Per la sospensione della prescrizione è rilevante il rinvio disposto “sull’accordo delle parti”

Il rinvio del processo disposto su accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p., anche qualora l’accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una specifica disposizione di legge.

Sul punto è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 57007/18, depositata il 18 dicembre. Il caso. Il Tribunale, in funzione di giudice dell’appello e in riforma del GdP, assolveva l’imputato dal reato di danneggiamento in quanto non previsto dalla legge come reato e, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena. L’imputato ricorre in Cassazione per violazione di legge in relazione all’erronea applicazione della prescrizione, già decorsa alla data della pronuncia della decisione di appello, considerata anche l’esclusione della recidiva. Il calcolo della prescrizione. La Sprema Corte ricorda che il calcolo della prescrizione deve essere fatto sommando al termine massimo di prescrizione i periodi di sospensione della prescrizione. Per giunta, il Collegio Supremo ribadisce che il rinvio del processo disposto su accordo delle parti in causa comporta la sospensione del termine di prescrizione, ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p., anche qualora l’accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una disposizione normativa. Successivamente gli Ermellini hanno sottolineato che il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi in cui il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del suo difensore. E tale rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore determina la sospensione del corso della prescrizione fino a un termine massimo di 60 giorni dalla cessazione dell’impedimento stesso. Viceversa, quando mancano le condizioni che integrano il legittimo impedimento per impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento. Rilevante è dunque, ai fini della sospensione della prescrizione, la richiesta del rinvio su accordo delle parti. Ebbene, nel caso in esame, devono essere computati tutti i rinvii delle udienze e l’inammissibilità del ricorso dell’imputato preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata in un momento successivo alla sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 ottobre – 18 dicembre 2018, n. 57007 Presidente Sabeone – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, in funzione di Giudice di appello, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di pace di Ivrea in data 22/07/2015, con cui R.F. era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma secondo, 110, 635, 582 cod. pen., in omissis , assolveva il R. dal fatto di danneggiamento in quanto non previsto dalla legge come reato, e, esclusa la contestata recidiva, rideterminava la pena. 2. Con ricorso depositato in data 24/01/2017 R.F. , a mezzo del difensore di fiducia Avv.to Ilaria Zaniboni, ricorre per violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, lett. b , cod. proc. pen., in ordine all’erronea applicazione della prescrizione, già decorsa alla data della pronuncia della sentenza di appello, considerata anche l’esclusione della recidiva. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. Il calcolo della prescrizione deve essere effettuato sommando al termine massimo di prescrizione - pari, in considerazione della pena prevista per il reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna, ad anni sette mesi sei - i periodi di sospensione della prescrizione nel caso in esame, pertanto, vanno considerati non solo i 421 giorni in cui, pacificamente, i termini di prescrizione sono rimasti sospesi nel corso del dibattimento, ma altresì gli ulteriori periodi di sospensione scaturenti dai rinvii disposti, su accordo delle parti, in attesa della decisione delle Sezioni Unite della Cassazione su un profilo rilevante ai fini della decisione da assumere esito delle statuizioni civili all’esito di sentenza di proscioglimento per essere il fatto non previsto dalla legge come reato, a seguito all’entrata in vigore del d. lgs. 15/01/2016, n. 7, deciso da Sez. U, sentenza n. 46688 del 29/09/2016, dep. 07/11/2016, Schirru ed altro, Rv. 267884 . Pur consapevole di una pronuncia isolata - Sez. 2, sentenza n. 28081 del 12/06/2015, Corvo, Rv. 264288, secondo cui Il rinvio del dibattimento disposto dal giudice in accoglimento della concorde richiesta delle difese di imputato e di parte civile , nulla opponendo il pubblico ministero, non determina la sospensione del termine di prescrizione, non potendosi ricomprendere detta tipologia di differimento, fatta propria anche dalla parte civile, nelle ipotesi di sospensione di cui all’art. 159, comma primo n. 3 cod. pen., che si riferiscono a rinvii dell’udienza conseguenti a richiesta che provenga solo dall’imputato o dal suo difensore. - il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza prevalente di questa Corte di legittimità, secondo cui Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione per l’intera durata del rinvio, ai sensi dell’art. 159, comma primo n. 3 , cod. proc. pen. Cass., Sez. 5, sentenza n. 26449 del 13/04/2017, Flammia ed altro, Rv 270539, in caso di rinvio disposto in adesione alla richiesta difensiva motivata dall’esigenza di raggiungere un accordo con la parte civile . È stato, altresì, affermato che Il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma 1, n. 3 , cod. pen., anche nel caso in cui l’accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge. Sez. 6, sentenza n. 51912 del 17/10/2017, Pizzolante, Rv. 271561 nonché Sez. 4, sentenza n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271328, in cui, è stato affermato il medesimo principio in un caso di richiesta congiunta delle parti motivata dall’esigenza di raggiungere un accordo transattivo . L’orientamento prevalente, in realtà, ha considerato come le Sezioni Unite, già con la sentenza Cremonese Sez. U, sentenza n. 1021 del 28/11/2001, dep. nel 2002, Rv. 220509 avessero affermato che, in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento ed il rinvio, o la sospensione del dibattimento, comportano l’automatica sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta, e sempre che l’una o l’altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa. Successivamente le stesse Sezioni Unite hanno ribadito che il corso della prescrizione del reato è sospeso nei periodi durante i quali il dibattimento è rinviato per impedimento o su richiesta dell’imputato o del difensore Sez. Un., n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226075 , e che il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del difensore, per contemporaneo impegno professionale, determina la sospensione del corso della prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione dell’impedimento stesso, dovendosi applicare, in tal caso, la disposizione di cui all’art. 159, comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 Sez. Un. n. 4909 del 18/12/2014 dep. il 02/02/2015, Torchio, Rv. 262913 . Viceversa, qualora il giudice, su richiesta del difensore, accordi un rinvio della udienza, pur in mancanza delle condizioni che integrano un legittimo impedimento per concorrente impegno professionale del difensore, il corso della prescrizione è sospeso per tutta la durata del differimento, discrezionalmente determinato dal giudice avuto riguardo alle esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario, ai diritti e alle facoltà delle parti coinvolte nel processo ed ai principi costituzionali di ragionevole durata del processo e di efficienza della giurisdizione Sez. 5, sentenza n. 26449 del 13/4/2017, Flammia ed altro, Rv. 270539, in relazione ad un rinvio disposto in adesione alla richiesta dei difensori motivata dall’esigenza di giungere ad un accordo transattivo con la parte civile Sez. 7, ordinanza n. 8124 del 25/1/2016, Nascio ed altro, Rv. 266469, in una fattispecie relativa a richiesta di rinvio per concessione di termini a difesa per discussione Sez. 5, sentenza n. 25444 del 23/5/2014, Zandomenighi e altri, Rv. 260414, nel caso di un rinvio del processo disposto in adesione alla richiesta formulata dai difensori in ragione della prospettata esigenza di attendere l’esito delle trattative intraprese dall’imputato con la curatela fallimentare al fine di giungere ad un accordo transattivo con questa . Appare, dunque, fuori discussione, alla luce dei molteplici arresti giurisprudenziali sin qui citati, la rilevanza del rinvio sull’accordo delle parti ai fini della sospensione della prescrizione, ricorrendo l’ipotesi espressamente disciplinata dall’art. 159, comma 1, n. 3 , cod. pen. che, per l’appunto, considera il rinvio del procedimento generato dalla richiesta dell’imputato o del suo difensore come fattispecie autonoma rispetto a quella del rinvio determinato dal legittimo impedimento dei medesimi. Il dettato normativo, quindi, appare del tutto chiaro, prescindendo dal fatto che l’accoglimento della richiesta di parte sia imposto da una particolare disposizione di legge - a differenza di quanto previsto della prima parte dell’art. 159, comma 1, cod. pen. -, e non consentendo, dunque, di ritenere che la sospensione del termine di prescrizione disposta dal giudice su accordo delle parti possa essere priva di effetti. In tal caso, poiché il rinvio non è stato determinato dal legittimo impedimento della parte o del suo difensore, la sospensione dei termini di prescrizione va calcolata per l’intera durata, poiché non opera il limite previsto dall’art. 159, comma 1, n. 3 cod. pen Ne discende che, nel caso in esame, deve essere non solo computato il rinvio dall’udienza del 19/10/2016 al 15/12/2016, in cui la sospensione era stata espressamente disposta - per un periodo di giorni 57 che, di per sé, già sarebbero sufficienti a spostare il termie di prescrizione alla data del 03/01/2017, in epoca, quindi, successiva alla pronuncia della sentenza impugnata - ma altresì i precedenti rinvii, disposti per la medesima ragione, in cui la sospensione non era stata espressamente disposta, dovendosi, comunque, applicare il medesimo principio. L’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266 . Dall’inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.