Prelievo ematico in ospedale: quando è irrilevante l’avviso di assistenza tecnica

Non sussiste la necessità dell’avviso del diritto dell’assistenza tecnica allorquando il prelievo ematico, a cui deve essere sottoposto l’indiziato, risulti un’operazione prevista dal protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico.

Sul tema si è espressa la Suprema Corte attraverso la sentenza n. 56304/18, depositata il 14 dicembre a fronte del ricorso presentato dall’imputato ritenuto responsabile, dal Tribunale prima e dalla Corte d’Appello dopo, del reato di guida in stato di ebbrezza. La vicenda. Un brutto incidente stradale richiedeva un tempestivo intervento dell’ambulanza. Il personale sanitario conduceva il guidatore responsabile dell’incidente al pronto soccorso per sottoporlo ad accertamenti clinici e quindi anche ai test alcolimetrici poiché il soggetto era in evidente stato di ebbrezza. Tale vicenda non si concludeva tra le pareti dell’ospedale, infatti, sia il Tribunale che la Corte d’Appello chiamati a decidere sulla fattispecie in questione, condannavano l’imputato per il reato ex art. 186, commi 2, lett. c , 2 -bis e 2 -sexies d.lgs n. 252/1992 Guida sotto l’influenza di alcol . L’imputato ricorre in Cassazione sostenendo la nullità dell’accertamento ematologico poiché era mancato l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. c.p.p La non necessità dell’avviso. Gli Ermellini ribadiscono che non è necessariamente richiesto l’adempimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. nell’ipotesi in cui la richiesta della p.g. di svolgere il prelievo ematologico sia giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato nei confronti di un soggetto già indiziato mentre costui sia al contempo sottoposto alle necessarie prestazioni diagnostiche-terapeutiche del caso. La stessa S.C. ribadisce che la necessità di tale preventivo adempimento sorge allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato . Per tali ragioni la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 novembre – 14 dicembre 2018, n. 56304 Presidente Piccialli – Relatore Ferranti Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la sentenza di condanna con cui il Giudice monocratico del Tribunale di Ascoli Piceno del 1.07.2016 aveva ritenuto la penale responsabilità di S.M. in ordine al reato di cui all’art. 186 commi 2 lett.c , 2 bis e 2 sexies, D.lgs 252/1992, commesso in omissis per aver condotto l’autovettura Renault Clio tg di sua proprietà in stato di ebbrezza con tasso alcolemico accertato di 02.69 gr/l, in orario notturno e provocando un incidente stradale. La Corte aveva ritenuto responsabile il prevenuto a causa della condotta di guida e dell’elevata concentrazione di alcol risultante dalla certificazione medica di laboratorio in atti evidenziava che essendo intervenuta sul posto l’autombulanza l’imputato condotto al pronto soccorso era stato sottoposto agli accertamenti clinici e quindi anche ai test alcolimetrici essendo in stato evidente di ebbrezza. Motivava che dalle testimonianze acquisite degli operanti di PG escussi in sede dibattimentale risulta che in ospedale veniva sottoposto a controlli ematici nell’ambito del protocollo terapeutico cui aveva prestato consenso e al quale noi, si era opposto. 2.Proponeva ricorso per cassazione a mezzo del difensore, lo S. . Lamenta violazione di norme di legge e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale dà atto che il prelievo ematico risultava essere stato fatto per decisione dei sanitari e non su richiesta della PG a differenza di quanto risultava dagli atti in cui risulta che la richiesta del controllo ematico ai sanitari fu rivolta dagli operanti di Pg. Deduce pertanto la violazione di legge con riferimento all’art. 354 cpp e 114 disp att. cod.proc.pen., rilevando la nullità dell’accertamento ematologico in quanto è mancato l’avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia. 3.11 ricorso è infondato, giacché contiene la pretesa di una riconsiderazione alternativa degli elementi di prova da parte della Corte di legittimità con i medesimi motivi già prospettati in appello. Il primo giudice e la Corte territoriale hanno affermato, sulla base della dinamica dei fatti non censurabile in questa sede, che gli accertamenti ematici sono stati svolti nell’ambito degli accertamento di laboratorio ospedalieri cui è stato sottoposto l’imputato dopo il ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale in cui è stato coinvolto. Non risulta, infatti, che nella specie l’esecuzione del prelievo da parte di personale medico fosse avvenuta al di fuori degli ordinari protocolli sanitari e unicamente dietro richiesta dalla polizia giudiziaria, avanzata all’esclusivo fine di acquisire la prova del reato nei riguardi di soggetto che risulti già indiziato di reato. Si versa, piuttosto, nell’ipotesi in cui la richiesta della polizia giudiziaria era bensì giustificata dalla necessità di ricercare le prove del reato nei confronti di soggetto già indiziato, ma mentre costui era sottoposto alle prestazioni diagnostico-terapeutiche del caso tra cui, a quanto risulta, il prelievo ematico . In tale ipotesi qualora, beninteso, l’interessato versi in condizioni di comprendere il significato dell’avviso ex art. 114 disp att. , la necessità di tale preventivo adempimento sorge solo allorquando l’esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale sanitario richiesto, cioè, non avrebbe altrimenti espletato. Nella specie tale onere risulta assolto dalla Corte territoriale con argomentazioni del tutto logiche e non sindacabili in questa sede, nonché pienamente sovrapponibili ai principi dianzi enunciati ed affermati dalla costante giurisprudenza di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.