Galeotto fu il cartellino: l'obbligo di timbratura incombe anche sui dirigenti

Integra i reati di truffa ai danni di un ente pubblico e di falsa attestazione della propria presenza in servizio, la condotta del dirigente nella specie, veterinario che deleghi ad altri la timbratura del proprio cartellino” personale in orari diversi da quelli in cui l'agente si trova effettivamente presso il luogo di lavoro.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10921 depositata il 13 marzo 2019. I fantasmi col cartellino. La timbratura seriale del cartellino è diventato un fenomeno nazionale di costume e non del miglior costume, s'intende . La dinamica è, con ogni possibile variante, più o meno sempre la stessa impietosamente ripreso dalle immancabili telecamere nascoste, il timbratore di cartellini – mansione che prima o poi qualcuno inserirà ufficialmente negli organigrammi – si appressa con nonchalance all'apposito marcatempo. In mano ha un mazzo di tessere, il cui numero varia a seconda della consistenza dell'ufficio, dell'ente o del reparto una per una verranno strisciate sulla macchinetta, e il gioco è fatto. Tutti presenti. Tutti alacremente dietro una scrivania, infaticabili burocrati. Questo, almeno, è ciò che il registro delle presenze dimostra. Una diversa verità si cela dietro l'ignaro marcatempo la vista dei corridoi deserti, dei tavoli da lavoro solinghi e dei monitor abbuiati fa sorgere il dubbio all'incauto visitatore di aver fatto irruzione in un ufficio durante un giorno di festa. Soltanto i fascicoli, impilati sull'attenti, restano muti in attesa di una mano che li colga, e rassegnati attendono di ricevere il loro quotidiano strato di polvere. Il caso che ci occupa riguarda un'ipotesi di timbratura del cartellino ritenuta penalmente censurabile attraverso due gradi di giudizio. Il dirigente deve timbrare? A finire sotto accusa è un dirigente veterinario di un'azienda sanitaria regionale, il quale sarebbe risultato presente presso la sede di lavoro per mano” di un suo collega. Dal tenore della difesa, che viene riportata per stralcio nella parte iniziale della sentenza della Suprema Corte, comprendiamo che l'argomento principale, proposto per mettere in crisi la ricostruzione dell'accusa, è quello relativo alla sussistenza o meno, in capo ai dirigenti, dell'obbligo di timbratura del cartellino. Chiaramente, l'impostazione difensiva mira a dimostrare che quest'obbligo non riguarda i dirigenti. La Cassazione, però, è di contrario avviso un orientamento di legittimità espresso dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte nel 2012 afferma indirettamente l'esatto opposto. Anche i dirigenti, quindi, hanno l'obbligo di osservare un orario di ufficio. La confutazione del principale argomento difensivo, insieme ad una impostazione del ricorso – stando a quanto si legge in sentenza - sbilanciata sul merito” apre le porte alla declaratoria di inammissibilità. Truffa e falsa attestazione di presenza concorso formale di reati o assorbimento? Nella sentenza degli Ermellini il tema non è neppure sfiorato, eppure è interessante riflettere sul perché le due decisioni di merito – lo si ricava proprio dalle prime righe della decisione in commento – fanno espresso riferimento a due distinte contestazioni truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico e falsa attestazione della presenza presso il luogo di lavoro, norma incriminatrice prevista dal testo unico sul pubblico impiego. Ora, le due norme penali parrebbero, a prima vista, sanzionare la medesima condotta. Per maggiore precisione la seconda disposizione potrebbe anche costituire una specificazione della più generale fattispecie di truffa, e così prevalere su di essa. In realtà, osservando meglio l'obiettività giuridica tutelata da entrambe dobbiamo necessariamente riconoscere che l'impostazione che le affianca in concorso risulta essere la più corretta i beni giuridici protetti sono nettamente diversi. Il patrimonio è quello garantito dalla disposizione che punisce la truffa, mentre la fede pubblica – come in tutti i reati di falso – è, invece, il bene protetto dalla fattispecie del testo unico sul pubblico impiego. A ciò si aggiunge un'ulteriore profilo differenziale. La truffa è, notoriamente, un illecito di modalità di lesione che incentra la propria essenza sugli artifizi e sui raggiri. Diversamente, nel caso della falsa attestazione importa soltanto la difformità tra la rappresentazione della presenza e l'effettività di quest'ultima.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 23 ottobre 2018 – 13 marzo 2019, n. 10921 Presidente Sarno – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Campobasso con sentenza del 1 marzo 2018, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Larino del 27 aprile 2017 ha rideterminato la pena nei confronti di A.N. giudicato unitamente a M.D. in mesi 6 di reclusione ed Euro 700,00 di multa, ritenute le circostanze attenuanti generiche e la circostanza di cui all’art. 62 c.p., n. 6, prevalenti alle aggravanti, relativamente ai reati di cui agli art. 110 e 81 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 e art. 61 c.p., commi 9 ed 11 - capo 1, fatti accertati dal omissis -, art. 81 c.p., art. 61 c.p., n. 2, e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quinquies, comma 1, - capo 1B, fatti accertati dal omissis -. 2. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge art. 640, comma 2, art. 61, commi 9 e 11, e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quinquies . Vizio di motivazione e omessa risposta alle censure dell’appello, con travisamento delle prove e con l’omessa valutazione di prove decisive. Il ricorrente, già veterinario con ruolo operativo, per la grave e perdurante assenza di V. - responsabile dell’unione complessa - e di altri due veterinari, è stato costretto ad intervenire personalmente sul piano operativo in un comprensorio molto vasto oltre alle sue competenze il ricorrente ha effettuato il lavoro di altri due colleghi. Egli, inoltre, come dirigente doveva anche coordinare l’unità complessa, con l’intento di raggiungere gli obiettivi prefissati con l’ASREM. Il Tribunale aveva omesso completamente di valutare la posizione di lavoro del ricorrente, al fine della sussistenza, o no, dell’obbligo della timbratura del cartellino. Il Tribunale ha ritenuto l’obbligo di timbratura del cartellino per tutti i dipendenti. Invece il ricorrente, quale dirigente, non aveva obbligo di timbratura del cartellino. Il ricorrente rivestiva la carica di responsabile di una unità complessa, con qualifica di responsabile di II livello. Il ricorrente per la carenza di personale ha svolto sia il ruolo di dirigente e sia quello operativo. L’imputato, in ogni caso, aveva una retribuzione collegata al raggiungimento degli obiettivi, con orario flessibile. Conseguentemente la timbratura del cartellino non era necessaria. L’imputato, infatti, riteneva non necessaria la timbratura, anche perché per tutti gli interventi effettuati documentati e giustificati non ha mai timbrato l’uscita e l’entrata. Per la posizione di lavoro del ricorrente non sussisteva nessun obbligo di timbrare il cartellino, anche perché solo il 4 novembre 2011 l’ASREM ha ritenuto di approvare un regolamento dove si indicava espressamente tale obbligo. La pubblicazione del regolamento dimostra che non era chiaro se, in precedenza, ci fosse o no l’obbligo della timbratura per la posizione di lavoro del dirigente. La Corte di appello erroneamente ha ritenuto che solo per i dirigenti a tempo determinato possa escludersi l’obbligo di timbrare il cartellino così non è, in quanto è la qualifica di dirigente superiore che comporta a prescindere se a tempo determinato o indeterminato l’assenza dell’obbligo della timbratura del cartellino della presenza in ufficio. L’assenza di obbligo di timbratura è dirimente per tutta la vicenda processuale in oggetto. Inoltre il regolamento emesso dall’ente, il 4 novembre 2011, ha stabilito che solo per il futuro doveva rispettarsi l’obbligo di timbratura, anche per la qualifica di dirigente. La Corte di appello ha travisato il regolamento e inoltre ha omesso di valutare altra sentenza del Tribunale di Larino dove espressamente si afferma che l’obbligo della timbratura era solo successivo alla promulgazione del regolamento Sentenza 418/2017 . 2. 2. Omessa risposta alle censure dell’appello e omessa valutazione di prove decisive, documentali ritenuta genericità delle prove della difesa. Le prove documentali e le prove testimoniali della difesa evidenziavano, lette congiuntamente, l’insussistenza delle accuse in quanto il ricorrente era al lavoro fuori sede nei periodi indicati quale assenteista dalla sentenza di primo grado in data omissis il ricorrente era presso lo stabilimento di depositi carni, s.r.l. di Vaira Carni il omissis si era recato a piedi presso il Comune di Termoli per questioni di servizio, ciò emerge dal riepilogo e dalla testimonianza di F. il omissis il ricorrente si è recato al centro commerciale per un intervento di servizio, come emerge dal riepilogo e dalla testimonianza di Fr. in data omissis il ricorrente ha effettuato un intervento di servizio presso Vaira Carni in data omissis e nel pomeriggio dell’ omissis l’imputato ha effettuato interventi presso la Italcasing il omissis il ricorrente era presso lo stabilimento Mare Pronto per servizio. Conseguentemente tutte le assenze trovavano una giustificazione di servizio, emergente dai documenti e dalle prove testimoniali. Il ricorrente non ha timbrato solo perché riteneva di non doverlo fare, per la sua posizione di dirigente. Infine è documentato il mancato pagamento di 146 ore di straordinario maturate, delle quali il ricorrente non ha mai chiesto la retribuzione. 2.3. Carenza dell’elemento soggettivo. Poiché il ricorrente non timbrava quando usciva per servizio dovrebbe ritenersi in buona fede. Egli era convinto che non ci fosse nessun obbligo. Infatti il omissis era in servizio, nonostante formalmente in ferie. I controlli della P.G. sono inoltre fallaci, poiché il omissis il ricorrente era presente al lavoro mentre dagli accertamenti riprese video, pedinamenti ecc. risultava assente. Deve altresì ritenersi che l’erronea rappresentazione della realtà esclude il dolo del reato. Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici e ripetitivi dei motivi di appello, senza sostanziali critiche specifiche di legittimità alle motivazioni della sentenza impugnata. Inoltre il ricorso, articolato in fatto, valutato nel suo complesso richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. La decisione della Corte di appello e la sentenza di primo grado, in doppia conforme contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità del ricorrente, e sulla sussistenza dell’obbligo di timbrare il cartellino delle presenze. In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - dep. 27/11/2015, Musso, Rv. 265482 . In tema di motivi di ricorso per Cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante , su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo per cui sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. 31/03/2015, 0., Rv. 262965 . In tema di impugnazioni, il vizio di motivazione non può essere utilmente dedotto in Cassazione solo perché il giudice abbia trascurato o disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiché ciò si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Sez. 1, n. 3385 del 09/03/1995 - dep. 28/03/1995, Pischedda ed altri, Rv. 200705 . 4. La Corte di appello e il Giudice di primo grado , come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente e di M.D. per avere timbrato il cartellino di A.N. . La Corte di appello con accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha rilevato che il cartellino per le presenze era utilizzato anche dal ricorrente, dirigente medico, e ha ritenuto logicamente l’obbligo della timbratura, ed escluso un errore del ricorrente sull’obbligo stesso esclude ogni prospettabilità di non necessaria rilevazione del previsto orario di lavoro giornaliero con l’apposito apparecchio elettronico attivabile con la tessera personale c.d. badge, sistema di rilevazione non cartaceo comunque prescelto e utilizzato dal medesimo A. - sicché è da escludere ogni sua erroneità in cui sarebbe incorso al riguardo . Il ricorso del ricorrente si fonda essenzialmente sulla insussistenza dell’obbligo di rilevamento dell’orario di lavoro del ricorrente in relazione alla sua posizione di dirigente. È lo stesso imputato, però, a rilevare nel ricorso la sussistenza di ore di straordinario non pagate. Il che pone certamente un problema di attestazione e di controllo dell’attività lavorativa prestata che il ricorrente non indica con quali alternative modalità avvenga, nè la ragione per la quale timbrava il cartellino. Peraltro è pacifico che il ricorrente sia assoggettato a normale orario di lavoro alla luce del CCNL art. 14, commi 1, 8 e 9, del CCNL del 2005 che espressamente prevede un normale orario di lavoro . Da ciò la sussistenza anche delle ore di straordinario, prospettate dallo stesso ricorrente nel ricorso per cassazione. Questa Corte infatti ha affermato che Nei confronti del personale direttivo - categoria comprensiva non soltanto di tutti i dirigenti ed institori che rivestono qualità rappresentative e vicarie, ma anche, in difetto di una pattuizione contrattuale in deroga, del personale dirigente cosiddetto minore, ossia impiegati di prima categoria con funzioni direttive, capi di singoli servizi o sezioni d’azienda, capi ufficio e capi reparto -, escluso dalla disciplina legale delle limitazioni dell’orario di lavoro, il diritto al compenso per lavoro straordinario può sorgere nel caso in cui la normativa collettiva o la prassi aziendale o il contratto individuale delimiti anche per essi un orario normale di lavoro, che risulti nel caso concreto superato, ovvero, in mancanza di tale delimitazione, quando la durata della prestazione lavorativa ecceda i limiti della ragionevolezza in rapporto alla tutela, costituzionalmente garantita, del diritto alla salute. Nella specie, al lavoratore - capo reparto di esercizio commerciale - la corte territoriale, sebbene la disciplina legale e contrattuale collettiva escludessero un limite orario della prestazione, aveva riconosciuto il compenso per lavoro straordinario in ragione dell’attribuzione da parte del datore di un compenso per straordinario forfetizzato, circostanza che, invece, era idonea, di per sé, solo ad attestare l’esistenza di determinati trattamenti più favorevoli al lavoratore proprio in conseguenza degli svantaggi derivanti dalla suddetta esclusione Sez. L, Sentenza n. 21253 del 29/11/2012, Rv. 624714 - 01 . Il regolamento emesso dall’ente il 4 novembre 2011 pertanto non può ritenersi fonte dell’obbligo dell’orario di lavoro normale del ricorrente, ma solo ricognitivo dell’obbligo stesso, già presente nel CCNL e del resto adempiuto dal ricorrente con la timbratura del cartellino anche attraverso lo stratagemma della timbratura tramite M.D. . 5. Del tutto generica ed in fatto risulta, poi, la contestazione fattuale della condotta. Dalle due decisioni di merito doppia conforme emerge che M. marcava abitualmente il cartellino dell’A. e generalmente subito dopo l’ingresso si allontanava senza smarcare e rimarcare il cartellino . A. entrava nella sede di lavoro molto tempo dopo la timbratura del cartellino da parte del coimputato M. . Inoltre i fatti sono documentati dall’attività di controllo e videosorveglianza con tre telecamere predisposte per l’occasione della P.G. che per molto tempo ha monitorato costantemente l’assenza dalla sede del ricorrente, che si faceva timbrare il cartellino dal coimputato. Le assenze indicate dal ricorrente per interventi al di fuori della sede di lavoro sono state analizzate dalla sentenza di primo grado, con motivazione adeguata, non contraddittoria e priva di manifeste illogicità, richiamata dalla sentenza della Corte di appello, rilevando come ferma restando la assoluta genericità in ordine alle date, non consentono di giustificare la regolare timbratura del cartellino del predetto imputato da parte del M. , tutte le mattine, in orario in cui l’A. non avrebbe potuto effettuare i controlli o gli interventi in ordine ai quali i testi hanno riferito e che sarebbero al più rilevanti in ordine ad alcuni episodi e sicuramente non coprirebbero tutti i periodi in relazione ai quali è stata accertata l’assenza dell’imputato dal servizio, pur risultando egli presente dalla marcatura del cartellino elettronico . Il ricorrente non si confronta con la motivazione suddetta, ma reitera i motivi dell’appello in modo generico e con considerazioni di fatto. Nessun rilievo di assenza del dolo può, infine, conseguire dal regolamento in oggetto, alla luce della condotta riscontrata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art. 616 c.p.p P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.