Le dichiarazioni rese all’investigatore privato ingaggiato dalla compagnia assicuratrice sono mezzi di prova

Posto che l’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391-nonies c.p.p. è facoltativa, gli Ermellini precisano che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice dell’investigatore privato non soggiace a tale regime.

Così la sentenza n. 53770/18, depositata il 30 novembre, con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano aveva condannato i ricorrenti per concorso in danneggiamento fraudolento. In particolare, la difesa chiede l’annullamento della sentenza di condanna per illogicità della motivazione in relazione al fatto che la decisione si fondava sull’utilizzo di dichiarazioni rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla compagni di assicurazione di verificare la dinamica del sinistro, investigazioni che peraltro non sarebbero utilizzabili nel processo. Dichiarazioni rese all’investigatore privato. La Corte precisa che nel caso di specie l’attività di accertamento posta in essere dalla compagnia di assicurazioni non può essere qualificata come investigazione difensiva preventiva ex art. 391- nonies c.p.p. ma deve essere considerata mero approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato. Peraltro l’accertamento si è svolto prima dell’iscrizione della notizia di reato e dunque le dichiarazioni rese dagli imputati in quella sede non richiedevano particolari modalità garantite. Sono dunque utilizzabili nel procedimento penali le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore nell’ambito di un’attività investigativa, rimanendo dunque escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 391- bis c.p.p Al contrario, devono essere inquadrate come confessione stragiudiziale con valore probatorio tipico del mezzo di prova che le immette nel processo. Precisa dunque il Collegio che il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391- nonies c.p.p., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice dell’investigatore privato non soggiace a tale regime. Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 8 giugno – 30 novembre 20178, n. 53770 Presidente Davigo – Relatore De Crescienzo Ritenuto in fatto C.G. e B.C. , tramite il difensore ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 30.5.2017 con la quale la Corte d’Appello di Milano li ha condannati alla pena di mesi sette di reclusione ciascuno per la violazione degli artt. 110, 81 cpv., 642 cod. pen La difesa chiede l’annullamento della decisione impugnata deducendo i seguenti motivi così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen 1 ex art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e/o per mancanza, contradditorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati ed eteroaccusatorie dell’imputato in procedimento connesso S. . La difesa lamenta che l’affermazione della penale responsabilità si fonda sull’utilizzo delle dichiarazione rese dagli imputati agli investigatori privati incaricati dalla Compagnia di Assicurazioni di verificare la dinamica del sinistro e della mancata estensione alle suddette dichiarazioni dell’applicazione delle regole stabilite dall’art. 391 bis e ss. cod. proc. pen. La difesa sostiene inoltre che il codice di rito non prevede che il privato possa svolgere valide investigazioni al di fuori del processo con la conseguenza che dette investigazioni sarebbero inutilizzabili ex art. 90 cod. proc. pen. e che tale soluzione si impone quale conseguenza di una interpretazione costituzionalmente orientata. Ritenuto in diritto Il ricorso è inammissibile. Nel caso di specie la attività dì accertamento svolta dalla compagnia di assicurazione non può essere considerata investigazione difensiva preventiva ex art. 391 nonies cod. proc. pen., ma semplice approfondimento tecnico teso alla ricostruzione della dinamica del sinistro denunciato, ai fini delle determinazioni di cui all’art. 148 del TU delle Assicurazioni. Tale approfondimento, si è svolto prima dell’iscrizione della notizia di reato, sicché le dichiarazioni rese dagli odierni imputati in quella sede, all’evidenza non dovevano essere assunte con modalità garantite. Sul punto la Corte territoriale ha correttamente richiamato la decisione di questa Corte di legittimità secondo la quale le dichiarazioni rilasciate all’investigatore privato incaricato dalla compagnia assicuratrice sono utilizzabili, non trattandosi di dichiarazioni assunte dal difensore dell’indagato nell’ambito di attività d’investigazione difensiva, e non trovando, pertanto, in relazione ad esse applicazione la disciplina prevista dall’art. 391 bis cod. proc. pen Tali dichiarazioni, nel caso di specie, devono essere inquadrate come confessione stragiudiziale, sicché esse assumono valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che l’immette nel processo Cass. sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015 - dep. 21/09/2015, Russo e altri, Rv. 264972 Cass. sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011 - dep. 04/05/2011, Consolo e altri, Rv. 249960 Può pertanto essere affermato che il ricorso all’attività di investigazione preventiva prevista dall’art. 391 nonies cod. proc. pen., cui consegue l’attivazione del relativo statuto processuale, è del tutto facoltativa e che il conferimento dell’incarico di analizzare la dinamica del sinistro da parte della compagnia assicuratrice all’investigatore privato non soggiace a tale regime. Si ribadisce inoltre che le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona che assumerà la veste di indagato all’investigatore delegato non devono essere garantite dalla somministrazione degli avvisi, configurandosi come dichiarazioni extraprocedimentali, sempre utilizzabili in sede processuale, sebbene valutabili secondo le regole che governano il mezzo di prova che le immette nel processo v. in tal senso Cass. sez. 2 n. 38149 del 18.6.2015, Rv 264972 e Cass. sez. 2 n. 1731 del 21.12.2017 . La ontologica differenza tra l’istituto disciplinato dall’art. 148 del Codice delle assicurazioni e quella dettata dagli art. 391 bis e ss. cod. proc. non consente la diversa interpretazione prospettata dalla difesa che mira alla equiparazione dei due istituti. Per le suddette ragioni il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 alla Cassa delle Ammende, così equitativamente determinata la sanzione amministrativa prevista dall’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi nella condotta del ricorrente gli estremi della responsabilità ivi stabilita. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.