Droga spacciata in strada: l’organizzazione rudimentale non rende il fatto meno grave

Confermata la condanna per due uomini beccati a cedere sulla pubblica via hashish e marijuana. Respinta la linea difensiva, finalizzata a ridimensionare la condotta sottoposta all’esame dei giudici. Decisivi diversi elementi, tra cui l’intensità e le modalità delle condotte di cessione, l’esistenza di un circuito organizzato per diffondere la droga e, infine, la diversificazione dei quantitativi e della qualità delle sostanze spacciate.

Significativo lo spaccio di droga – hashish e marijuana –, nonostante una organizzazione rudimentale. Legittima perciò la condanna delle due persone beccate a smerciare lo stupefacente in strada. Impossibile, osservano i giudici, parlare di fatto di lieve entità” Cassazione, sentenza n 10895/2019, Sezione Sesta Penale, depositata il 12 marzo . Dettagli. Scenario della vicenda è la provincia di Napoli. Lì due uomini vengono beccati a vendere droga – hashish e marijuana – in strada. Inevitabile il processo e, a fronte del materiale probatorio a disposizione, logica la condanna, sancita in Tribunale e confermata in Appello. A essere messa in discussione dai difensori è la valutazione della condotta. Su questo punto è centrato il ricorso in Cassazione, ricorso finalizzato a vedere riconosciuta la lieve entità del fatto . Questa obiezione non convince però i magistrati del ‘Palazzaccio’, i quali rendono definitiva la condanna dei due uomini sotto processo. Rilevante, innanzitutto, è l’attitudine della sostanza stupefacente da loro venduta a produrre un effetto drogante . Ma, allargando l’orizzonte, i Giudici sottolineano anche il peso riconosciuto ad altri importanti dettagli, cioè il fatto che lo spaccio era continuativo, anche se era caratterizzato da una organizzazione rudimentale e poi l’intensità e le modalità delle condotte di cessione – attuate sulla pubblica via – l’esistenza di un circuito organizzato per diffondere la droga la diversificazione dei quantitativi e della qualità delle sostanze spacciate .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 8 novembre 2018 – 12 marzo 2019, n. 10895 Presidente Paoloni – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 5995 dell'8/06/2017, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della condanna inflitta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, a Ma. Sa. e a An. Ja. ex artt. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 30, per avere ceduto hashish e marijuana, ha ridotto le pene. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Sa. si chiede l'annullamento della sentenza per a vizio della motivazione nella mancata qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990, fondata esclusivamente sulla diversità delle sostanze stupefacenti cedute b vizio di motivazione nel disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi a aderire alla valutazione del Giudice di primo grado fondata sul non emergere di dati favorevoli alla loro concessione c erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., fondata sul mero rilievo della recidiva senza valutare la sussistenza di una accresciuta pericolosità dell'imputato. 3. Nel ricorso presentato dal difensore di Ja. si chiede annullarsi la sentenza deducendo a manifesta illogicità della motivazione circa la mancata assunzione di una perizia tossicologica per accertare il principio attivo delta thc, rilevante per qualificazione del fatto ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 b violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere l'applicazione dell'art. 75, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 solo sulla base del carattere organizzato dell'attività di spaccio c mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trascurando il comportamento processuale dell'imputato, la sua incensuratezza e l'assenza di carichi pendenti. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso di Sa. e i primi due motivi del ricorso di Ja. possono essere trattati unitariamente e risultano infondati. 1.1 Soltanto condotte afferenti a quantità di sostanze stupefacenti talmente minime da non poter modificare, neppure in maniera trascurabile, l'assetto neuropsichico dell'utilizzatore escludono la configurabilità del reato art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 Sez. 4, n. 4324 del 27/10/2015, dep. 2016, Rv. 265976 Sez. 6, n. 8393 del 22/01/2013, Rv. 254857 Sez. 3, n. 47670 del 09/10/2014, Rv. 261160 . Nel caso in esame, i ricorrenti non contestano l'attitudine a produrre un effetto drogante della sostanza stupefacente ma solo che, stante il mancato concreto accertamento del principio attivo, il fatto possa qualificarsi come di non lieve entità. Pertanto, correttamente la Corte di appello ha considerato sufficiente che le sostanze sequestrate siano state sottoposte a narcotest e che alla luce della certa condotta di cessione non è rilevante esaminare se vi sia stato superamento o meno del quantitativo massimo detenibile per uso personale pag. 3 . Posto questo, deve ribadirsi che nel caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non costituisce ragione sufficiente per escludere il fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, se le peculiarità del caso concreto indicano una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore Sez. 3, n. 31378 del 08/03/2018, Rv. 273507 Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Rv. 269457 rimane, comunque, condotta indicativa della capacità dell'agente di procurarsi sostanze tra loro eterogenee e, per ciò stesso, di rifornire assuntori di stupefacenti di diversa natura Sez. 4, n. 6624 del 15/12/2016, dep. 2017, Rv. 269130 Sez. 3, n. 26205 del 5/06/2015, Rv. 264065 Sez. 3, n. 47671 del 9/10/2014, Rv. 261161 . Ma la Corte ha adeguatamente motivato il disconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 con una valutazione complessiva delle condotte, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Rv. 271959 , osservando che lo spaccio era continuativo anche se era caratterizzato da una organizzazione rudimentale e richiamando le valutazioni espresse dal Giudice di primo grado circa l'intensità e le modalità delle condotte di cessione - attuate sulla pubblica via - l'esistenza di un circuito organizzato per diffondere la droga, la diversificazione dei quantitativi e della qualità delle sostanze spacciate tutte condizioni la cui sussistenza non è contestata nei ricorsi. 1.2. Il secondo motivo del ricorso di Sa. e il terzo motivo del ricorso di Ja. possono essere trattati unitariamente e risultano infondati perché, mentre non vi sono specificate le ragioni per i quali agli imputati avrebbero dovuto essere concesse le circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha idoneamente chiarito le ragioni del suo diniego ribadendo la valutazione del Giudice di primo grado che è fondata pag.7 sul non emergere di elementi di valutazione favorevoli al riconoscimento delle circostanze attenuanti non tralasciando, peraltro, di rimarcare che Sa. è gravato da recidiva specifica infraquinquennale . 1.3. Il terzo motivo di ricorso di Sa. è infondato. L'onere di motivare l'applicazione della recidiva facoltativa contestata può essere adempiuto anche implicitamente Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv.272803 e la sentenza impugnata, nel dare atto di un precedente penale specifico, ha espressamente applicato p. 4 la recidiva reiterata specifica infraquinquennale anche sotto diverse generalità nel contesto di una motivazione della sentenza che, come già il Giudice di primo grado, evidenzia p. 3 l'inserimento degli imputati in un circuito organizzato con pericolo di diffusività della condotta di illecito traffico e con quantitativi tali da giustificare guadagni tutt'altro che limitati . 2. Dal rigetto del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.