Una temporanea difficoltà economica non basta ad escludere la violazione dell’obbligo di assistenza familiare

L’incapacità economica dell’obbligato a far fronte agli adempimenti sanzionati ex art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve integrare una situazione persistente, oggettiva ed incolpevole.

Lo ribadisce il Collegio di legittimità con sentenza n. 53689/18 depositata il 29 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Firenze riformava la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell’imputato ritenendo che il fatto di non aver corrisposto alla moglie l’assegno di mantenimento per il figlio con lei convivente non costituisse reato. La pronuncia dei Giudici fiorentini viene così impugnata dal difensore della coniuge, costituitasi parte civile, il quale deduce, oltre all’erronea applicazione delle legge penale con riferimento al principio del carattere assoluto dell’impossibilità di adempiere, anche vizi in merito alla motivazione nel punto in cui è stato ritenuto escluso l’elemento psicologico del reato. Assoluta impossibilità ad adempiere. Ebbene, i Giudici del Palazzaccio, ritenendo il ricorso fondato e meritevole di accoglimento, ribadiscono che in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati ex art. 570c.p., deve essere assoluta e deve integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti . A tal proposito, proseguono gli Ermellini, la stessa Corte fiorentina ha fatto buon governo di tale principio, escludendo che l’imputato versasse in uno stato di indigenza tale da precludergli l’adempimento dei suoi obblighi in modo assoluto. Tuttavia, non è stato erroneamente ritenuto sussistente l’elemento psicologico, laddove soprattutto non è stata presa in considerazione la totale assenza di qualsiasi prova a sostegno dell’impossibilità ad adempiere riferita al periodo di omesso versamento dell’assegno. Infine, conclude la Cassazione, la sentenza impugnata non ha neppure tenuto conto che nella fattispecie il dolo è generico e non è pertanto necessario che, per la realizzazione del reato, la condotta omissiva sia posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa. Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte annulla la sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Giudice civile competente.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 17 ottobre – 29 novembre 2018, n. 53689 Presidente Petruzzellis – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Firenze ha riformato la decisione di condanna emessa all’esito del giudizio primo di grado, appellata dall’imputato C.V.D. , assolvendolo con la formula perché il fatto non costituisce reato dall’imputazione - contestata dal giugno 2007 sino al giugno del 2010 - di cui all’art. 3 della legge n. 54 del 2006, in relazione agli artt. 12-sexies della legge n. 898/1970 e 570, comma 2, cod. pen., per non avere corrisposto alla coniuge separata il contributo stabilito in sede di separazione consensuale per il mantenimento del figlio minore con lei convivente, facendogli altresì mancare i mezzi di sussistenza. Con la medesima pronunzia, inoltre, la Corte d’appello revocava le statuizioni civili della sentenza impugnata. 2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore della costituita parte civile, F.C. , deducendo con il primo motivo l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al principio, stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, del carattere assoluto dell’impossibilità di adempiere, dovendosi altresì accertare, pur a fronte di una parziale corresponsione dell’assegno di mantenimento, se la condotta abbia inciso in misura apprezzabile sulla disponibilità dei mezzi economici che l’obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari. Con il secondo motivo, inoltre, si lamentano vizi della motivazione in punto di ritenuta esclusione dell’elemento psicologico del reato, avuto riguardo al fatto che lo stesso imputato ha dichiarato di aver provveduto parzialmente al pagamento delle somme dovute solo dal 2011, laddove il fatto di reato oggetto della contestazione è racchiuso entro un arco temporale precedentemente dispiegatosi. 3. Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 6 ottobre 2018 il difensore della ricorrente parte civile ha svolto ulteriori argomentazioni a sostegno delle su indicate ragioni di doglianza, osservando che la sentenza di merito qui impugnata è dal C. indicata, malgrado i vizi che la inficiano, quale motivo del ricorso da lui proposto avverso altra sentenza della Corte d’appello fiorentina, che lo ha di contro condannato facendo corretta applicazione dei principii di diritto affermati dalla Suprema Corte. In tale pronuncia, infatti, la Corte fiorentina ha posto in evidenza, fra l’altro, che il Giudice civile ha rigettato la richiesta di diminuzione dell’ammontare dell’assegno per il figlio minore e che vi è l’ammissione, da parte del C. , di aver assunto un mandato di rappresentanza aziendale per Firenze e provincia, con la collaterale attività imprenditoriale associata per una quota di utile pari alla somma di Euro 7.800,00. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate. 2. Secondo una linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, B., Rv. 268301 , l’indisponibilità da parte dell’obbligato dei mezzi economici necessari ad adempiere si configura come scriminante soltanto se perdura per tutto il periodo di tempo in cui sono maturate le inadempienze e non è dovuta, anche solo parzialmente, a colpa dell’obbligato. Ne discende che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 cod. pen., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti Sez. 6, n. 33997 del 24/06/2015, C.P., Rv. 264667 . Di tale quadro di principii non ha fatto buon governo la sentenza impugnata là dove, pur escludendo che l’imputato versasse in uno stato di indigenza tale da precludergli in assoluto l’adempimento delle sue obbligazioni, ha ritenuto insussistente l’elemento psicologico del reato muovendo dal duplice assunto che egli non avrebbe inteso creare volutamente le condizioni per rimanere disoccupato e che avrebbe parzialmente adempiuto agli obblighi di mantenimento allorquando aveva disponibilità economiche. A tale conclusione, tuttavia, la decisione impugnata è pervenuta senza confrontarsi adeguatamente con le contrarie argomentazioni al riguardo espresse dal primo Giudice, che ha fatto riferimento, fra l’altro, ad una gravissima situazione di difficoltà economica in cui versava il coniuge, all’accertato inadempimento dell’obbligo incombente sull’imputato nell’arco temporale ricompreso fra il gennaio del 2009 e il giugno 2010, con la parziale ripresa dei versamenti - secondo quanto dall’imputato stesso dichiarato - a decorrere dal 2011, nonché all’assenza di qualsiasi prova a sostegno dell’asserita impossibilità economica di provvedere. Né la sentenza impugnata, peraltro, ha considerato che nel caso di specie il dolo è generico, non essendo necessario per la realizzazione del reato che la condotta omissiva sia posta in essere con l’intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa Sez. 6, n. 24644 del 08/05/2014, G., Rv. 260067 . Giova altresì richiamare, al riguardo, la pacifica linea interpretativa di questa Suprema Corte, secondo cui la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori a contribuire al loro mantenimento Sez. 6, n. 53607 del 20/11/2014, Rv. 261871 , del tutto irrilevanti dovendosi considerare, a tal fine, la circostanza che la moglie abbia beneficiato di aiuti da parte dei suoi genitori, ovvero la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà Sez. 6, n. 8063 del 08/02/2012, Rv. 252427 , come pure la mera documentazione formale dello stato di disoccupazione Sez. 6, n. 7372 del 29/01/2013, Rv. 254515 . 3. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza, per un nuovo giudizio sui profili critici testè evidenziati, che dovrà eliminare le lacune e i vizi sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa Sede statuiti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.