Nessuna dimora propria e contratto di lavoro a termine: escluso il radicamento in Italia

Confermata la consegna alle autorità del Paese di origine dello straniero, lì condannato per guida senza patente e in stato di ebbrezza. Troppo fragili gli elementi da lui messi sul tavolo per dimostrare di avere messo radici in Italia.

Condannato in patria per guida senza patente e in stato di ebbrezza. Consequenziale la consegna dello straniero alle autorità del Paese di origine. Troppo fragili gli elementi da lui messi sul tavolo per dimostrare il proprio radicamento in Italia. E in questa ottica viene sottolineato che egli vive nella Penisola da soli sei mesi e non ha né una propria dimora né un lavoro stabile Cassazione, sentenza n. 11673/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Presenza. Riflettori puntati sulla posizione di un cittadino rumeno presente in Italia. Dato di partenza è la sua condanna definitiva in patria per avere guidato senza patente e in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcoliche . Passaggio successivo è la richiesta di estradizione avanzata dal Paese di origine e certificata da un mandato d’arresto europeo . A decidere sono i Giudici d’Appello, i quali dispongono la consegna dello straniero alla Romania. Questo ‘via libera’ è confermato ora dalla Cassazione. Inutile si rivela il ricorso proposto dal legale del cittadino rumeno. Respinto, soprattutto, il richiamo a un presunto radicamento sul territorio italiano . Su questo fronte, in particolare, i Magistrati osservano che l’uomo è presente in Italia da appena sei mesi e ha la famiglia in Romania , non ha una propria e stabile dimora, essendo ospitato da un parente e, soprattutto, non ha un lavoro stabile . In particolare, per quanto concerne il nodo occupazionale, i Giudici sottolineano che lo straniero ha un contratto di lavoro subordinato a termine e, a parte rassicurazioni formali da parte del datore di lavoro , non vi sono certezze sul fatto che esso verrà rinnovato ulteriormente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 13 – 15 marzo 2019, numero 11673 Presidente Di Stefano Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Trento ha disposto la consegna a fini estradizionali di Gr. So., destinatario di un Mandato di arresto esecutivo disposto dall'autorità giudiziaria di Dragomiresti, in ragione di una sentenza di condanna definitiva Gr. So. è stato condannato per avere guidato senza patente ed in stato di ebbrezza per abuso di sostanze alcooliche. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 18 lett. r , legge 22 aprile 2005, numero 69, e vizio di motivazione la sentenza sarebbe viziata per non aver considerato che Gr. So. è un soggetto radicato sul territorio nazionale, residente in Italia, ospitato da un connazionale, titolare di un contratto di lavorio subordinato a termine con durata fino al giugno 2019, destinato ad essere rinnovato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la nozione di residenza , che viene in considerazione per l'applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla legge 24 aprile 2005, numero 69, presuppone l'esistenza di un radicamento reale e non estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali. tra le altre, Sez. 6, numero 49992 del 30/10/2018, Aston, Rv. 274313 in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto mancanti gli indici concorrenti ai fini della integrazione della nozione di radicamento, avendo lo straniero raggiunto il territorio italiano pochi mesi dopo la commissione del reato e non essendo stata documentata in maniera sufficiente la sussistenza di una attività lavorativa e di legami affettivi . 3. La Corte di appello di Trento ha fatto corretta applicazione dei principi in questione, ritenendo il ricorrente un soggetto non stabilmente radicato, nel senso indicato, sul territorio italiano in ragione del periodo di tempo appena sei mesi da cui Gr. è presente in Italia, dell'assenza di una sua propria e stabile dimora essendo egli ospitato da un parente dalla obiettiva circostanza che la famiglia dell'estradando vive stabilmente in Romania, dal fatto che al di là di rassicurazioni formali da parte del datore di lavorio il consegnando ha un lavoro non stabile. 4. A fronte di tali dati obiettivi, correttamente valorizzati, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitato il ricorrente a riproporre le stesse argomentazioni già affrontate dal giudice di merito, e ad aggiungere, nel corso della discussione, un vago e generico riferimento al rischio, mai nemmeno prospettato in precedenza, di trattamento degradante cui lo stesso Gr. potrebbe essere sottoposto, se consegnato. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma di duemila Euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, L. numero 69 del 2005.