La sanzione disciplinare a carico del detenuto è valida anche se non comunicata tempestivamente

La contestazione dell’addebito disciplinare a un detenuto deve avvenire entro un congruo lasso di tempo tale da consentire all’accusato di predisporre rilievi e repliche. Tuttavia, a fronte di una contestazione non tempestiva, occorre che il detenuto rappresenti subito la necessità di poter fruire di un maggior tempo per articolare le sue difese .

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 56196/18, depositata il 13 dicembre. La sanzione disciplinare . Una sanzione disciplinare veniva inflitta ad un detenuto veniva privato per 5 giorni dall’esecuzione delle attività ricreative e sportive. Il detenuto stesso proponeva reclamo in primo luogo innanzi al Magistrato di sorveglianza e in secondo luogo al Tribunale di sorveglianza, sedi nelle quali il reclamo veniva rigettato. Il detenuto ricorre in Cassazione lamentando la violazione del diritto di difesa poiché era stato tratto dinnanzi al Consiglio di disciplina senza la preventiva contestazione dell’addebito, addebito del quale ha avuto conoscenza contestualmente all’inizio della seduta. La tempestività dell’interesse a replicare. In base a quanto emerge dall’art. 81 d. P.R. n. 230/2000 Regolamento sull’ordinamento penitenziario, procedimento disciplinare , il rispetto di un termine congruo tra il momento della contestazione disciplinare e quello di svolgimento dell’udienza risponde ad una basilare esigenza del procedimento disciplinare essendo fondamentale assicurare un’utile difesa, altrimenti messa in pericolo dall’assenza del tempo necessario a predisporre rilievi e repliche . Inoltre, sul tema gli Ermellini ricordano che l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa . Tuttavia, secondo la S.C., occorre che il detenuto manifesti prontamente la necessità di dover fruire di un certo lasso temporale così da predisporre una congrua linea difensiva necessità che deve essere formulata, dunque, non appena la contestazione gli sia formulata senza il rispetto del termine congruo ex art. 81 d. P.R. n. 230/2000. Nel caso di specie, il detenuto nulla ha sollevato a fronte della contestazione disciplinare non tempestiva anzi, prendeva attivamente parte al giudizio disciplinare disconoscendo unicamente le dichiarazioni del testimone per tali ragioni la S.C. rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 16 novembre 13 dicembre 2018, n. 56196 Presidente Iasillo Relatore Santalucia Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo di A.R. avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza della stessa città ha respinto il reclamo proposto contro la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di cinque giorni inflitta dal Consiglio di disciplina per violazione dell’articolo 77, punto 16, reg. esec Ha ritenuto infatti che il provvedimento sia stato correttamente, motivato, precisando che non è sindacabile in sede giurisdizionale il motivo o l’opportunità della sanzione o la condotta tenuta in concreto dal detenuto, essendo all’Autorità giudiziaria affidato soltanto il controllo di legalità sulle procedure seguite. Ha quindi osservato che la contestazione dell’addebito è stata effettuata in conformità alle previsioni regolamentari, non rilevando che essa sia stata eseguita nella stessa data di convocazione innanzi al consiglio di disciplina, dato che ciò che rileva è che la contestazione abbia prodotto l’effetto di mettere il detenuto a conoscenza della stessa per poter rendere dichiarazioni a discolpa. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di A.R. , che ha dedotto vizio di violazione di legge, dato che questi è stato tratto dinnanzi al Consiglio di disciplina senza la preventiva contestazione dell’addebito, del quale ha avuto cognizione contestualmente all’inizio della seduta. La mancata contestazione preventiva rispetto al giorno della convocazione costituisce una violazione della normativa di riferimento, perché non consente al detenuto di preparare la difesa anche a mezzo di memorie scritte. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. Come si trae dalla motivazione del provvedimento impugnato, la contestazione dell’addebito disciplinare è stata fatta lo stesso giorno in cui il detenuto ricorrente è stato tratto dinnanzi al Consiglio di disciplina. A tal proposito l’articolo 81 d.P.R. n. 230 del 2000 si limita a prescrivere che la contestazione dell’addebito all’accusato debba essere fatta sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto - comma 2 -, e che entro dieci giorni dalla data della contestazione sono fissati il giorno e l’ora della convocazione davanti al Consiglio di disciplina - comma 4 -. Non impone, pertanto, l’osservanza di un termine minimo inderogabile tra il momento della contestazione e quello di svolgimento dell’udienza disciplinare. Ciò non di meno, il rispetto di un termine congruo risponde ad una esigenza basilare del procedimento disciplinare, perché assicura un’utile difesa, altrimenti messa in pericolo dall’assenza del tempo necessario a predisporre rilievi e repliche. Non è dubbio allora che debba confermarsi, in linea di principio, la recente statuizione di legittimità per un caso del tutto simile di contestazione fatta poco prima dell’udienza, e cioè che l’omissione della previa contestazione dell’addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione e quello dell’udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all’incolpato di predisporre adeguata difesa - Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786 -. Occorre però, affinché la regola fissata dall’indicato principio rimedi ad effettivi vuoti di tutela, che il detenuto interessato rappresenti subito, non appena la contestazione gli sia formulata senza il rispetto di un termine congruo, la necessità di poter fruire di un maggior tempo per articolare le sue difese. Se ciò non vien fatto, deve ritenersi che il tempo concesso da una contestazione a ridosso dell’udienza disciplinare sia, nella specificità del caso concreto, utile ad apprestare la necessaria e adeguata difesa, e che quindi il detenuto non possa aver interesse a coltivare in sede di reclamo la violazione solo in astratto configurabile. Nel caso in esame, A.R. nulla ha osservato a fronte di una contestazione non tempestiva ed anzi ha preso attivamente parte al giudizio disciplinare, rendendo dichiarazioni a discolpa tese a negare l’addebito fl. 2 . Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.