Legittimità dell’arresto in quasi flagranza

L’arresto in condizione di quasi flagranza è illegittimo laddove il provvedimento sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto.

Così la sentenza della Corte di Cassazione n. 1754/19, depositata il 15 gennaio. Il fatto. Il Tribunale di Savona negava la convalida dell’arresto di un soggetto accusato di maltrattamenti e lesioni personali aggravate ritenendo insussistente lo stato di flagranza o quasi flagranza. Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione dolendosi per violazione di legge in virtù degli artt. 381 e 382 c.p.p Quasi flagranza. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di arresto facoltativo in flagranza il giudice deve operare un mero controllo di ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto in modo da verificare se, sulla base degli elementi noti in quel momento, la valutazione di procedere all’arresto sia rimasta nei ragionevoli limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria. Resta dunque escluso un controllo sui presupposti per affermare un responsabilità del soggetto. Inoltre, in merito al concetto di quasi flagranza, la giurisprudenza ne ha escluso la sussistenza laddove il provvedimento sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto perché la fattispecie presuppone la diretta percezione delle tracce del reato da parte di chi procede all’arresto. Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene fondata la doglianza e accoglie il ricorso annullando il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 15 gennaio 2019, n. 1754 Presidente Fidelbo – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Savona non ha convalidato l’arresto di D.S. , tratto in arresto in relazione ai reati di maltrattamenti e di lesioni personali aggravate in danno di G.P. , evidenziando che nel caso di specie non sussiste né lo stato di flagranza, né quello di quasi-flagranza, posto che quando sono intervenuti i Carabinieri gli stessi non hanno rinvenuto alcuna traccia dei reati asseritamente commessi dal D. , né hanno assistito ad alcuna condotta integrante le fattispecie di reato contestate . 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona e ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 381 e 382 c.p.p., con riguardo agli artt. 572, 582 e 585 c.p. e art. 576 c.p., n. 5. Il ricorrente ha posto in luce come il Tribunale abbia errato nel ritenere insussistenti i presupposti di legge per convalidare il provvedimento pre-cautelare, là dove - secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dagli operanti che procedettero all’arresto - i militari intervennero sul luogo del fatto a breve distanza temporale dagli occorsi e constarono - nella camera d’albergo ove erano avvenuti i fatti - la presenza dell’indagato che ammetteva in parte i fatti nonché tracce evidenti dei reati commessi, il tutto senza compiere alcuna ulteriore attività investigativa, di tal che sussisteva certamente lo stato di quasi-flagranza. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Ritiene, invero, il Collegio che il Tribunale di Savona sia incorso nella denunciata violazione di legge processuale, là dove ha fatto una non corretta applicazione del combinato disposto degli artt. 381 e 391 c.p.p 2.1. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità ex plurimis Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Koraj, Rv. 265885 . 2.2. Sotto diverso aspetto, occorre chiarire come - giusta previsione dell’art. 382 c.p.p. - sussista una situazione di quasi-flagranza allorquando il soggetto subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima . Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato come la condizione di quasi flagranza - che legittima appunto l’arresto in flagranza - non sussista allorquando il provvedimento pre-cautelare sia operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell’immediatezza del fatto, poiché l’ipotesi presuppone l’immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato. Nella specie l’arresto era stato eseguito sulla base delle sole indicazioni della persona offesa, riguardanti le generalità dell’aggressore Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Ventrice, Rv. 267591 . 3. Delineati i principi di diritto applicabili in materia, giudica il Collegio che, tenuto conto della situazione di fatto quale si presentava agli operanti all’atto dell’arresto, sussistessero i presupposti per procedere all’arresto obbligatorio per il reato di maltrattamenti ex art. 380 c.p.p., lett. 1-ter, e facoltativo per le lesioni personali ex art. 381 stesso codice , versandosi in una situazione di quasi-flagranza. 3.1. Ed invero, come rilevato dalla pubblica accusa ricorrente ed emerge dalla stessa ricostruzione dei fatti in atti, i Carabinieri furono chiamati ad intervenire su ordine della centrale operativa presso la camera d’albergo di omissis ove si era consumata l’aggressione del D. in danno della G. , che trovarono in lacrime nella hall dell’hotel, con segni evidenti di violenza sul corpo. Dopo avere chiamato l’ambulanza perché la donna fosse prontamente condotta in ospedale, i militari accedevano nella camera d’albergo ove coglievano D. addormentato sul letto la camera si presentava in stato di disordine con vari oggetti a terra e con i lenzuoli e i cuscini recanti tracce di sangue. Nell’immediatezza, D. dichiarava di avere avuto una forte lite con la compagna, ammettendo di averle messo le mani sulla bocca per farla smettere di urlare. La G. veniva dimessa dall’ospedale e giudicata guaribile in 30 giorni e formalizzava dunque una denuncia-querela per maltrattamenti e lesioni personali. 3.2. Tirando le fila di quanto sopra, ritiene la Corte che - contrariamente a quanto deciso dal Giudice a quo -, all’atto dell’arresto, sussistesse lo stato di quasi-flagranza, vista l’immediata successione temporale dell’intervento dei Carabinieri sul luogo del fatto rispetto all’aggressione e, soprattutto, l’evidenza della condotta criminosa desumibile a dallo stato in cui fu trovata la vittima con segni evidenti di violenza sul viso e sul corpo b dal suo narrato circa l’aggressione subita dal compagno D. e del tentativo di questi di soffocarla nonché circa la non episodicità dei maltrattamenti c dalle condizioni in cui si trovava la camera d’albergo - teatro degli eventi - e dalla constatazione delle tracce di sangue d dalle stesse parziali conferme dell’indagato circa la recentissima aggressione in danno della vittima. Elementi tutti sulla scorta dei quali i militari hanno ragionevolmente stimato evidente la commissione dei reati da parte del D. immediatamente prima, senza necessità di compiere alcuna ulteriore attività investigativa. 3.3. In particolare, non è revocabile in dubbio che, sulla base della situazione quale si presentava agli operanti al momento del loro intervento nonché delle parole della persona offesa, sussistesse lo stato di quasi-flagranza del delitto di maltrattamenti, che è appunto configurabile qualora a il singolo episodio lesivo risulti non isolato ma quale ultimo anello di una catena di comportamenti violenti o in altro modo lesivi b l’episodio delittuoso sia avvenuto immediatamente prima e l’autore di esso si sia dato alla fuga ovvero sia sorpreso con cose o tracce dalle quali appare che egli abbia appena commesso il reato. Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto che correttamente il G.i.p. avesse escluso la quasi flagranza in relazione ad arresto eseguito per fatti già avvenuti al momento dell’intervento della P.G. ed in presenza di un atteggiamento genericamente aggressivo dell’imputato, ma non connotato da minacce o ingiurie alla persona offesa . Sez. 6, n. 44090 del 14/10/2014, P.M. in proc. P., Rv. 260718 . 4. Il provvedimento impugnato deve essere di conseguenza annullato senza rinvio perché l’arresto risulta essere stato eseguito legittimamente. P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato legittimamente eseguito.