L’ente proprietario della strada è responsabile in caso di urto contro un albero posto sul confine

Spetta all’ente proprietario della strada, nel caso in esame la Provincia di Taranto, garantire la sicurezza della strada ed esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 10850/19, depositata il 12 marzo. Il caso. La Corte d’Appello dichiarava la penale responsabilità dell’imputata condannandola alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura del 25%. In Particolare il conducente di un’autovettura moriva a seguito della collisione con un albero di alto fusto posto nella proprietà dell’imputata e collocato a 2,1 metri dal confine stradale. All’imputata veniva rimproverato di non aver rimosso l’albero, posto che gli alberi ad alto fusto devono essere a distanza non inferiore a 6 metri dal confine della strada. Avverso tale decisione, quest’ultima ricorre per cassazione. La responsabilità. Occorre innanzitutto ribadire che è onere dell’ente proprietario della strada, in questo caso la Provincia di Taranto, garantire la sicurezza della strada ed esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo. Ora, nel caso in esame, risulta che tale ente non ha mai ordinato all’imputata di rimuovere l’albero. Infatti, l’imputata non era tenuta a rimuovere l’albero in questione e neanche a proteggerlo con apposite strutture poiché ciò è previsto per l’ente proprietario della strada, ossia la Provincia. La Corte d’Appello dunque ha errato ad ascrivere all’imputata di essere titolare di posizione di garanzia e di non aver rimosso il predetto albero, ritenendo esistente una prescrizione che imponeva a questa di rimuoverlo. Per tali ragioni la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 15 gennaio – 12 marzo 2019, n. 10850 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in riforma della pronuncia emessa nei confronti di S.A. dal Tribunale di Taranto, con la quale questa era stato mandata assolta dal reato di omicidio colposo commesso in danno di Z.D. il omissis , con la formula perché il fatto non costituisce reato, ha dichiarato la penale responsabilità dell’imputata e l’ha condannata alla pena ritenuta equa nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile nella misura del 25%, disponendo altresì la sospensione della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, lo Z. aveva trovato la morte a seguito della collisione dell’autovettura che egli conduceva, alla velocità di circa 70 km/h, lungo la con un albero di alto fusto posto nella proprietà della S. e collocato a 2,1 metri dal confine stradale. Alla S. , in qualità di proprietario dell’albero e quindi quale titolare di posizione di garanzia, si è rimproverato di non avere rimosso il predetto albero, essendo prescritto che gli alberi ad alto fusto siano a distanza non inferiore a sei metri dal confine della strada. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’imputata a mezzo del difensore di fiducia, avv. Cataldo Picardi. 2.1. Con un primo motivo deduce il vizio della motivazione sia in relazione alla ritenuta posizione di garanzia in capo alla S. , mentre questa sussiste unicamente in capo alla Provincia di Taranto, sia in ordine alla inesigibilità del rispetto degli obblighi posti dall’art. 16 C.d.S., sia, infine, in merito alla effettiva rimproverabilità della condotta della S. , poiché la sentenza impugnata non presenta un apparato argomentativo sufficiente a riformare la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado. Per il primo profilo l’esponente assume che l’art. 16 C.d.S., lett. a e b pone in capo all’ente proprietario della strada l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e di controllare l’efficienza delle strade e delle relative pertinenze tra l’altro, provvedendo a segnalare agli organi di polizia le violazioni alle disposizioni di legge e alle prescrizioni contenute in autorizzazioni e concessioni. L’ente Provincia di Taranto era tenuto a garantire la sicurezza della strada e ad esercitare il controllo allo scopo di neutralizzare eventuali fonti di pericolo. Esso non ha mai ordinato all’imputata di rimuovere eventuali ostacoli. Da tale premessa l’esponente deduce altresì l’inesigibilità dell’adempimento da parte dell’imputata dell’obbligo di garantire la sicurezza della strada. Per il terzo profilo, l’esponente assume che l’imputata difettava delle specifiche conoscenze tecniche necessarie a prefigurarsi che l’albero in questione costituiva pericolo per gli utenti della strada anche perché esso sorge a 46,60 metri dal centro della curva ed è posto sulla direttrice della tangente della curva. Anche dalla deposizione della teste B. emerge che il potenziale pericolo rappresentato dall’albero non era immediatamente percepibile dal quisque de populo. In realtà l’albero in parola, in quanto secolare, andava protetto con un guardrail e ciò non poteva essere fatto dalla S. . Con un secondo motivo l’esponente assume che la Corte di Appello ha omesso di rilevare l’estinzione del reato, determinatasi per effetto del decorso del termine di prescrizione già prima della pronuncia della sentenza di secondo grado. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito precisati. 3.1. In via preliminare, per la natura pregiudiziale del tema, va reso esplicito che il reato non è prescritto perché si tratta di fatto che viene descritto come commesso con violazione di norme sulla circolazione stradale opera quindi il raddoppio del termine di prescrizione, secondo la previsione dell’art. 589 c.p., comma 6, introdotta dalla L. n. 251 del 2005, e come vigente all’epoca dei fatti ovvero quella non ancora modificata dalla L. n. 41 del 2016, introduttiva del delitto di omicidio stradale . In ragione di tale regola il termine massimo di prescrizione è di diciassette anni e sei mesi, senza considerare eventuali sue sospensioni. 3.2. Come si è già esposto nella superiore parte narrativa, la Corte di Appello ha ascritto alla S. , proprietaria dell’albero contro il quale andò ad impattare l’autovettura condotta dallo Z. , di essere titolare di posizione di garanzia e di non avere rimosso il predetto albero, ritenendo che esista una prescrizione di legge in ragione della quale alla S. si imponeva di rimuovere l’albero perché di alto fusto e posto a distanza inferiore a sei metri dal confine della strada. La corte distrettuale ha tratto tale precetto dall’art. 16 C.d.S., comma 1, lett. c , che fa divieto ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Divieto meglio particolareggiato dall’art. 26 reg. esec. C.d.S., che al comma 6 prevede che La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m . L’assunto è tuttavia errato. L’analisi delle disposizioni testé richiamate convince che la prescrizione contenuta nell’art. 16, come d’altronde quella di cui all’art. 26, comma 6, non si indirizza anche agli impianti già eseguiti, imponendo di intervenire sulla situazione esistente al tempo dell’entrata in vigore della norma. Il principio di legalità impone una lettura della disposizione che, pur tenendo conto della possibilità dell’interpretazione estensiva, conduce ad escludere che essa si riferisca ad impianti già eseguiti. Ne deriva che da tale disposizione non può ricavarsi un obbligo di rimozione degli alberi già in situ. Argomenti a contrario non si deducono dal dettato dell’art. 26, comma 9, che il comma 6 non menziona Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8, non si applicano alle opere e colture preesistenti . Infatti, la ragione di tale omissione non sta nella volontà del legislatore di introdurre un obbligo di rimozione degli alberi già esistenti collocati nella fascia di rispetto sta piuttosto nel fatto che il comma 6, è di per sé inapplicabile alle situazioni già in essere, contemplando unicamente azioni future. Argomenti a favore della tesi qui sostenuta, per contro, si ricavano dall’art. 29 C.d.S., che indica quali attività di manutenzione debbano essere eseguite dai proprietari di siepi e di piantagioni prossime alle strade. Nel medesimo senso si è espressa Cass. civ., Sez. 3, n. 27939, ud. del 26/09/2005, dep.19/12/2005, Posocco ed altri, per la quale l’art. 26, comma 3 sic ha riguardo all’impianto di nuovi alberi, senza disporre l’abbattimento di alberi preesistenti a distanza non regolamentare. Va quindi espresso dissenso verso la genericità dell’affermazione - peraltro non argomentata rispetto ai profili qui considerati - contenuta nella sentenza Sez. 4, n. 17601 del 15/04/2010 - dep. 07/05/2010, Bruni, Rv. 247339, secondo la quale l’art. 26, n. 6, prevede che gli alberi non possano trovarsi a meno di sei metri dal confine stradale . Nel caso di specie l’albero è stato certamente impiantato prima del 1992 perché si afferma nelle decisioni di merito che si tratta di albero secolare. La Corte di Appello ha quindi erroneamente individuato in capo alla S. l’obbligo di rimuovere l’albero in parola. 3.3. La Corte di Appello ha fatto riferimento anche all’obbligo di proteggere l’albero con un guardrail, richiamando il D.M. n. 223 del 1992, art. 3, mentre non ha inteso fare leva sulla previsione dell’art. 69 dell’allegato F, L. n. 2248 del 1869, pure richiamato dalla contestazione correttamente, essendo esso superato dalle norme del codice della strada . In effetti l’art. 3 dell’Allegato 1 - ISTRUZIONI TECNICHE SULLA PROGETTAZIONE, OMOLOGAZIONE ED IMPIEGO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - individua le zone da proteggere ricomprendendovi gli ostacoli fissi, laterali o centrali isolati, quali pile di ponti, fabbricati tralicci di elettrodotti, portali della segnaletica, ovvero alberature ecc, entro una fascia di 5,00 m dal ciglio esterno della carreggiata . Pur prescindendo dalla differenza che corre tra il singolo albero e l’alberatura, ovvero la piantagione di alberi, è palese che l’obbligo di protezione è posto a carico dell’ente proprietario della strada e non certo del proprietario del fondo contiguo alla sede stradale. In conclusione, la S. non era tenuta a rimuovere l’albero in questione, ma neppure a proteggerlo secondo quanto risulta invece previsto per l’ente proprietario della strada nella specie, la Provincia di Taranto . 3.4. Da quanto sin qui esposto consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché la S. non ha commesso il fatto. Da ciò deriva anche l’assorbimento dei restanti motivi elevati con il ricorso, a partire dalla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non aver commesso il fatto.