L’emissione del decreto di sequestro preventivo non determina una causa di ricusazione

La valutazione anticipata del convincimento del giudice, idonea a fondare la ricusazione, è solo quella avvenuta indebitamente”, cioè al di fuori del legittimo esercizio delle attività giurisdizionali. Mentre le valutazioni espresse in tema di adozione di misura cautelare reale, poiché limitate alla sussistenza del fumus commissi delicti non costituiscono anticipazione indebita del giudizio.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 12964/19, depositata il 25 marzo. Il caso. La Corte d’Appello di Lecce dichiarava inammissibile la domanda di ricusazione avanzata avverso il giudice monocratico del Tribunale di Taranto in un procedimento che vedeva gli imputati rispondere del reato di tentata estorsione. Questi ultimi propongono così ricorso per cassazione sostenendo che il giudice titolare del procedimento aveva emesso un decreto di sequestro preventivo di un assegno, anticipando il giudizio di responsabilità degli imputati stessi. Il motivo del ricorso. In particolare, per la difesa degli imputati sussiste violazione dell’art. 37, comma 1, c.p.p., poiché la verifica del fumus necessario per motivare il decreto di sequestro non può estendersi sino alla formulazione di un giudizio di colpevolezza, facendo sussistere, in tal caso, un’ipotesi di indebita manifestazione di convincimento circa i fatti contestati. I provvedimenti che determinano l’effettiva ricusazione del giudice. In tema di ricusazione del giudice di cui all’art. 37, lett. b, c.p.p., la Suprema Corte ha più volte affermato che l’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice, espressa con la deliberazione incidentale di una questione procedurale, rileva come causa di ricusazione solo qualora il giudice stesso abbia anticipato la propria valutazione sulla colpevolezza dell’imputato oppure quando essa anticipi gli esiti della decisione di merito. Da ciò deriva che la valutazione anticipata del convincimento del giudice, idonea a fondare la ricusazione, è solo quella avvenuta indebitamente”, cioè al di fuori del legittimo esercizio delle attività giurisdizionali. Pertanto, le valutazioni espresse in tema di adozione di misura cautelare reale, poiché limitate alla sussistenza del fumus commissi delicti non costituiscono anticipazione indebita del giudizio e quindi si deve escludere che l’emissione di tali provvedimenti determini una causa di ricusazione. Ed è per tale ragione che il ricorso deve essere rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 gennaio – 25 marzo 2019, n. 12964 Presidente Cammino – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con ordinanza in data 3 ottobre 2018 la corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, dichiarava inammissibile l’istanza di ricusazione avanzata avverso il giudice monocratico del tribunale di Taranto, nell’ambito del procedimento che vedeva gli imputati C.M. e M.S. rispondere del delitto di tentata estorsione. 1.2 Avverso detto provvedimento proponevano ricorso per cassazione il M. e la C. , tramite il proprio difensore avv.to Lovelli, il quale deduceva che con decreto 21 settembre 2018 il giudice titolare del procedimento di merito aveva emesso decreto di sequestro preventivo di un assegno, anticipando il giudizio di responsabilità degli imputati sicché sussisteva violazione dell’art. 37 c.p.p., comma 1, poiché la verifica del fumus necessario per motivare il provvedimento di sequestro non può estendersi sino alla formulazione di un giudizio di colpevolezza, come invece risultante dalla motivazione del provvedimento di sequestro. Sussisteva, pertanto, una ipotesi di indebita manifestazione di convincimento circa i fatti contestati ed una anticipazione della valutazione delle attività istruttorie già espletate, di cui al citato art. 37, lett. b , ed aveva errato la corte di appello nel dichiarare inammissibile l’istanza posto che la valutazione non si era arrestata al solo fumus ma si era spinta ad affermare la fondatezza dell’impianto accusatorio. Considerato in diritto 2.1 Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto. In tema di ricusazione del giudice ex art. 37 c.p.p., lett. b , le sezioni unite di questa corte di cassazione hanno affermato che l’indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della res iudicanda , ovvero sulla colpevolezza dell’imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005, Rv. 232067 . Il suddetto principio risulta ribadito in numerose altre successive pronunce a sezioni semplici ed anche recentemente si è riaffermato che, in tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell’imputazione, di cui all’art. 37 c.p.p., comma 1, lett. b , richiede che l’esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l’esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale ed occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio Sez. 5, n. 3033 del 30/11/2017, Rv. 272274 . Ne deriva pertanto affermare che la valutazione anticipata del convincimento del giudice idonea a fondare la ricusazione ex art. 37 c.p.p., lett. b , è solo quella che sia avvenuta indebitamente e cioè al di fuori del legittimo esercizio delle attività giurisdizionali e non anche quella che sia stata espressa nel corso di fasi incidentali del giudizio principale in cui il giudice che delibera ai fini dell’emissione del provvedimento richiestogli è obbligato a fornire giustificazione del proprio convincimento, senza che tali valutazioni costituiscano una indebita anticipazione dell’affermazione di colpevolezza perché precipue rispetto al provvedimento adottato. Con particolare riferimento alle valutazione espresse in caso di richiesta di sequestro formulata nel corso del giudizio, questa corte ha anche affermato che il giudice che, nel corso delle indagini preliminari, ha emesso la misura cautelare reale del sequestro preventivo, può partecipare all’udienza preliminare, poiché in tale provvedimento, fondato su un summatim conoscere e costituente atto dovuto in relazione alla situazione di fatto sottoposta al suo esame, non è profilabile né un pregiudizio rispetto ad ulteriori atti della fase, né una indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell’imputazione Sez. 6, n. 6859 del 03/12/2007, Rv. 239418 ancora si è ribadito che non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che egli, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, atteso che l’adozione di quest’ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all’imputato Sez. 1, n. 58024 del 18/10/2017, Rv. 271779 . Ne deriva pertanto affermare che le valutazioni espresse in tema di adozione di misura cautelare reale in quanto limitate alla sussistenza del fumus commissi delicti non costituiscono anticipazione indebita di giudizio sicché deve essere escluso che l’emissione di tali provvedimenti determini una causa di ricusazione. Peraltro va poi rimarcato come tale conclusione non può essere fondata sul contenuto di una motivazione che il giudice è obbligato ad assumere difatti posto che il vincolo reale ex art. 321 c.p.p., deve essere giustificato con la valutazione di pertinenzialità del bene rispetto al reato, la valutazione operata in tale fase dal giudice chiamato a delibare ove sia lo stesso competente per la -decisione di merito non può ritenersi mai indebita ma appunto effettuata in preciso adempimento del dovere di motivazione anche di tali provvedimenti. Deve quindi essere escluso che in tale caso sussista anticipazione di giudizio espressa senza alcun nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato, requisito questo pure richiesto dalla già citata giurisprudenza delle sezioni unite, trattandosi proprio di manifestazione dell’obbligo di motivazione incombente anche sul giudice della misura cautelare reale. Alla infondatezza del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.