I biglietti contraffatti per lo stadio valgono una condanna per ricettazione

L’imputato è stato trovato in possesso di sei ticket evidentemente falsi per la partita di calcio Napoli-Milan. Irrilevante il fatto che egli non sia stato beccato a vendere i biglietti. Nessun dubbio sulla sua consapevolezza di avere in mano tagliandi taroccati.

Beccato in possesso di sei biglietti falsi per il big match Napoli-Milan. Inevitabile la condanna per il reato di ricettazione”. Irrilevante, osservano i Giudici, il fatto che l’uomo sotto processo non abbia posto in vendita i ticket contraffatti Cassazione, sentenza n. 926/19, sez. II Penale, depositata oggi . Provenienza. Grande attesa per l’incontro di calcio tra Napoli e Milan, in programma alla fine di ottobre del 2009. Si prevede il pienone allo stadio San Paolo, anche perché ai biglietti veri in vendita si aggiungono anche quelli contraffatti. A certificarlo anche un uomo che viene beccato in possesso di sei biglietti contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa . Per lui scatta l’accusa di ricettazione , anche perché pare evidente che fosse consapevole della provenienza illecita dei ticket. E il quadro probatorio a disposizione è ritenuto sufficiente, prima in Tribunale, poi in Corte d’appello e ora, infine, in Cassazione, per arrivare a una pronuncia di condanna. Decisiva è ritenuta l’omessa indicazione della provenienza della cosa ricevuta . Di conseguenza, è considerata evidente la volontà di occultamento dei biglietti, logicamente spiegabile , secondo i Giudici, con un acquisto in malafede . Non secondario, a questo proposito, il fatto che i biglietti per la partita fossero evidentemente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa . Irrilevante, invece, la mancata prova che l’uomo stesse ponendo in vendita i ticket falsi. Ciò perché, osservano i giudici, la responsabilità per la ricettazione deriva dal fatto che egli è stato trovato in possesso di cose di provenienza illecita, non fornendo alcuna giustificazione .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 novembre 2018 – 10 gennaio 2019, n. 926 Presidente Prestipino – Relatore Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza del 30/03/2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in data 29/03/2011 in forza della quale NA. Ci. è stato riconosciuto colpevole del reato di ricettazione di sei biglietti per l’ incontro di calcio Napoli-Milan del 28/10/2009 di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, con condanna alla pena di giustizia. 2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per Cassazione l’ imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi a. violazione di norme penali e processuali non avendo la corte di appello considerato che poiché che i biglietti in questione costituivano scritture private ed il reato per falso in scrittura privata ex art. 485 cod. pen. era stato depenalizzato ex D.Lgs. n. 7/2016 in assenza del reato presupposto non era configurabile il contestato reato di ricettazione b. vizio di motivazione quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi della ricettazione non essendo emersa prova che l’ imputato avesse posto in vendita i biglietti in questione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre, infatti, rilevare che la intervenuta depenalizzazione del reato presupposto falso in scrittura priva in sé non rileva in applicazione del condivisibile principio secondo cui nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa vedi Sez. 7, n. 20644 del 16/02/2016 - dep. 18/05/2016, Sarachelli, Rv. 26713201 . 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In ordine alla asserita violazione dell'art. 648 cod. pen. va osservato che la decisione della Corte territoriale di ritenere l’ imputato responsabile del delitto di ricettazione in quanto trovato nella disponibilità di sei biglietti per l’ incontro di calcio Napoli-Milan del 28/10/2009 di provenienza illecita a lui nota essendo interamente contraffatti nel supporto cartaceo e nei caratteri di stampa, è corretta in quanto in linea con la pacifica giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta. Infatti è stato correttamente osservato che Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010 - dep. 26/07/2010, Fontanella, Rv. 24826501 . 3.4. La generica prospettazione della difesa del ricorrente secondo cui non vi era prova alcuna del reato contestato in quanto il NA. non era risultato avere posto in vendita i biglietti in questione oltre che non provata ed afferente profili in fatto non deducibili in questa sede, è in sé priva di rilevo alcuno posto che la responsabilità dell' imputato deriva dal fatto che lo stesso è stato trovato nella disponibilità di cose di provenienza illecita, non fornendo alcuna giustificazione quanto al possesso delle stesse. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro duemila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.