La nomina del difensore di fiducia è atto personale dell’imputato (anche minorenne)

Nel procedimento minorile, l’esercente la potestà genitoriale ha l’eccezionale facoltà di proporre impugnazione, che spetta all’imputato minorenne, ma non anche il potere di nominare il difensore di fiducia per proporre il gravame, essendo questo un atto personale dell’imputato stesso.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 1149/19, depositata l’11 gennaio. Il fatto. La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto l’imputato, minorenne, colpevole della detenzione di scarpe con marchio contraffatto, rideterminava la pena. Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione denunciando in primis il fatto che la competenza sulla decisione della causa sarebbe spettata al Tribunale per i minorenni, essendo l’imputato al tempo della commissione del reato ancora minorenne ed in secondo luogo chiedendo la rimessione in termini per proporre impugnazione, posto che la sentenza di appello era stata depositata oltre il termine di 90 giorni ed era stata notificata a mezzo PEC al difensore, ma tale notifica doveva considerarsi nulla perché effettuata nei confronti di difensore nominato da un soggetto minorenne e non dall’esercente diritto la potestà genitoriale. La richiesta di rimessione in termini. Per quanto riguarda la rilevante questione relativa alla richiesta di rimessione in termini per proporre impugnazione formulata sula base dell’irritualità della notifica dell’avviso di deposito della sentenza di secondo grado, la giurisprudenza di legittimità ricorda che, nel procedimento minorile, la norma che riconosce all’esercente la potestà genitoriale art. 34 d.P.R. n. 448/1988 la facoltà di proporre l’impugnazione che spetta al soggetto imputato minorenne non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per proporre il gravame, poiché si tratta di un atto personale dell’imputato. Per tale ragione la richiesta di rimessioni nel termine non trova accoglimento e il ricorso proposto si deve dichiarare inammissibile per tardività.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 6 dicembre 2018 – 11 gennaio 2019, n. 1149 Presidente Cammino – Relatore De Santis Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Salerno, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale che aveva riconosciuto l’imputato colpevole della detenzione a fine di vendita di scarpe con il marchio contraffatto nonché della ricettazione delle stesse e di altra merce di provenienza delittuosa,reati accertati in omissis , riconosceva l’ipotesi attenuata di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e rideterminava la pena in mesi nove di reclusione ed Euro 350,00 di multa. 2. Ricorre per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, Avv. Dario Masini, deducendo con due distinti atti depositati in data 31 agosto e 3 settembre 2018 2.1 la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 448 del 1998, artt. 1, 2 e 3 per essere stato l’imputato giudicato dal Tribunale ordinario e successivamente dalla Corte d’Appello in violazione della competenza funzionale riservata al Tribunale per i minorenni in quanto all’epoca dei fatti contestati il T. era ancora minorenne, essendo nato l’ . Rileva la difesa che la data di nascita dell’imputato, risultante dal documento d’identità allegato in copia al ricorso, risulta pacifica agli atti del processo e la mancata rilevazione da parte dei giudici di merito della circostanza comporta la nullità di tutti gli atti processuali ad iniziare dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari 2.2 la violazione dell’art. 27 Cost. nonché dell’art. 169 c.p., D.P.R. n. 448 del 1998, artt. 9, 27, 28 e 30 con riguardo alla mancata applicazione al prevenuto degli istituti tipici del processo minorile. 2.3 Con il ricorso depositato il 3 settembre 2018, il difensore ha chiesto preliminarmente la remissione in termini per la proposizione dell’impugnazione di legittimità, evidenziando che la sentenza d’appello, emessa il 28 novembre 2017 e depositata il 21 marzo 2018, oltre il termine riservato di 90 giorni, era stata notificata a mezzo PEC al difensore, notifica da considerarsi nulla in quanto effettuata nei confronti di difensore nominato da soggetto minorenne e non dall’esercente la potestà genitoriale, sicché i termini per impugnare devono farsi decorrere dal 31 agosto 2018, giorno del primo accesso del difensore legittimamente nominato in cancelleria. Alla cennata richiesta fa seguito la riproposizione dei motivi già oggetto del ricorso in data 31/8/2018 e sopra riportati. Considerato in diritto 3. Del tutto preliminare è la delibazione in ordine alla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione formulata dalla difesa del prevenuto sull’assunto dell’irritualità della notifica dell’avviso di deposito della sentenza d’appello, effettuata a norma dell’art. 548 c.p.p., comma 2, al difensore domiciliatario in data 23 marzo 2018 a mezzo PEC. Sostiene la difesa del ricorrente che la nomina del precedente difensore e l’elezione di domicilio presso lo studio del medesimo sarebbero inefficaci in quanto effettuate da soggetto minorenne all’epoca dei fatti addebitati e giudicati dal Tribunale Ordinario, funzionalmente incompetente. La tesi non ha pregio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che nel procedimento minorile la disposizione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 34, che attribuisce all’esercente la potestà dei genitori la eccezionale facoltà di proporre l’impugnazione che spetta all’imputato minorenne, non include anche il potere di nominare un difensore di fiducia per la proposizione del gravame, trattandosi - anche nel processo minorile - di atto personale dell’imputato, salva l’ipotesi derogatoria di cui all’art. 96 c.p.p., comma 3, Sez. 2, n. 13560 del 19/03/2002, Falco R, Rv. 221853 . Allo stesso modo si è precisato che nel procedimento penale a carico di minorenni, qualora il genitore abbia, per conto del minore, eletto domicilio in un luogo diverso da quello indicato dall’interessato, deve ritenersi prevalente la manifestazione di volontà del minore, in quanto la elezione o la dichiarazione di domicilio sono atti personali riservati all’indagato o all’imputato e l’intervento degli esercenti la potestà genitoriale è destinato solo ad assolvere compiti di assistenza o, nei casi tassativamente previsti, a sopperire all’inerzia dell’interessato Sez. 5, n. 2046 del 09/12/2003 - dep. 2004, Bozidarevic, Rv. 227780 n. 34033 del 19/09/2006, Scala, Rv. 234798 . Pertanto, contrariamente all’assunto difensivo, anche nel processo minorile la designazione del difensore e la dichiarazione o elezione di domicilio hanno carattere di atti personali, riconoscendosi agli esercenti la potestà esclusivamente un potere surrogatorio in caso d’inerzia dell’interessato. Ciò posto, lo stesso difensore dà conto del fatto che il legale precedentemente officiato dal prevenuto e designato quale domiciliatario ha regolarmente ricevuto comunicazione del deposito della sentenza a mezzo Pec sicché dal 23 marzo 2018 decorrevano congiuntamente i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione spirati il 7 Maggio seguente. 4.La richiesta di remissione in termini non può, dunque, trovare accoglimento e i ricorsi proposti debbono essere dichiarati inammissibili per tardività. Infatti, la rilevabilità d’ufficio dell’incompetenza funzionale dedotta dalla difesa del prevenuto presuppone un efficiente atto d’impulso processuale,idoneo alla devoluzione, anche se in concreto insuscettibile di approdare all’utile instaurazione del contraddittorio di legittimità nelle ipotesi di manifesta infondatezza delle doglianze proposte ovvero di altre cause fisiologiche d’inammissibilità del gravame. La giurisprudenza di legittimità,infatti, ha escluso che la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale ordinario per fatti commessi da un soggetto all’epoca degli stessi minorenne possa reputarsi inesistente e ha precisato che la nullità assoluta per incompetenza funzionale, ove non utilmente eccepita, non è più deducibile nella fase di esecuzione in quanto sanata dal giudicato Sez. 5, n. 4310 del 23/11/2015 - dep.2016, Stojanovic, Rv. 265628 Sez. 2, n. 5941 del 04/08/1988, Dordevic, Rv. 179059 . Nella specie, alcuna questione di nullità risulta formulata nei giudizi di merito e la tardività dei ricorsi interposti avverso la sentenza d’appello preclude la possibilità di rilevarla nella presente fase per effetto dell’intervenuto giudicato. 5. In considerazione della natura dei motivi proposti e in applicazione dei principi che governano l’impugnazione nell’interesse dei minori, si omette la condanna alle spese del procedimento e alla sanzione pecuniaria e si dispone l’oscuramento dei dati personali. P.Q.M. Rigetta l’istanza di restituzione nel termine per impugnare e dichiara inammissibile il ricorso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.