Colpisce un cagnolino con un calcio: condannato

A inchiodare l’uomo è il racconto fatto dalla donna che portava a spasso il quadrupede. Evidente per i Giudici l’assurda crudeltà da lui manifestata nei confronti del cane. Inequivocabili anche le lesioni riportate dall’animale.

Raptus di follia in strada un uomo aggredisce un cagnolino – un ‘jack russell’ – di nome Achille, colpendolo con un violento calcio e facendolo sbattere contro un muro. Inevitabile la condanna per il reato di maltrattamento di animali” Cassazione, sentenza n. 6728/2019, Sezione Terza Penale, depositata il 12 febbraio . Lesioni. Ricostruito il brutto episodio, emerge in modo chiaro l’assurdo comportamento tenuto dall’uomo, che ha improvvisamente aggredito con violenza un cagnolino che era portato a spasso da una donna. A rendere più grave la posizione dell’uomo, poi, non solo la dinamica dei fatti, ossia il calcio violento al cagnolino – un ‘jack russell’ di nome Achille –, finito contro un muro, ma anche le lesioni riportate dall’animale nella zona toracica e giudicate guaribili in sette giorni . A inchiodare l’uomo è però soprattutto il racconto fatto dalla donna che portava a spasso Achille, e che, peraltro, non era neanche persona offesa , essendo il cagnolino non suo ma di proprietà di una coppia. Così, per i giudici, prima in Tribunale, poi in Appello e ora in Cassazione, non vi sono dubbi sulla crudeltà compiuta dall’uomo, che per questo viene condannato in quanto colpevole di maltrattamento di animali .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 gennaio – 12 febbraio 2019, n. 6728 Presidente Ramacci – Relatore Corbetta Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Firenze confermava la decisione del tribunale di Pistoia, che aveva condannato Gi. To. alla pena giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 544 ter cod. pen. perché, per crudeltà e comunque senza necessità, colpendolo con violento calcio e facendolo sbattere contro un muro, cagionava al cane jack russel di nome Ac.e, di proprietà di Si. Zi. e di Fe. Be., lesioni personali nella zona toracica, giudicate guaribili in sette giorni. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e e b in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per carenza di motivazione, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà e travisamento delle prove testimoniali assunte, con riferimento ai testi Ol. Pa. ed Eg. Le Deduce il ricorrente che la Corte territoriale sarebbe incorsa in travisamento della prova, laddove ha fatto leva sulla repentinità e silenziosità dell'azione per giustificare la circostanza che tre testi presenti sul luogo teatro del fatto non si siano accorti dell'accaduto, circostanza che sarebbe in contrasto con le condizioni del cagnolino, che, a diverse ore dal fatto, era ancora dolorante e aveva difficoltà di deambulazione, sintomi, questi, che a fortiori avrebbero dovuto essere presenti nell'immediatezza dell'accaduto e che non sarebbero sfuggiti ai testi di qui, secondo il ricorrente, il vizio lamentato di travisamento della prova. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché fattuale, in quanto le censure sono dirette a una rivalutazione del compendio probatorio che è stato valutato in maniera non manifestamente illogica dai giudici di merito. 2. Va, infatti, ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247 . Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte, in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e , cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074 . In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti, né all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile a l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato b l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542 Sez. 2, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760 . Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell'art. 606, comma 1, lett. e cod. proc. pen., come modificato dalla I. 20 febbraio 2006 n. 46, che, invero, non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, la quale che rimane giudice della motivazione, e non del fatto la stessa, pertanto, non può procedere a una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero a una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, l'aver introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli atti del processo costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto travisamento della prova , che è quel vizio in forza del quale il giudice di legittimità, lungi dal procedere a una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove , prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione. In altri termini, vi è travisamento della prova quando il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste, o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 Sez. 5, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168 . Fermo però restando - occorre ancora ribadirlo - che non spetta comunque a questa Corte rivalutare il modo con cui lo specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito in questi termini, tra le molte, Sez. 3, n. 5478 del 05/12/2013, Ferraris, Rv. 258693 Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/2/2013, Maggio, Rv. 255087 . 3. Alla luce di tali premesse, il motivo di ricorso è inammissibile perché, sebbene formalmente deduca un travisamento della prova, in realtà contesta la motivazione nella parte in cui ha valutato l'intero compendio probatorio. Invero, la Corte territoriale, con apprezzamento fattuale logicamente argomentato, ha desunto la prova della penale responsabilità dell'imputato dalle dichiarazioni di Ri. Ze. che stava conducendo il cane a passeggio, quando questo fu inopinatamente aggredito dall'imputato le dichiarazioni della teste, peraltro nemmeno persona offesa, sono state stimate pienamente attendibili, non essendo emerso né un interesse personale, né motivi di risentimento o rancore nei confronti dell'imputato, che la donna nemmeno conosceva, ed essendo confermate dalla certificazione sanitaria in atti. Sul punto, peraltro, il ricorrente è silente, non avanzando alcuna censura nei confronti dell'attendibilità della teste, le cui dichiarazioni sono state poste a fondamento del giudizio di condanna. La Corte territoriale, inoltre, ha spiegato in maniera non manifestamente illogica la circostanza che le persone presenti sul luogo teatro del fatto non si siano accorte dell'accaduto, doglianza riproposta in questa sede, correttamente osservando che a il teste Pa., per sua stessa ammissione, era rivolto dal lato opposto rispetto a quello in cui ebbe a verificarsi il fatto b gli altri due testi classe, rispettivamente, 1925 e 1927, uno dei quali - il Le. -con evidenti patologie uditive erano comunque distanti dieci-venti metri dal luogo dell'accaduto ed erano per di più seduti, sicché, stante anche la repentinità dell'azione, era ben possibile che costoro non si fossero accorti di nulla. Si tratta di una motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, quindi, supera il vaglio di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.