato tutti i punti delle doglianze difensive da foglio 10 a foglio 48, riproposte sostanzialmente nel ricorso, motivandone in maniera logica e argomentata la coerenza e la piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese G. , F. , G. , B. , S. confermate dalle testimonianze dei genitori, dalle numerose testimonianze dei compagni di scuola, alcuni dei quali avevano assistito agli episodi di toccamento, altri avevano ricevuto le confidenze delle vittime e percepito lo stato di agitazione e tensione. In particolare le dichiarazioni della S. sono state riscontrate dalla testimonianza della U. , amica ma non compagna di classe, che ne aveva ricevuto le confidenze in varie occasioni da ottobre a novembre e aveva anche constatato imbarazzo, malessere e turbamento psichico quanto al teste M. sottolinea la Corte che la sua testimonianza è irrilevante perché ha espressamente dichiarato di non aver saputo nulla dei fatti in contestazione e di non conoscere nè la S. nè la G. quanto al teste R. compagno di banco della S. la Corte evidenzia in maniera dettagliata e logica le ripetute contraddizioni e incoerenze, avendo reso una deposizione confusa e generica fol 13 è risultato tra l’altro che tra il R. e l’imputato vi era una conoscenza familiare, ammessa anche in sede di ricorso, perché lo seguiva personalmente in quanto dislessico infatti a fol 12 si evidenzia che il teste ha ripetuto più volte che quando il professore girava tra i banchi e si chinava verso l’alunna, la sua compagna di banco, si metteva alle loro spalle quindi si sporgeva verso la parte sinistra, dove si trovava la S. , si metteva cioè in mezzo tra lui e la compagna, chinandosi e metteva solo la mano anche R. è stato oggetto delle confidenze della S. che si lamentava perché il professore le dava fastidio e mentre le indicava l’esercizio si avvicinava troppo con la mano al seno ha ammesso che la S. aveva riferito ad altri compagni delle molestie sessuali subite . D’altro canto, osserva la Corte territoriale, la stessa modalità di toccamento era stata oggetto di lamentele anche da altre ragazze di altre classi F.I. e G.A. girava tra i banchi e nel gesto di indicare l’esercizio con la mano sfiorava il seno alle alunne sul punto sono chiare le testimonianze di riscontro del teste P.M. fol 13 che ha assistito agli episodi sfioramenti con la mano tenuta ferma all’altezza del seno anziché sul quaderno riferendo che le alunne ne avevano parlato con la coordinatrice Prof.ssa T.P. che ha confermato la circostanza fol 13 e 14 .La B. che era stata oggetto anche lei di toccamenti al seno aveva dichiarato che il Professore si avvicinava per aiutarla nell’esercizio, metteva la mano sfiorando il seno e lei si era tirata indietro ad un certo punto poiché i comportamenti erano ripetuti le ragazze cercavano di proteggersi mettendosi giacche e sciarpe fol 17 , e, quando vedevano che appoggiava il braccio sul banco, cercavano di allontanarsi in un’altra occasione durante un’ora di lezione di disegno mentre stavano prendendo le misure lezione di topografia il professore ha messo le mani sul sedere alla B. e alla P. che si erano avvicinate per chiedere spiegazioni i fatti sono riscontrati dalle testimonianze di G. , B.L. , C.S. il teste G. che ha assistito agli episodi, ricorda, cosi come il teste P. , che del comportamento del Prof.L.C. parlarono con la professoressa di inglese il PM ha chiesto la trasmissione degli atti fol 15 e 16, la quale avrebbe incitato i ragazzi a negare tutto se vi chiamano in Tribunale , sul punto anche il teste P. ricorda che la G. avrebbe indotto i ragazzi a negare tutto,avrebbe anche minacciato di abbassare i voti a tutti ,disse vi rimanderò perché non meritate nulla . La Corte territoriale evidenzia a fol 21 e 22 la piena attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa G. che ha mostrato maturità riconoscendo le qualità professionali del L.C. , ma descrivendo con precisione i comportamenti posti in essere nei suoi confronti e delle compagne a partire dal mese di ottobre aveva iniziato a girare tra i banchi e poi si avvicinava e con il dorso della mano sfiorava il seno quando dava gli esercizio anche più volte durante le ore di lezioni, all’inizio sembrava un fatto casuale poi poiché si ripeteva assiduamente e si soffermava con il dorso della mano toccando il seno compresero che era volontario. Le ragazze cercavano di allontanarsi, parlarono con i genitori e la coordinatrice e ovviamente si confrontarono tra di loro F. , G. seppero poi della S. dal D.B. parlarono direttamente con la S. e seppero da quest’ultima che l’imputato le aveva messo la mano sotto la maglietta fol 22 e 147 atti processuali .La G. , osserva la Corte territoriale, che non si è nemmeno costituita parte civile e non ha alcun interesse personale ed economico all’esito della vicenda processuale, ha precisato che il comportamento del professore per loro alunne era inaspettato, le rendeva insicure, non sapevano come reagire e comportarsi ha indicato con precisione che i toccamenti con il dorso della mano sopra il seno che avvenivano con frequenza settimanale, almeno due volte a settimana durante le ore di lezione a partire da ottobre. La Corte ha esaminato anche la piena attendibilità, coerente e precisa della persona offesa F.I. , che è stata vittima di toccamenti posti in essere con le stesse9 modalità della G. e della G. fatti riscontrati dai compagni P. e E.R. e riferite anche alla madre S.M. che ricorda che la figlia di 16 anni quando tornava a casa da scuola, dove erano avvenuti questi episodi di molestia sessuale era nervosetta e imbarazzata , le aveva raccontato che quando il Prof. passava tra i banchi si metteva un libro davanti per proteggersi fol 23 . La Corte territoriale approfondisce la posizione della S. che è stata vittima di ripetuti toccamenti al seno, il contatto avveniva con l’avambraccio dal polso fino al gomito durante gli esercizi quanto il professore passava tra i banchi e si chinava con la scusa di correggere o indicare l’esercizio. La S. era stata oggetto di un toccamento più specifico perché il professore mentre teneva un braccio sulla spalla le ha infilato la mano destra sotto la maglietta, toccando il seno nudo quel giorno il L.C. aveva avuto anche uno scambio di battute a te va bene così ? perché se a te va bene lo riesco ad aiutarti meglio fol. 28 la Corte evidenzia il riscontro di tale episodio, collocato temporalmente il 19 novembre 2012, sia nel messaggio che la S. inviò al compagno D.B. , il cui contenuto è evidentemente, afferma la Corte, lo sfogo di una ragazzina impaurita, che dalla dichiarazione dello psicologo, teste M. , fol 29 e dagli scritti redatti dalla S. nel corso della terapia psicologica seguita per degli attacchi di panico la Corte motiva sulla completa attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sia perché riscontrata ampiamente dagli episodi accaduti con le medesime modalità ad altre ragazze allieve del Professore, sia perché non risultano divergenze tra quanto narrato in dibattimento e rivelato dalla madre e dai compagni di scuola nessun fattore di suggestionabilità risulta aver alterato la narrazione coerente pacata costante equilibrata fol 31 . D’altro canto evidenzia la Corte di merito un elemento serio e oggettivo di riscontro è proprio il tenore del messaggio trascritto dal M.llo C. e inviato dalla minore al compagno D.B. che aveva interloquito dicendo ma le parole che ha detto ? lui ha ammesso che ti palpava? e la S. aveva risposto in termini affermativi. La prof.ssa T. , coordinatrice, ha dichiarato di aver saputo dalle alunne G. , F. e G. che l’insegnante mentre si avvicinava al banco per correggere gli esercizi sfiorava loro il seno con il dorso della mano e il teste P. ha affermato anche in presenza della coordinatrice di aver visto tali atteggiamenti e toccamenti ciò ad ulteriore riscontro del livello di insofferenza che si era raggiunto tra le ragazze e della piena attendibilità delle dichiarazioni delle persone lese. La ricostruzione della vicenda da parte della Corte di appello è assolutamente congrua, logica e plausibile, come tale inattaccabile nella presente sede di legittimità. La Corte territoriale dedica una specifica paragrafo al motivo di appello relativo al cd. contagio interpretativo fol 48 50 e con motivazione riscontrata logica e coerente esclude che i testi possano aver concordato le deposizioni in quanto al di là di imprecisioni e discordanze marginali il complesso dei fatti denunciati negli elementi essenziali sono coerenti, rivelano modalità esecutive credibili toccamento del seno mentre il L.C. girava tra i banchi durante le esercitazioni e si chinava verso le alunne con il pretesto di indicare errori negli esercizi toccamenti dei glutei toccamento prolungato e strizzamento del seno nudo della S. con la mano infilata sotto il reggiseno nell’episodio del OMISSIS fatti realmente accaduti, secondo la ricostruzione conforme dei Giudici di merito, che hanno creato ansia e turbamento nelle giovani ragazze e nei compagni tanto da rivolgersi, a tutela, dopo aver cercato di proteggersi o evitare le attenzioni e i palpeggiamenti ritirandosi o mettendo giacche o colli alti, ai genitori prima e agli insegnati e al Preside poi, senza che siano mai emerse posizioni di rancore o di vendetta contro il L.C. che anzi veniva considerato un buon professore dal punto di vista professionale. 3.Il quarto motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione nella massima estensione dell’attenuante del comma 3 di cui all’art. 609 bis c.p., è parimenti manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente, evidenziando il pesante e compiuto quadro indiziario, alla luce della concreta gravità dei fatto riferito alla palpazione a seno nudo del 19.1.2018 fol 54 e alle modalità esecutive e reiterate degli altri episodi di palpeggiamento, all’insidiosità dell’atto in relazione allo stato di soggezione dell’alunna S. , alla sua giovanissima età e al contenuto sconcertante della frase pronunciata, allo stato di imbarazzo di umiliazione provocato nella ragazza che poi per due giorni non è ritornata a scuola. 4.Il quinto motivo, relativo alla provvisionale, è parimenti inammissibile. Il ricorrente ha solo genericamente esposto le ragioni a sostegno della sospensione, lamentando il danno grave e irreparabile nel caso di modifica della sentenza di condanna, in relazione al fatto che la parte civile, diventata nel frattempo maggiorenne, sarebbe priva di reddito, non adempiendo all’onere probatorio richiesto. cfr. Sez 5 n. 19351 del 18/12/2017 rv 273202-01 . Peraltro nel caso di specie la questione è comunque superata stante la definitività della condanna all’esito del presente giudizio. Responsabile Civile. 5.Il primo motivo di ricorso del responsabile civile è meritevole di accoglimento. Invero è giurisprudenza di questa Corte che il responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente nel processo, può chiedere la propria estromissione, oltre che per questioni concernenti la legitimatio ad causam o il procedimento di citazione, anche quando siano stati raccolti senza la sua partecipazione elementi di prova, suscettibili di recare pregiudizio alla sua difesa, in relazione agli effetti della sentenza nei giudizi civili o amministrativi di cui agli artt. 651 e 654 c.p.p In tal caso il giudice deve limitarsi ad una verifica dell’esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile così Sez.3, n. 46746 del 21/10/2004, Morra, Rv. 231305, che ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva respinto la richiesta di estromissione sul presupposto che non fosse motivata, e che il responsabile civile non avesse mai messo in discussione le circostanze di fatto provate dagli elementi raccolti in sua assenza . Si perviene a tale conclusione sul condivisibile rilievo che, diversamente opinando, come invece ha fatto il Tribunale di Genova con l’ordinanza del 26.11.2013,che ha posto alla base del diniego della chiesta estromissione la considerazione che il potenziale pregiudizio non poteva essere rappresentato dalle acquisizioni delle prove incidente probatorio tesi che la Corte territoriale avalla a pag.55 della sentenza impugnata, ritenendo che le testimonianze acquisite in sede di incidente probatorio non possono ritenersi preponderanti ai fini della valutazione dei fatti commessi in danno della parte civile, in quanto solo tre testimoni riguardavano la posizione della S. mentre i numerosi elementi dichiarativi e documentali di riscontro sono avvenuti in dibattimento , in presenza di una domanda di estromissione, al giudice verrebbe affidata una verifica sul nocumento arrecato al responsabile civile per effetto della citazione, con una indebita ed anticipata ponderazione della valenza probatoria degli atti acquisiti. Una tale valutazione può essere compiuta solo a dibattimento concluso, mentre la questione relativa alla estromissione del responsabile civile deve essere proposta prima dell’espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal giudice senza ritardo art. 86 c.p.p., comma 3 . E in questa fase processuale, è possibile solo la constatazione della esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli, al fine che rileva, senza la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sul valore probatorio sugli stessi. In un caso assolutamente speculare rispetto a quello che ci occupa, questa Corte regolatrice ha già avuto modo di affermare che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell’art. 86 c.p.p., comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli Sez. 3, n. 49456 del 3/12/2003, Montemurro, Rv. 228000 Sez. 4, n. 35684 del 05/07/2018 Rv. 273413 - 01 . 5.1 L’accoglimento del primo motivo di ricorso presentato dal Responsabile civile comporta l’assorbimento dei restanti due motivi. 6. In conclusione va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna del responsabile civile con conseguente estromissione dal processo del M.I.U.R. e compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti. 6.1 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso del L.C. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida come da dispositivo. 6.2 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna del responsabile civile Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, che estromette dal processo, compensando le spese tra le parti. Dichiara inammissibile il ricorso di L.C.F. che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 a favore della cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese nei confronti della costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge. Oscuramento dati.