Offese all’altrui reputazione: quando una frase non può considerarsi lesiva

In tema di diffamazione spetta al giudice di legittimità considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi considerate diffamatorie.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 2682/19, depositata il 21 gennaio. La vicenda. La Corte d’Appello confermava la condanna dell’imputata per aver offeso la reputazione di una signora, definendola sciacquetta” nel corso di un programma televisivo. Avverso la sentenza l’imputata ricorre per Cassazione sostenendo che, tenuto conto del contesto, il termine utilizzato non aveva carattere offensivo. La frase lesiva dell’altrui reputazione. Per la Suprema Corte il ricorso in esame è fondato, partendo dall’assunto secondo cui, in materia di diffamazione, essa può conoscere e valutare la frase lesiva della reputazione altrui, in quanto è compito del giudice di legittimità procedere a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e della portata offensiva delle frasi diffamatorie dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato . Al riguardo, con riferimento al termine sciacquetta”, bisogna valutare l’espressione nella sua articolazione concreta. Ebbene, nel contesto di quella trasmissione televisiva, il termine assumeva un significato diverso rispetto alla definizione che ne dà il vocabolario della lingua italiana, poiché si riferiva a giovane donna inesperta, sprovveduta, perdendo, dunque, la sua carica di offensività.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 dicembre 2018 – 21 gennaio 2019, n. 2682 Presidente Sabeone – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di C.R. per avere offeso la reputazione di V.S. , definendola sciacquetta nel corso di una trasmissione televisiva. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputata, per il tramite del difensore, articolando sette motivi. 2.1 Con il primo denuncia violazione di legge processuale per difetto di corrispondenza tra accusa e sentenza. Il capo di imputazione avrebbe riguardato plurime espressioni offensive, mentre la condanna sarebbe stata pronunciata soltanto per una di esse. 2.2 Con il secondo motivo deduce violazione di legge sostanziale. Il fatto ricadrebbe nella previsione del reato di ingiuria, ora abrogato, in quanto la frase offensiva sarebbe stata pronunciata alla presenza della persona offesa, intervenuta in trasmissione con una telefonata. Il coimputato G.M. è stato assolto per tale motivo e non si avrebbe ragione di mantenere ferma la condanna solo per la ricorrente. 2.3 Con il terzo motivo si va valere analogo vizio per sostenere che, tenuto conto del contesto e dell’intera interlocuzione, l’espressione sciacquetta non avrebbe contenuto offensivo, essendo stata impiegata dalla ricorrente con il significato di ragazza sprovveduta che non si è ancora fatta nel mondo dello spettacolo . In ogni caso ricorrerebbe l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, quantomeno in forma putativa. 2.4 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione sull’elemento soggettivo del reato. 2.5 Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e sulle statuizioni civili. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore dell’imputata per concorrente impegno professionale. Tra i requisiti che tale tipologia di istanza deve presentare, affinché sia integrato il legittimo impedimento, vi è quello della impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. Nel caso di specie tale onere allegativo non risulta adempiuto in quanto il difensore dell’imputata si limita ad evidenziare l’opportunità, per ragioni di correttezza , di partecipare a un processo in cui è unico difensore di imputati minorenni, senza tuttavia fare cenno alla impossibilità di avvalersi di un sostituto in quel processo o in questo. 3. Nel merito il ricorso è fondato. Secondo ius receptum In materia di diffamazione, la Corte di Cassazione può conoscere e valutare la frase che si assume lesiva della altrui reputazione, perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e quindi della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell’imputato Sez. 5, n. 832 del 21/06/2005, Travaglio, Rv 233749 Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013 Rv. 256706 - 01 Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Demofonti, Rv. 261284 - 01 . Nel fare ciò non si può avere esclusivo riguardo all’astratto tenore letterale e semantico del vocabolo sciacquetta - come invece hanno fatto i giudici di merito - ma occorre valutare l’espressione nella sua concreta articolazione e nella sua complessiva portata Sez. 5 n. 42570 del 20/06/0218, Concadoro,in motivazione anche alla luce del contesto in cui si inserisce Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Maffioletti, Rv. 273573 - 01 . 4. Nella specie, nel corso di una trasmissione televisiva di intrattenimento dedicata al tema, già di per sé eloquente, G.M. e le sue donne , l’imputata, dopo aver chiesto a G.M. , cosa volesse fare da grande e ottenuta la risposta l’attore , aveva replicato che fosse inutile farsi riprendere in compagnia di ragazze sempre diverse dove sei tu, queste quattro sciacquette. Che questa cosa riesce solamente con le ragazzine più sprovvedute e veramente quattro sciacquette . Una delle ragazzine era V.S. , odierna querelante. 5. Ritiene il collegio che, dalla valutazione complessiva della condotta, emerga in maniera chiara come l’imputata muovesse una critica all’ospite presente, G.M. , al quale addebitava di cercare notorietà accompagnandosi a giovani donne, delle quali, in sostanza si approfittava, perché sprovvedute . In quel contesto il termine sciacquetta acquista, anche nella percezione del pubblico di quella trasmissione televisiva, un senso diverso rispetto alla definizione che ne dà il dizionario della lingua italiana lavapiatti, sguattera, donna di facili costumi, sgualdrinella , pag. 4 sentenza impugnata per riferirsi piuttosto al concetto, malamente espresso, di giovane donna inesperta, incauta, sprovveduta , appunto, termine che nella frase precede, connotandolo, quello improprio di sciacquetta . Assumendo questa connotazione, il vocabolo sciacquetta perde la sua carica di offensività facendo venire meno l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 595 cod. pen. 6. I restanti motivi sono assorbiti. 7. Discende l’annullamento della sentenza senza rinvio, perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.