Guida in stato di ebbrezza: il fatto particolarmente lieve esclude la confisca del veicolo

Vittoria per un ciclista che può avere indietro la bici con cui aveva girovagato in preda ai fumi dell’alcool. Per i giudici è evidente che non ci si trova di fronte a una sentenza di condanna azzerata perciò l’originaria confisca.

Beccato a guidare in stato di ebbrezza, ma ritenuto non punibile” per particolare tenuità del fatto”. Quest’ultimo rilevante dettaglio permette di escludere la confisca del mezzo di trasporto Cassazione, sentenza n. 7526/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Ebbrezza. A finire sotto accusa non è però un automobilista, bensì un ciclista, sorpreso ad andare a spasso con la propria bici ma in condizioni psico-fisiche discutibili a causa dell’assunzione di bevande alcoliche. Per i Giudici del Tribunale il comportamento tenuto dall’uomo in strada è sufficiente per arrivare a una condanna per guida in stato di ebbrezza . Di parere diverso i Giudici della Corte d’Appello, i quali ridimensionano l’episodio, e ritengono il ciclista non punibile per particolare tenuità del fatto . E consequenziale, per i Giudici di secondo grado, è la restituzione al ciclista del velocipede utilizzato per commettere il reato . Confisca. Proprio la bici è l’elemento centrale del ricorso proposto in Cassazione dalla Procura. A essere contestata è la decisione dei Giudici d’Appello di restituire il mezzo di trasporto al ciclista. Secondo la Procura, una volta constatato il reato di guida in stato di ebbrezza , è inevitabile la confisca del velocipede . Questa visione viene respinta dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali sottolineano il dato relativo alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto , aggiungendo poi che per la confisca del mezzo è necessaria una pronuncia di condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti . Invece, laddove, come in questa vicenda, ci si trovi di fronte a un fatto valutato di particolare tenuità , è logico escludere una sentenza di condanna . E di conseguenza è legittimo non applicare la confisca del veicolo .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2018 – 19 febbraio 2019, n. 7526 Presidente Fumu - Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Brescia condannava Ga. Gi. alla pena ritenuta equa per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica [art. 186, co. 2 lett. e C.d.s.]. La sentenza è stata riformata dalla Corte di Appello di Brescia, la quale ha ritenuto che l'imputato fosse non punibile per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. ed ha disposto la restituzione al Ga. del velocipede utilizzato per commettere il reato. 2. Avverso tale decisione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia propone ricorso per cassazione. Con il ricorso deduce l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 C.d.S., in quanto il Giudice avrebbe dovuto disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del velocipede condotto dall'imputato al momento del fatto, siccome in proprietà del medesimo, chiedendo l'annullamento della sentenza in parte qua con i conseguenti provvedimenti. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 3.1. Nel caso di sentenza di condanna o di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c Cod. str., il giudice ha l'obbligo di disporre la confisca del veicolo condotto dal trasgressore quale sanzione amministrativa accessoria , giusta il testo dell'articolo 224 ter Cod. str., che ha così qualificato una misura che in precedenza era da considerare una sanzione penale accessoria , in forza di quanto statuito dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni unite della cassazione, rispettivamente nelle sentenze 4 giugno 2010 n. 196 e 25 febbraio 2010, Proc. Rep. Trib. Pordenone in proc. Caligo . Per l'effetto, in tali casi, il giudice deve disporre la confisca e la sentenza, a cura del cancelliere, viene trasmessa in copia al prefetto competente articolo 224 ter, comma 2, del codice della strada , salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato senza che rilevi che il veicolo oggetto dalla confisca non sia stato sottoposto a sequestro preventivo. La disposizione non contempla la confisca nei casi in cui l'imputato riporti una pronuncia diversa da quelle appena menzionate. Si pone quindi il tema della confiscabilità del veicolo nel caso in cui l'imputato venga ritenuto non punibile per la particolare tenuità del fatto. L'osservanza del principio di legalità impone di ritenere che la confisca non sia ammessa. Questa Corte ha già statuito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sussiste il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida atteso che l'applicazione della causa di non punibilità presuppone l'accertamento del fatto cui consegue, ai sensi dell'art. 186 cod. strada, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria Sez. 4, n. 44132 del 09/09/2015 - dep. 02/11/2015, Longoni, Rv. 264830 . Appare rilevante in questa sede la diversità dei presupposti a mente dell'art. 186, co. 2 lett. b e c all'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. E' quindi necessario, ma anche sufficiente, l'accertamento del fatto. Diversamente, per la confisca l'art. 186, co. 2 lett. c richiede una pronuncia di condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di occuparsi della relazione tra confisca e 131-bis cod. pen. in tema di armi. Ha affermato che la misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017 - dep. 30/11/2017, P.M. in proc. Loukili, Rv. 272085 . Tale principio fonda, del tutto correttamente, sulla previsione dell'art. 6 della legge n. 152/1975, secondo il quale Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi . Poiché l'art. 240, co. 2 cod. pen. dispone anche che è sempre disposta la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna, ben si coglie che la ammissibilità della confisca delle armi trova una specifica base legale. Non altrettanto può dirsi per la confisca del veicolo nel caso di guida in stato di ebbrezza, quando il fatto sia valutato di particolare tenuità, non essendo revocabile in dubbio che non si è in presenza di una sentenza di condanna o a questa assimilabile. P.Q.M. Rigetta il ricorso.