Il conducente è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché prevedibile

L’utente della strada, ribadisce la Suprema Corte di Cassazione, è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, a patto che tale comportamento rientri nel limite della prevedibilità. Ad esempio, in prossimità di un incrocio, il conducente di un veicolo deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 3214/19, depositata il 23 gennaio. Il caso. La Corte d’Appello confermava la condanna, resa in primo grado, nei confronti dell’imputato, quale responsabile del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, rideterminando la pena e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. L’imputato ricorre per cassazione osservando che la Corte territoriale non aveva analizzato la censura relativa allo stato dei luoghi che avevano determinato una situazione imprevedibile e inevitabile, insieme al comportamento imprudente del motociclista che l’imputato stesso, alla guida di un’autovettura aveva scaraventato a terra in prossimità di un incrocio. La responsabilità del conducente. È stato più volte affermato da questa Corte che l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità ed inoltre il conducente di un veicolo, nell’impegnare un incrocio, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere al crocevia, posto che tale atteggiamento rientra nella normale prevedibilità. Pertanto, anche nel caso di specie, l’imputato, alla guida della vettura avrebbe dovuto considerare la velocità del motociclista che sopraggiungeva all’incrocio, non potendo fare affidamento” sul fatto che la velocità stessa fosse particolarmente moderata e consentisse l’arresto della marcia. Per tali ragioni, il ricorso viene dichiarato dagli Ermellini inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 9 – 23 gennaio 2019, numero 3214 Presidente Piccialli – Relatore Menichetti Ritenuto in fatto 1. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza in data 19 giugno 2017, confermava la condanna resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di T.L. , quale responsabile del reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, operando una riduzione della pena rispetto a quella irrogata in prime cure, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, e ferme le statuizioni civili. 2. Secondo la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, il T. , percorrendo alla guida della sua auto Fiat Punto la in direzione omissis , dopo aver sorpassato la vettura Renault Modus di M.O. , aveva svoltato a sinistra, mentre sopraggiungeva dal senso opposto, a forte velocità, il ciclomotore Honda SH 125 condotto da S.A. , il quale, non avvedendosi dell’autovettura che aveva già impegnato l’incrocio, aveva inutilmente tentato di sterzare a sinistra, andando ad impattare prima, con estrema violenza, contro la fiancata destra della Punto, per essere poi ribaltato a causa dell’urto, mentre la moto continuava la sua corsa finendo contro la Modus. Il motociclista, ricoverato con prognosi riservata in conseguenza del politraumatismo subito, era deceduto per le gravi lesioni riportate. Nel determinare la dinamica degli accadimenti, la Corte di Appello, richiamando l’istruttoria svolta dal giudice di prime cure, ha valorizzato la deposizione del testimone oculare M.O. , l’entità e la conformazione dei danni all’autovettura Punto, le conclusioni del consulente d’ufficio del P.M. ed i rilievi effettuati dagli inquirenti. Ha quindi concluso nel senso di una condotta imprudente dell’automobilista, che aveva svoltato a sinistra dopo un sorpasso, impegnando con largo anticipo il centro dell’incrocio sulla corsia non di sua pertinenza e senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano dall’opposto senso di marcia, e di una concomitante condotta imprudente della vittima, che viaggiava a velocità sostenuta. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, lamentando motivazione illogica, meramente apparente o omessa, in relazione ai punti argomentativi sui quali era stato fondato l’appello e precisamente la velocità a cui viaggiavano i veicoli coinvolti il punto previsto in cui sarebbe avvenuto il sorpasso della vettura Renault Modus effettuato dal T. il corretto rispetto delle regole della circolazione stradale, da parte dell’imputato, nelle modalità della manovra di svolta a sinistra. Osserva poi il ricorrente che la Corte territoriale non aveva analizzato la censura relativa allo stato dei luoghi assenza di illuminazione stradale, assenza di segnaletica ed ampiezza incomprensibile dell’incrocio che, unitamente al comportamento imprudente dei S. , avevano determinato una situazione imprevedibile ed inevitabile, e ciò nonostante, senza alcuna correlazione con tali aspetti, aveva ricalcolato il concorso di colpa in misura del 50% ciascuno. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, atteso che avanza censure in fatto in ordine alla dinamica del sinistro, sulle quali la Corte territoriale ha fornito esaustiva e corretta motivazione, e che pertanto esulano dal vaglio di questa Corte di legittimità. 2. Appare utile ricordare in proposito che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia, quali la valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, l’accertamento delle relative responsabilità, la determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente Sez.4, numero 37838 del 1/7/2009, Rv.245294 . Sotto quest’ultimo aspetto, è stato altresì affermato che il giudice di merito, riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie al dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali, dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti Sez.4, numero 31346 del 18/6/2013, Rv.256287 . 3. La Corte di Napoli ha fatto buon governo di tali principi, poiché la sentenza impugnata ha analizzato in maniera precisa il comportamento di guida dell’imputato e della parte offesa, esponendo in particolare - per quanto interessa ai fini dell’odierno ricorso - le ragioni di affermazioni di una responsabilità concorsuale in pari misura. In particolare, richiamate le prove acquisite al processo, i giudici di appello, con ragionamento immune da manifesta illogicità, hanno condiviso la valutazione del consulente del P.M., siccome frutto di adeguata analisi tecnica, ed hanno sottolineato come il Tribunale, lungi dall’adagiarsi supinamente su tali conclusioni, le avesse fatte proprie spendendo argomentazioni corrette sotto il profilo logico e giuridico, ben spiegando perché la manovra dell’imputato dovesse ritenersi causalmente determinante rispetto all’evento in base ad oggettivi riscontri. Ed invero, tutti i punti che il ricorrente lamenta non essere stati vagliati, hanno trovato risposta nelle pronunce di merito. Già il Tribunale aveva definito pessime le condizioni di visibilità all’altezza dell’incrocio, circostanza che avrebbe dovuto indurre proprio l’imputato, che stava modificando la propria posizione con un manovra di sorpasso e poi di svolta a sinistra, a prestare massima attenzione ai veicoli che provenivano dal senso opposto di marcia e quindi egli era stato fortemente incauto nell’imboccare la via , posta sulla sinistra, impegnando totalmente o parzialmente, prima di raggiungere il centro dell’incrocio, la corsia di marcia riservata ai veicoli che viaggiavano nel senso opposto al proprio. Tale considerazione è stata ribadita dalla Corte territoriale, la quale ha rimarcato che la conformazione dello slargo caratterizzante il tratto antistante l’incrocio evidentemente percepibile dal conducente che aveva plausibilmente attivato i fari, stante l’ora serale ed il buio della strada - proprio per la sua ampiezza imponeva al guidatore, che proveniva da una manovra di sorpasso, per di più in un tratto marcato da una linea doppia continua sulla mezzeria, di percorrere la propria corsia sino al punto centrale dell’intersezione e di impegnare la manovra di svolta facendo assumere in quel preciso punto, che consentiva la maggiore visibilità ed allo stesso tempo il minore ingombro dell’altrui corsia, la posizione perpendicolare alla vettura, in previsione dell’imbocco di via . Dagli accertamenti sul posto - non contestabili in questa sede perché supportati da rigore logico e tecnico ricostruttivo - e dai danni riportati dall’auto dell’imputato, localizzati sulla fiancata destra, era invece emerso che la Punto si era diretta trasversalmente verso la parte sinistra della carreggiata, appena effettuato il sorpasso e prima di giungere allo slargo dell’incrocio, dunque occupando anticipatamente la corsia sulla quale sopraggiungeva la moto del S. , ad elevata velocità. Sviluppando tali argomenti, la Corte di Napoli ha fatto buon governo dei principi stabiliti in tema da questa Suprema Corte. Più volte si è infatti univocamente affermato che il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità Sez.4, numero 27513 del 10/5/2017, Rv.269997 Sez.4, numero 5691 del 2/2/2016, Rv.265981 , e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità Sez.4, numero 12361 del 7/2/2008, Rv.239258 Sez.4, numero 4518 del 11/12/2012, Rv.254664 . Dunque, nonostante l’imprudente condotta di guida della vittima, che viaggiava a velocità sostenuta, è immune da censure l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato di omicidio colposo aggravato, come contestato in rubrica, per aver omesso di dare la precedenza e di considerare la velocità del motociclista che sopraggiungeva, non potendo fare appunto affidamento sul fatto che la stessa fosse particolarmente moderata e consentisse l’arresto della marcia o altra manovra utile ad evitare il sinistro. Conclusivamente, appare del tutto immune da censure il giudizio di colpevolezza, al quale i giudici di merito sono pervenuti facendo corretta applicazione dei principi in tema di causalità ritenendo l’evento collegato eziologicamente alla violazione della regola cautelare imposta dal codice della strada, in relazione alle modalità attraverso le quali l’imputato aveva impegnato la corsia di pertinenza del S. nello svoltare a sinistra, in condizioni di scarsa visibilità e prima di giungere all’incrocio una corretta manovra di svolta al centro dell’incrocio avrebbe invece comportato il rallentamento dell’autovettura e l’inizio della svolta in condizioni di sicurezza, consentendo a ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro di avvedersi della presenza dell’altro, ed in particolare all’automobilista, tenuto a dare la precedenza, di percorrere indenne il tratto di competenza. I vizi di motivazioni lamentati in ricorso sono perciò assolutamente insussistenti. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di duemila Euro in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero Corte Cost., sent. numero 186/2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.