Omesso versamento dell’assegno in favore di ex moglie e figlio…

Nell’ipotesi di continuazione tra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di divorzio e di violazione degli obblighi di assistenza familiare per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza è necessario verificare lo stato di bisogno degli aventi diritto.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 54646/18, depositata il 6 dicembre Il caso. Il Tribunale civile, all’esito di una separazione, decideva che il marito dovesse versare alla moglie separata un assegno mensile per il mantenimento della stessa e della figlia minore. In seguito al mancato pagamento di quanto dovuto, il marito veniva condannato per i reati – di violazione degli obblighi nascenti da sentenza di divorzio e di violazione degli obblighi di assistenza per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza – uniti dal vincolo della continuazione interna, previa concessione della sospensione condizionale, oltre alla condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, la carente motivazione della sentenza in ordine agli elementi strutturali dei reati ascritti e, in particolare, il requisito dello stato di bisogno del coniuge, considerato che, secondo la difesa, la moglie svolgeva attività lavorativa percependo redditi. Violazione di obblighi di assistenza familiare. È penalmente rilevante la condotta del soggetto obbligato al mantenimento del coniuge o al concorso al mantenimento dei figli che non corrisponda gli assegni determinati dal giudice civile nei giudizi di separazione personale nonché nei giudizi di scioglimento, cessazione degli effetti civili e di annullamento del vincolo matrimoniale. In tali casi, rileva il mero inadempimento. Il richiamo alla disposizione codicistica da parte della legislazione speciale legge sul divorzio, legge sull’affidamento condiviso si riferiva al trattamento sanzionatorio previsto dal 1° comma dell’art. 570 c.p. Secondo il comma 1 dell’art. 570 c.p., è punito chi, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale. La fattispecie di cui al comma 2, invece punisce la condotta di chi si sottragga agli obblighi di mantenimento facendo mancare i mezzi di sussistenza ed è più grave. Le modifiche post riserva di codice”. A seguito della legge delega n. 103/2017, il legislatore delegante ha disposto che dovessero essere inseriti nel codice penale tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore ed aventi ad oggetto diretto beni di rilevanza costituzionale. La conseguenza è che con d.lgs. n. 21 del 2018 è stato abrogato l’art. 12- sexies l. n. 898/70 ed è stato introdotto nel corpo del codice penale l’art. 570- bis c.p. La norma di nuovo conio prevede che le pene previste dalla fattispecie incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare si applichino anche al coniuge” che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero al coniuge” che viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. È necessario provare lo stato di bisogno? Il mancato adempimento degli assegni stabiliti dal giudice in sede di divorzio tanto per l’ex coniuge che per i figli, anche maggiorenni e non economicamente indipendenti non necessita di alcuna indagine circa lo stato di bisogno degli aventi diritto. Si sanziona la violazione dei doveri nascenti dalla sentenza civile. Il mancato adempimento degli assegni stabiliti dal giudice civile in sede di separazione dei coniugi vale solo per i figli ma non per il coniuge. Per quest’ultimo, il giudice non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di sua impossidenza ma è deve verificare se l’inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non esprima invece una difficoltà di ordine economiche alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio. Ipotesi diversa è quella in cui al mancato versamento dell’assegno stabilito in materia di separazione, o comunque dal giudice civile, si accompagni in concreto” il venir meno dei mezzi di sussistenza ai beneficiari in tal caso si applica il comma 2 n. 2 dell’art. 570 c.p. si rende necessario, dunque, l’accertamento sia della condizione economica del soggetto obbligato che dello stato di bisogno del beneficiario. Infine, nel caso in cui siano contestati tanto la violazione degli adempimenti disposti in sede di divorzio quanto l’aver provocato il venir meno dei mezzi di sussistenza, la prima violazione sarà assorbita dalla seconda che ha un trattamento sanzionatorio più grave. Nel caso scrutinato si contestavano entrambe le fattispecie in continuazione la violazione di quanto imposto dalla sentenza di divorzio art. 570- bis c.p. che rinvia quod poenam al comma 1, art. 570 c.p. e l’aver fatto mancare i mezzi di sussistenza inoltre, la sentenza impugnata non chiarisce quale sia la misura dell’assegno per la figlia minore e per l’ex coniuge. Tuttavia, la sentenza impugnata è carente in ordine alla motivazione circa la posizione dell’ex coniuge e, pertanto, è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello per accertare la sussistenza del reato contestato in relazione alla posizione dell’ex coniuge dell’imputato, sotto il profilo dello stato di bisogno.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 ottobre – 6 dicembre 2018, numero 54646 Presidente Fidelbo – Relatore Scalia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Messina con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato quella resa il 3 settembre 2015 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che aveva condannato l’imputato, V.S. , ritenuta la continuazione tra i reati ascritti, alla pena di tre mesi di reclusione ed Euro duecento di multa, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Previa riunione di due distinti procedimenti apprezzati in primo grado come integranti i medesimi fatti, il prevenuto veniva condannato per il reato di cui all’art. 12-sexies legge numero 898 del 1970, in relazione all’art. 3 l. numero 54 del 2006, ed all’art. 570, primo comma e secondo comma numero 2, cod. penumero , perché, serbando una condotta contraria all’ordine ed alla morale della famiglia, sottraendosi ai relativi obblighi di assistenza nei confronti della figlia minore A.C. , nata l’ omissis , non corrispondeva alla moglie separata, convivente con la minore, l’assegno mensile fissato per il mantenimento della prima dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con sentenza del 7 giugno 2008, con l’aggravante di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, il tutto per condotta tenuta dal luglio 2008 al novembre 2011 così assorbita l’ulteriore condotta, oggetto di distinto e riunito procedimento, in cui era espressamente contestata altresì la violazione dell’art. 3 legge numero 54 del 2006. 2. Avverso l’indicata sentenza ricorre in cassazione nell’interesse dell’imputato il difensore di fiducia con sei motivi di annullamento. 2.1. Con il primo ed il secondo motivo si denuncia violazione della legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 178, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero ed all’art. 6 C.E.D.U Con ordinanza adottata nell’udienza dibattimentale del 30 novembre 2017, la Corte territoriale avrebbe rigettato de plano l’istanza di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell’imputato, prescindendo da ogni accertamento a fronte della certificazione medica prodotta. 2.2. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge con riferimento agli artt. 12-sexies legge numero 898 del 1970 e 570, primo e secondo comma, numero 2. cod. penumero . I giudici territoriali avrebbero ritenuto, con motivazione carente, che l’imputato non avesse adeguatamente dimostrato il proprio stato di impossidenza nel periodo contestatogli e tanto nonostante l’intervenuto licenziamento per il fallimento della datrice di lavoro e la corresponsione del contributo, anche se in misura minore, nei periodi di capacità economica. 2.3. Con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alle già indicate norme sostanziali con riferimento allo stato di bisogno dell’avente diritto, costituitasi parte civile. La misura dell’assegno di mantenimento in favore di moglie e figlia sarebbe stata determinata dalla circostanza che la moglie separata non svolgesse alcuna attività lavorativa là dove invece era stato dimostrato che la stessa aveva lavorato per gran parte del periodo contestato. Della minore si sarebbero occupati terzi escludendone lo stato di bisogno. 2.4. Con il quinto motivo si deduce la violazione delle norme processuali di disciplina della prova nel formulato giudizio di penale responsabilità per i reati contestati. Non sarebbe stata vagliata opportunamente, nonostante il puntuale motivo di appello, la deposizione testimoniale della persona offesa, costituitasi parte civile, che sarebbe rimasta altresì oggettivamente non riscontrata. 2.5. Con il sesto motivo si fa valere la violazione di legge penale sostanziale in relazione all’art. 131-bis cod. penumero avendo la Corte di appello di Messina escluso il ricorso dei presupposti applicativi dell’invocata esimente, richiamando, in contrasto con principio di diritto affermato dalla Corte di legittimità, per il quale la permanenza del reato non integra l’abitualità della condotta ostativa al riconoscimento dell’esimente di particolare tenuità del fatto, il protrarsi della condotta dell’imputato e la minore età dell’offesa. 3. La parte civile ha depositato memoria il 3 ottobre 2018 con argomenti di diretto contrasto degli avversi motivi di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata per le ragioni e nei termini di seguito precisati. 2. Va premessa, per una migliore intelligenza del caso di specie, un richiamo di assoluta sintesi alla giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, per poi vagliarsi la legittimità della sentenza impugnata nella scrutinata rispondenza della motivazione adottata con i principi affermati. 3. In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, il quadro normativo di riferimento è stato nel tempo integrato da norme specialistiche che, al di fuori della disciplina contenuta nel codice penale all’art. 570 cod. penumero , hanno introdotto, attraverso la regolamentazione degli istituti della separazione personale dei coniugi, dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per i correlati economici, nuove figure di reato. 4. Nell’indicata materia la condotta penalmente rilevante resta così integrata dalla mancata corresponsione, da parte del soggetto obbligato al mantenimento del coniuge o al concorso al mantenimento dei figli, degli assegni determinati dal giudice civile nei giudizi di separazione personale nonché di quelli di scioglimento, cessazione degli effetti civili e di annullamento del vincolo matrimoniale art. 12 sexies della legge numero 898 del 1970, introdotto dall’art. 21 l. numero 74 del 1987 art. 3 legge numero 54 del 2006 e soddisfatta la rilevanza penale della condotta dal mero inadempimento. L’operato richiamo contenuto nella indicata legislazione specialistica così l’art. 12-sexies cit. all’art. 570 cod. penumero va letto con riferimento al trattamento sanzionatorio e quindi alla pena disgiunta prevista al primo comma Sez. U, numero 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255269 . 5. Con netta inversione di tendenza, per il novellato art. 570-bis cod. penumero , in applicazione del principio della riserva di codice, il legislatore ha invece voluto ricondurre all’interno del codice penale la materia degli assegni ed i correlati obblighi economici, da valere nei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli, come fissati nei giudizi civili di separazione nonché di scioglimento, cessazione degli effetti civili o nullità del matrimonio o in quei giudizi in cui si faccia questione tra soggetti non più conviventi degli adempimenti da curarsi nei confronti dei figli art. 2, comma 1, lett. c D.lgs. 1 marzo 2018, numero 21, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 1, comma 85, lettera q , della legge 23 giugno 2017, numero 103 . L’applicabilità della nuova disposizione vale anche per condotte maturate prima dell’inserimento della norma nel codice penale, nel carattere meramente compilativo dell’intervento legislativo che, attuato per una disposizione meramente descrittiva, ha ad oggetto fattispecie penali in precedenza aliude ricomprese e disciplinate artt. 12-sexies l. 898 cit. e 3 I. numero 54 cit., arg. ex Sez. 6, numero 24162 del 13/04/2018, F., Rv. 273657 per la precisazione sul diritto intertemporale riportata in massima con riguardo alla motivazione . 6. Ferma l’indicata cornice, resta poi salva l’integrazione dei differenti reati di cui al primo e secondo comma dell’art. 570 cod. penumero rispettivamente là dove a il coniuge o il genitore si sottragga all’osservanza di obblighi morali, e quindi non economici, nei confronti dell’altro coniuge e dei figli, fattispecie sanzionata con pena disgiunta b secondo più frequente applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità rispetto ad ogni diversa ed ulteriore ipotesi escluse quindi le fattispecie di malversazione e dilapidazione dei beni del figlio minore, del pupillo o del coniuge di cui all’art. 570, comma secondo, numero 1 , il coniuge o il convivente, e comunque il genitore, si sottragga agli obblighi di mantenimento dell’altro o dei figli minori o maggiorenni inabili al lavoro, condotta, quest’ultima, a cui è riservata l’applicazione della pena congiunta. 7. Tanto esposto, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha fissato taluni principi ormai costituenti diritto vivente, per i quali a il reato da mancato adempimento degli assegni stabiliti dal giudice che pronunci sul divorzio vale rispetto all’ex coniuge ed ai figli, anche maggiorenni e non indipendenti economicamente, sanzionando la disciplina di legge la violazione dei doveri nascenti dalla sentenza civile di divorzio Sez. 6, numero 41827 del 10/06/2014, Z., Rv. 260371 senza necessità che soccorra indagine alcuna circa lo stato di bisogno degli aventi diritto la pena applicabile è, ai sensi dell’art. 12-sexies legge cit., per un rinvio formale i cui contenuti quoad poenam sono stati chiariti da questa Corte di legittimità Sez. U, numero 23866 del 31/01/2013, S., sul punto massimata con Rv. 255269 , quella di cui al primo comma dell’art. 570 cod. penumero b il reato da mancato adempimento degli assegni stabiliti dal giudice civile che pronunci la separazione dei coniugi art. 3 l. cit. oggi art. 570-bis cod. penumero vale rispetto ai figli, minorenni e maggiorenni, e non per il coniuge Sez. 6, numero 36263, del 22/09/2011, C., Rv. 250879 b-1 in caso di omesso versamento dell’assegno di mantenimento fissato dal giudice della separazione in favore del coniuge viene infatti in considerazione la fattispecie di cui all’art. 570, primo comma, cod. penumero ed il giudice, che comunque non deve accertare l’esistenza di uno stato di bisogno dell’avente diritto o di una situazione di impossidenza dell’altro coniuge, è chiamato a verificare se l’inadempimento esprima la volontà del soggetto obbligato di violare gli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge e non, invece, una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio Sez. 6, numero 25246 del 03/05/2018, T., Rv. 273274 in termini Sez. 6, numero 52393 del 26/11/2014, S., Rv. 261593 c ove poi al mancato versamento dell’assegno stabilito in materia di separazione, o comunque dal giudice civile, da parte del coniuge obbligato si accompagni, in concreto, il venir meno dei mezzi di sussistenza ai beneficiari, resta integrata la distinta ed autonoma figura di reato di cui all’art. 570, secondo comma, cod. penumero Sez. 6, numero 49501 del 12/11/2009, L., Rv. 245653 per la quale diviene oggetto di accertamento sia la condizione economica del soggetto obbligato che lo stato di bisogno del beneficiario d nel caso in cui siano contestati la violazione dell’art. 12 sexies l. cit., anche ove richiamato nella materia dell’assegno fissato in sede di separazione personale, e l’art. 570, secondo comma, numero 2 cod. penumero varrà tra le due fattispecie un rapporto di assorbimento della prima violazione, meno grave, nella seconda più grave Sez. 6, numero 44629 del 17/10/2013, B., Rv. 256905 Sez. 6, numero 6575 del 18/11/2008, dep. 2009, G., Rv. 243529 . 8. La Corte di appello di Messina ha mancato di dare applicazione agli indicati principi, segnatamente non provvedendo a vagliare correttamente, a fronte della condotta contestata all’imputato, lo stato di bisogno del coniuge. 9. La sentenza di primo grado ha condannato V.S. per condotte da questi tenute, così definendo il fatto accertato, in pregiudizio del coniuge e della figlia minore e quindi per distinte fattispecie che il tribunale ha posto in continuazione interna tra loro art. 81, secondo comma, cod. penumero rispetto a fattispecie normativa definita nel concorso dell’art. 12 sexies legge numero 898 del 1970, come richiamato dall’art. 3 legge numero 54 del 2006, con l’art. 570, primo e secondo comma numero 2, cod. penumero . È invero finanche la sentenza di appello a segnalare p. 2 che la misura dell’assegno, contestato come non corrisposto e pari, secondo imputazione, a seicento Euro mensili, era stata determinata dal giudice civile, in sede di separazione personale, a carico dell’imputato sia per la moglie che per la figlia. 10. Ciò posto, nel quarto motivo di ricorso, la difesa dell’imputato deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 12 sexies legge numero 898 del 1970 e 570, primo e secondo comma numero 2, cod. penumero , denunciando dell’impugnata sentenza una motivazione carente nella definizione di uno degli elementi di struttura del reato lo stato di bisogno del coniuge, tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa da parte coniuge stesso e dei correlati maturati corrispettivi. 11. Il motivo è fondato avendo la sentenza impugnata omesso di motivare quanto alla posizione del coniuge, una volta definita nei termini sopra indicati la piattaforma di cognizione su cui la Corte di appello di Messina era chiamata a pronunciare. 12. La sentenza impugnata va quindi annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria - individuata per la regola di cui all’art. 623, lett. c cod. proc. penumero - che, in applicazione degli indicati principi, provvederà ad accertare la sussistenza del reato contestato, di cui all’art. 570, commi primo e secondo numero 2, cod. penumero , assorbito l’art. 12 sexies legge numero 898 del 1970 come richiamato nell’art. 3 legge numero 54 del 2006, nella dizione ratione tempore vigente, relativamente alla posizione del coniuge dell’imputato, M.R. , con riguardo all’estremo dello stato di bisogno, da scrutinarsi in relazione all’ammontare dell’assegno ed alla sussistenza di coeve fonti di reddito dell’offesa, distinguendo le posizioni di figlia e coniuge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.