Con un gesto fulmineo ruba il portafoglio dalla borsetta rimasta aperta: è furto con destrezza

Una signora mentre si allaccia le scarpe lascia la borsetta aperta e l’individuo sedutole accanto, tramite un'abile manovra, le ruba il portafoglio. Manovra talmente abile che, secondo gli Ermellini, fa scattare l’aggravante della destrezza poiché è in grado di eludere la sorveglianza della signora sul bene.

Così il Supremo Collegio con la sentenza n. 8433/19, depositata il 26 febbraio. Il furto. Una signora lasciava accanto a sé la borsetta aperta e, mentre si allacciava le scarpe, veniva derubata l’individuo che poco prima le si era seduto accanto, attraverso un gesto fulmineo inseriva la mano nella borsa e le rubava il portafoglio. Vicenda che giungeva all’attenzione del Tribunale di Taranto che condannava l’imputato per il reato di furto aggravato dalla destrezza per aver sfruttato un momento di distrazione della signora. L’imputato ricorre in Cassazione dolendosi dell’applicazione dell’aggravante al reato a lui contestato. Secondo il ricorrente, il fatto di essersi approfittato durante un momento di distrazione della vittima non potrebbe confluire nella definizione di destrezza”. La distrazione. In riferimento al delitto di furto, gli Ermellini precisano che la circostanza aggravante della destrezza sussiste allorquando l’agente, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui , abbia realizzato una condotta caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res . Di conseguenza non è sufficiente che, ai fini della configurabilità dell’aggravante, l’agente si approfitti limitatamente di una spontanea distrazione o di un momentaneo allontanamento del detentore. Nella specie, l’imputato aveva agito mentre la vittima si stava allacciando le scarpe, distrazione che non aveva provocato lui stesso situazione che, in base a quanto detto, è di per sè inidonea a integrare la destrezza prevista dall’art. 625, comma 1, n. 4, c.p. . Il gesto fulmineo. In relazione alla modalità attraverso cui è avvenuto il furto, la S.C. ricorda che sussiste l’aggravante della destrezza laddove la sottrazione del bene altrui avvenga tramite una condotta talmente abile che, in rapporto con le modalità di tempo, esecuzione e luogo, sia in grado di eludere la vigilanza dell’uomo medio . Nella fattispecie in esame, il gesto fulminio con cui l’imputato ha sottratto il portafoglio rappresenta un’azione abile e idonea per eludere la sorveglianza della signora sulla bene. In conclusione, la S.C. rigetta il ricorso osservando che la sentenza gravata non rappresenta alcuna illogicità poiché ha comunque confermato la sussistenza e la configurabilità dell’aggravante della destrezza.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 gennaio– 26 febbraio 2019, n. 8433 Presidente Zaza - Relatore Romano Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 giugno 2017 il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Taranto ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ad S.A. la pena di anno uno di reclusione e Euro 400,00 di multa per il reato di furto aggravato dalla destrezza e per il reato di cui al D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuazione tra i reati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso S.A. , a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, per avere il giudice ritenuto sussistente l’aggravante della destrezza. Nello specifico, si duole dell’applicazione dell’aggravante al delitto di furto a lui contestato, in quanto sarebbe stata erroneamente qualificata quale aggravante della destrezza l’essersi egli approfittato di un momento di distrazione della vittima senza che egli avesse posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore del bene per la sussistenza dell’aggravante non era sufficiente il mero approfittamento dell’altrui disattenzione, ma occorreva che questa fosse stata da lui provocata. 2.2 Con il secondo motivo egli lamenta carenza di motivazione in ordine alla qualificazione della aggravante della destrezza, poiché egli aveva motivato in ordine alla sussistenza dell’aggravante facendo esclusivo riferimento all’approfittamento dell’altrui disattenzione, senza specificare come egli avrebbe provocato la disattenzione stessa e senza spiegare se egli avesse posto in essere, prima o dopo l’impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore del bene. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di patteggiamento, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione del fatto contenuta in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 26415301 Sez. 6, n. 45688 del 20/11/2008, Bastea, Rv. 24166601 sez. 4, n. 10692 del 11/3/2010, Hernandez, Rv. 246394 sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865 . Il controllo del giudice sulla corretta qualificazione giuridica del fatto è rivolto soprattutto ad evitare che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati. Tuttavia, tenuto conto della natura del patteggiamento e dello scopo del controllo dianzi evidenziato, l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch’essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità. 3. In tema di furto, Le Sezioni Unite hanno affermato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 27008801 . 4. Nel caso di specie la aggravante della destrezza è stata contestata all’imputato per aver commesso il furto del portafogli custodito nella borsa lasciata aperta dalla persona offesa sedendosi accanto e approfittando di un attimo di distrazione di quest’ultima, impegnata ad allacciarsi le scarpe, con un gesto fulmineo . L’avere l’imputato approfittato della disattenzione della vittima, da lui non provocata, è circostanza inidonea ad integrare la destrezza prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, sulla base del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi in relazione all’avere l’imputato operato la sottrazione del bene con un gesto fulmineo poiché trattasi di azione connotata da particolare abilità ed idonea ad eludere la sorveglianza del detentore sulla cosa mobile. Proprio questa Sezione ha recentemente affermato che la circostanza aggravante della destrezza sussiste nel caso in cui la condotta sia consistita nel furto tentato di oggetti e valori custoditi in una borsa con inserimento celere della mano all’interno della borsa, mentre la parte offesa era distratta dall’acquisto di prodotti farmaceutici, in quanto anche in questo caso l’azione posta in essere dall’agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenta idonea a eludere la vigilanza dell’uomo medio Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S, Rv. 27401801 vedi anche Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017 - dep. 2018, Miele e altro, Rv. 272688 . 5. Nel caso di specie il giudice, pur affermando che l’avere imputato approfittato di un momento di disattenzione della persona offesa integra la destrezza prevista dall’art. 625 c.p., comma 1, n. 4, ha comunque dato atto nella motivazione della sentenza che dagli atti emerge che l’odierno imputato ha sottratto con un gesto fulmineo il portafogli dalla borsa della persona offesa e quindi ha sostanzialmente confermato la sussistenza e la configurabilità dell’aggravante della destrezza, cosicché la sentenza non risulta viziata da difetto di motivazione sul punto. 6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.