Quali i presupposti giuridici necessari per l’integrazione del reato di falsità ideologica per omissione?

Per l’integrazione del falso ideologico per omissione è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato contenuto, dunque, la cui assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo, invece, riguardare aspetti estranei all’oggetto tipico dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 53707/18, depositata il 29 novembre. Il caso. La Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di condanna di prime cure, dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati N.N, D.A. e R.M. in ordine al reato, ex art. 353 c.p., perché estinto per intervenuta prescrizione, mentre confermava la statuizione di colpevolezza in relazione alla imputazione , ex artt. 479 e 476, comma 2, c.p Secondo l’accusa i tre imputati avrebbero turbato la libertà degli incanti mediante un falso ideologico per omissione più precisamente, avrebbero estromesso dalla gara una società sulla base di un motivo – la mancata adozione delle barriere di Geobrugg – non formalizzato in alcun modo nel provvedimento di esclusione. Avverso la sentenza della Corte territoriale i tre imputati ricorrevano per Cassazione. La tesi della difesa inconfigurabilità del falso ideologico per omissione. I ricorrenti eccepivano violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione al reato di cui all’art. 479 c.p., contestato in riferimento al presunto falso per omissione commesso dal pubblico ufficiale. In particolare, lamentavano che l’estromissione della società dalla gara era stata giustificata e motivata attraverso il riferimento alla non congruità del ribasso proposto in relazione ai tempi di produzione, e non già all’altra ragione – ovvero la mancata adozione delle barriere di Geobrugg – che, invece, secondo l’accusa sarebbe stata l’unico motivo fondante l’esclusione, e la cui mancata formalizzazione nel relativo provvedimento avrebbe integrato il falso ideologico per omissione. Infatti, sostengono gli imputati, il gruppo di lavoro del quale gli stessi facevano parte, era stato costituito al solo scopo di scrutinare la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia donde, gli elementi su cui poteva essere fondata la decisione di esclusione per anomalia dell’offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva pertanto conoscere il gruppo di lavoro in esame erano, per come poi riscontrato proprio nel verbale di riunione, solo quelli che incidevano sulla congruità economica della offerta stessa. Con la conseguenza che ogni altra ragione di esclusione, come quella afferente il rifiuto della impresa di impegnarsi, nel caso fosse risultata aggiudicataria dei lavori, a fornire una barriera paramassi che fosse esattamente conforme a quella prevista in progetto, non competeva al gruppo di lavoro de quo che, in realtà, era stato creato esclusivamente per fornire supporto al responsabile unico del procedimento nella procedura di verifica della documentazione prodotta per la giustificazione delle offerte anomale. Ergo, il rifiuto della società di fornire un prodotto perfettamente conforme a quello del progetto – per l’appunto le barriere di Geobrugg – non poteva far parte dei motivi di estromissione contenuti nel verbale incriminato, pertanto lo stesso non poteva dirsi viziato da falsità ideologica per omissione. La decisione della Cassazione non vi è stata nessuna falsità ideologica per omissione. Effettivamente, afferma la Suprema Corte, il gruppo di lavoro era stato creato al solo scopo di scrutinare la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia. Conseguentemente, gli elementi su cui poteva essere fondata la decisione di esclusione per anomalia dell’offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva pertanto conoscere tale gruppo erano solo quelli incidenti sulla congruità dell’offerta economica ogni diversa ragione di esclusione – quale, ad esempio, quella di non dotarsi, nel caso di aggiudicazione, della predetta barriera – non competeva alla commissione di cui erano membri i ricorrenti e non poteva r ectius , non doveva essere indicata nel verbale asseritamente ideologicamente falsificato per omissione. A sostegno della propria decisione i Supremi Giudici hanno richiamato gli insegnamenti giurisprudenziali in materia di falso ideologico in atto pubblico per omissione, reato integrato dalla condotta del pubblico ufficiale che, formando un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero. In altri termini, il reato de quo è integrato allorché l’attestazione incompleta, perché priva dell’informazione su un determinato fatto, attribuisca all’atto il significato di una attestazione non conforme ai fatti, ma sempre che sussista un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di quei determinati fatti.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 21 settembre – 29 novembre 2018, n. 53707 Presidente Vessichelli – Relatore Amatore Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo - in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale dì Palermo in data 16 luglio 2014 ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dalle parti civili Unirock s.r.l. e Consorzio Triveneto Rocciatori e dagli stessi imputati N. , D. e R. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati perché il reato loro ascritto al capo E delitto di cui all’art. 353 cod. pen. era estinto per intervenuta prescrizione e ha rideterminato pertanto la pena per il residuale reato di cui all’art. 479 e 476, secondo comma, cod. pen. capo D della rubrica , confermando, tuttavia, nel resto le statuizioni di condanna contenute nella predetta sentenza. Avverso la predetta sentenza ricorrono gli imputati sopra indicati, per mezzo dei loro rispettivi difensori, affidando la loro impugnativa ai seguenti motivi di doglianza. 1.1 Denunzia il ricorrente N.N. , con il patrocinio dell’Avv. Pizzuto Francesco e con il primo motivo, violazione di legge sostanziale in riferimento all’art. 353 cod. pen Ricorda, in primo luogo, la difesa dell’imputato che il delitto di cui all’art. 353 cod. pen. si struttura come reato a dolo generico e che, peraltro, dal compendio probatorio acquisito in sede dibattimentale intercettazioni e testimonianze era emerso chiaramente che lo scopo dell’inserimento in sede progettuale delle barriere Geobrugg era quello di assicurare uno standard minimo di qualità, e ciò nell’interesse della pubblica incolumità. Ciò era anche confermato dal fatto che il N. non conosceva dell’esistenza di brevetti sulle caratteristiche tecniche delle barriere e che, pertanto, non vi era alcuna volontà di turbare l’asta. Lo stesso imputato, in sede di esame dibattimentale, aveva chiarito che l’unico elemento di cui era a conoscenza come brevettato era la fune di ancoraggio giacché sia il freno che la rete erano stati dichiarati dalla stessa ditta produttrice come non brevettati. Si evidenzia ancora che la volontà di turbare l’asta - come ipotizzato nella sentenza impugnata - avrebbe potuto essere spiegata solo in un quadro di interessi corruttivi coinvolgenti anche l’odierno ricorrente, situazione quest’ultima che era stata invece esclusa dalla Corte palermitana. Ulteriore conferma di quanto sopra affermato era da rintracciarsi nella lettera del 13 novembre 2006 indirizzata dal N. all’Ing. M. , lettera nella quale si evinceva con sicurezza lo scopo esclusivo di assicurare adeguati standard di sicurezza all’opera da realizzarsi tramite le sopra indicate barriere e la possibilità di utilizzare barriere diverse da quelle prodotte dalla ditta Geobrugg purché aventi eguali caratteristiche di sicurezza. Ma anche la ulteriore lettera del 6 marzo 2007 con la quale il N. rispondeva in ordine ai tempi di produzione indicati dall’ATI, se rettamente intesa, confermava la tesi assolutoria qui perorata, atteso che l’imputato si era limitato ad evidenziare l’irragionevolezza della tempistica indicata dall’ATI rispetto alla più razionale prospettazione progettuale fornita dal N. stesso, e ciò sulla base - ribadisce ancora la difesa - di calcoli scientifici ancorati alle caratteristiche specifiche dell’area di installazione, prescindendo dalla tipologia di barriere prescelte. Osserva inoltre la difesa che anche l’intercettazione della conversazione intercorsa tra il N. ed il S. evidenziava, nel suo contenuto, le reali ragioni del riferimento alle barriere Geobrugg per la redazione dei progetti, ragioni che erano del tutto svincolate da tornaconti personali ovvero accordi corruttivi. Ribadisce pertanto ancora una volta la difesa del ricorrente che l’unica ragione della indicazione progettuale in esame era da ricollegare all’esigenza di assicurare standard minimi di sicurezza per la collettività, e non già quella di turbare l’andamento della gara pubblica volta all’assegnazione dell’appalto. 2. Propone ricorso anche l’imputato D.A. con il patrocinio dell’Avv. Galfano, allegando quattro motivi di doglianza. 2.1 Con il primo si declina vizio di violazione di legge ed argomentativo in ordine al delitto di cui all’art. 479 cod. pen., contestato al capo d, in riferimento al falso per omissione commesso dal pubblico ufficiale. Si evidenzia che, negli atti di appello, gli imputati D. e R. avevano sostenuto la inconfigurabilità nel caso di specie del falso per omissione giacché l’estromissione della Ati dalla gara era stata giustificata ed anche motivata attraverso il riferimento alla non congruità del ribasso proposto in relazione ai tempi di produzione, e non già all’altra ragione della mancata adozione della barriere Geobrugg che - secondo l’ipotesi accusatoria - sarebbe stata l’unico motivo fondante l’esclusione, sebbene non formalizzato in alcun modo nel provvedimento stesso. La diversa ricostruzione accolta dalla Corte distrettuale non avrebbe invece tenuto conto in alcun modo dell’oggetto e della funzione probatoria dell’atto attraverso il quale si sarebbe consumato il falso per omissione, trattandosi in verità di riunione di un gruppo di lavoro , appositamente nominato con ordine di servizio al solo fine di supportare il R.u.p. responsabile unico del procedimento per l’esame della documentazione prodotta a giustificazione delle offerte sospettate di anomalia, perché superiori alla soglia di massimo ribasso. Si evidenzia ancora che il provvedimento in esame conteneva compiuta descrizione delle ragioni per cui il ribasso era stato ritenuto incongruo sotto il profilo economico, ragioni alle quali sono, pertanto, estranei altri motivi che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbero dovuto essere esplicitati nella motivazione del provvedimento di esclusione dalla gara. Osserva ancora la difesa che la motivazione posta a sostegno del giudizio di colpevolezza dell’imputato non considerava l’oggetto dello specifico incarico ricevuto dal ricorrente e dagli membri del gruppo di lavoro con l’ordine di servizio n. 1 del 9.1.2007 nonché l’oggetto tipico previsto dalla normativa sugli appalti per il giudizio di verifica delle offerte anomale rispetto all’entità delle prestazioni da eseguirsi. Sul punto deve essere sottolineato - precisa ancora la difesa - che in realtà il gruppo di lavoro sopra indicato era stato costituito al solo scopo di scrutinare la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia, come previsto dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 163/2006. Ne consegue - prosegue ancora la difesa - che gli elementi, su cui poteva essere fondata la decisione di esclusione per anomalia dell’offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva pertanto conoscere il gruppo di lavoro in esame come poi riscontrato nel verbale di riunione del 20.04.2007 , erano solo quelli che incidevano sulla congruità economica della offerta stessa. Di talché ogni diversa ragione di esclusione - quale quella relativa al rifiuto della ATI di impegnarsi qualora fosse risultata aggiudicataria dei lavori a fornire una barriera paramassi che fosse esattamente conforme a quella prevista in progetto - non competeva, dunque, al gruppo di lavoro cui faceva parte anche l’odierno imputato gruppo che - per quanto detto era stato istituto con il predetto ordine di servizio al solo fine di dare supporto al R.u.p. nella verifica della documentazione prodotta per la giustificazione delle offerte anomale. Ne consegue ancora che il rifiuto dell’ATI di fornire un prodotto perfettamente conforme a quello previsto dal progetto non poteva certo far parte dei motivi di estromissione contenuti nel predetto verbale la cui funzione era solo quella di verificare l’anomalia economica delle offerte. La menzionata questione della tipologia di barriere non poteva pertanto far parte del giudizio demandato al gruppo di lavoro a supporto del RUP e dunque non poteva neanche formare oggetto di integrazione del reato di falso ideologico per omissione. Invero, per la integrazione del suddetto delitto è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato, dati la cui assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo riguardare - come invece avvenuto nel caso di specie - aspetti estranei all’oggetto tipico dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato. Pertanto - osserva la difesa - il dovere di completezza dell’atto non poteva avere ad oggetto motivi di esclusione del tutto estranei al giudizio di anomalia per incongruità economica del ribasso offerto. Peraltro va anche aggiunto - puntualizza sempre la difesa - che la condotta di falsità omissiva testualmente descritta nel capo di imputazione al punto D era comunque ben diversa da quella che il Collegio giudicante aveva ritenuto in motivazione integrare il contestato reato sub art. 479 cod. pen Si contestava, nel capo di imputazione, l’omessa considerazione delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponeva l’ATI nella fornitura delle barriere paramassi dalla stessa prodotte, mentre nella motivazione si menzionava - come detto - l’omessa considerazione del rifiuto dell’ATI di servirsi delle barriere Geobrugg. Pur non contestandosi da parte della difesa una vera e propria mutazione del fatto, comunque si utilizza tale argomento per evidenziare quanto già sopra affermato, e cioè che le falsità ideologiche integranti il contestato reato potevano essere solo quelle attinenti il giudizio di anomalia del ribasso, quelle idonee ad incidere, cioè, sotto il profilo economico sulla congruità dell’offerta e che, in quanto tali, erano pertinenti all’oggetto, al contenuto ed alla funzione probatoria dell’atto. Ciò che avrebbe potuto avere rilievo ai fini dell’integrazione del contestato reato di falso omissivo era il mancato riferimento alle asserite condizioni eccezionalmente vantaggiose di cui l’ATI avrebbe beneficiato fornendo barriere paramassi dalla stessa prodotte, anziché acquistate presso terzi. Osserva tuttavia al difesa che su tale aspetto - oggetto peraltro di specifica contestazione e pertinente, questo sì, ai riflessi economici dell’offerta - la sentenza impugnata taceva giacché i giudice del merito avevano diversamente ritenuto - come, più volte, ripetuto - che il falso risiedesse nella diversa omissione della circostanza del rifiuto dei rappresentanti dell’ATI a fornire barriere paramassi perfettamente conformi alle previsioni progettuali. 2.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in relazione alle risultanze probatorie dibattimentali e alle censure mosse nei relativi motivi di gravame. La difesa del ricorrente evidenzia che, già nei motivi di appello, era stato sottolineato come ai colloqui con i rappresentanti dell’ATI - nel corso delle quali sarebbero state esercitate pressioni, per fare assumere l’impegno di fornire le barriere paramassi con le caratteristiche indicate nel progetto - non aveva partecipato l’Ing. D. e che l’unica occasione, nel corso della quale quest’ultimo aveva preso posizione su tale argomento, era stato in occasione della riunione del 29.3.2007, oggetto di intercettazione e dalle cui trascrizioni emergeva chiaramente che l’odierno ricorrente si era nettamente discostato dal RUP, precisando che era un diritto dell’ATI fornire una barriera paramassi equivalente a quella progettuale, anche se composta da elementi costitutivi diversi da quelli coperti da brevetto. Si era anche osservato, nei motivi di gravame, che la prova documentale e testimoniale acquisita in atti aveva evidenziato che oggetto di discussione con i rappresentanti dell’ATI era stata la richiesta di giustificazioni sull’anomalia della offerta economica, e non già la tipologia tecnica di fornitura delle barriere paramassi. Sui punti qui da ultimo in esame si registrava dunque una vera e propria omessa motivazione. Ciò, peraltro, sarebbe stato decisivo per scrutinare la sussistenza dell’elemento soggettivo del falso omissivo in capo all’odierno ricorrente, elemento quest’ultimo erroneamente valutato dai giudici del merito come conseguenza dell’asserita partecipazione del D. a quelle riunioni nelle quali si discusse della necessità di adozione delle ripetute barriere paramassi. 2.3 Con un terzo motivo si articola vizio di violazione di legge e vizio argomentativo in relazione alla contestazione dell’aggravante di cui all’art. 476, 2 comma, cod. pen Osserva la difesa che, già nei motivi di gravame, si era sottolineato che il sub procedimento per la verifica dell’anomalia dell’offerta non era vincolato a particolari formalità e che la verbalizzazione delle riunioni della predetta sottocommissione non era prevista da alcuna norma di legge né la stessa era preordinata a fornire prova certificativa di dichiarazioni ovvero attività, possedendo solo la funzione di semplice promemoria dell’attività svolta in vista della decisione finale del RUP. Peraltro - osserva ancora la difesa del ricorrente - l’efficacia fidefacente dell’atto oggetto di falsificazione può essere riconosciuta soltanto agli atti tipici espressamente disciplinati dalla legge come idonei a conferire certezza legale a quanto in essi documentato. La motivazione resa sul punto dalla Corte patermita sarebbe stata apodittica, in quanto non spiegava in alcun modo i motivi per cui il verbale redatto dalla predetta sottocommissione sarebbe assistito da fede privilegiata. 2.4 Con un quarto motivo si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 353 cod. pen e per vizio di motivazione sul medesimo punto. Si osserva che se la questione relativa al rifiuto da parte dell’ATI di impegnarsi a fornire una barriera paramassi che ricalcasse anche nei suoi singoli elementi costitutivi quella prevista dal progetto era del tutto estranea all’oggetto del giudizio di anomalia dell’offerta che la commissione aveva eseguito, ne conseguiva allora che non solo il risultato della gara non aveva subito alterazioni, ma che il suddetto rifiuto era comunque inidoneo ad influenzarne l’esito. Ma anche sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 353 cod. pen. aggiunge la difesa - la Corte distrettuale non aveva tenuto in considerazione il diverso atteggiamento assunto dal D. in ordine alla necessità delle barriere paramassi. 3. Impugna la sentenza indicata in epigrafe anche l’imputato R.M. , con il patrocinio dell’Avv. Cordaro. 3.1 Si declina, con un primo motivo, vizio di violazione di legge in riferimento agli artt. 479 e 476 cod. pen. e vizio di motivazione sul medesimo punto. Si evidenzia che la ragione indicata dalla Corte distrettuale come quella effettivamente fondante la esclusione della ATI dalla gara, e cioè il rifiuto di utilizzare le più volte citate barriere, era invece del tutto ininfluente per la integrazione del falso omissivo. La vera ragione di tale estromissione andava rintracciata nella anomalia dell’offerta della ATI che già di per sé aveva determinato, come effetto, la esclusine dalla gara. Si osserva ancora che il verbale del 20.4.2007 era atto predisposto da un gruppo interno privo del carattere dell’ufficialità e dunque non poteva essere l’oggetto del contestato reato di falso. Si allega un ulteriore vizio di motivazione incentrato sull’erronea considerazione da parte della Corte siciliana di due elementi fattuali ritenuti decisivi per la ricostruzione dei fatti, e cioè, il primo, la presenza del ricorrente al momento della redazione del verbale del 20.4.2007 e, la seconda, la conversazione intercorsa tra il R. e il Rup il giorno 13.4.2007. Sul punto occorreva invece valutare il fatto che, quanto al verbale del 20 aprile, il R. si era limitato ad una mera presenza passiva durante la dettatura del provvedimento da parte del Rup e che, in relazione alla predetta conversazione telefonica, il R. ed il RUP si limitarono ad esternare dichiarazioni lecite in ordine alle regole previste nel bando di gara. 3.2 Con un secondo motivo si articola vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Considerato in diritto 4. I ricorsi sono fondati quanto alle posizioni di D.A. e R.M. per il capo D delitto di cui agli artt. 479 e 476, secondo comma e per tutti gli imputati quanto al capo E delitto di cui all’art. 353 cod. pen., già peraltro dichiarato prescritto , ai soli effetti civili, e ciò per le ragioni qui di seguito precisate. 5. Vanno esaminati per primi i ricorsi di D. e R. , presentando gli stessi profili di contatto quanto al contenuto delle doglianze. 5.1 Già il primo motivo di doglianza sollevato dalla difesa del D. è fondato. 5.1.1 Sul punto è utile ricordare, quanto alla fattispecie contestata di falso ideologico per omissione, che la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di precisare che integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che, formando un’attestazione, tace dati la cui omissione, non ultronea nell’economia dell’atto, produca il risultato di una documentazione incompleta e comunque contraria, anche se parzialmente, al vero Sez. 6, Sentenza n. 21969 del 14/12/2012 Ud. dep. 22/05/2013 Rv. 256544 . È stato altresì precisato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte che - in tema di falso documentale - il falso ideologico per omissione è integrato allorché l’attestazione incompleta perché priva dell’informazione su un determinato fatto - attribuisca all’atto il significato di un’attestazione non conforme ai fatti tuttavia la condotta illecita è configurabile soltanto se sussiste un relativo obbligo giuridico di rappresentazione di determinati fatti, sicché, in caso di omessa rappresentazione, l’atto pubblico assuma il significato di attestazione della loro inesistenza cd. attestazione implicita cfr. Sez. 5, Sentenza n. 22200 del 19/01/2017 Ud. dep. 08/05/2017 Rv. 270215 in tal senso, anche Sez. 1, n. 46966 del 17/11/2004, Narducci, Rv. 231183, secondo cui, verbatim, La falsità ideologica di un atto può derivare anche dall’omissione o dalla incompletezza dei dati in esso illustrati, quando il contesto espositivo sia tale che la parzialità dell’informazione si risolve nella mendace negazione dell’esistenza di un fatto . 5.1.2 Ciò posto, va evidenziato come la sottocommissione costituita dall’ordine di servizio sopra richiamato in premessa anche denominata più semplicemente gruppo di lavoro e della quale facevano parte gli imputati D. e R. era stata costituita al solo scopo di scrutinare la documentazione prodotta dalle imprese partecipanti, a giustificazione delle offerte risultate al di sotto della soglia di anomalia, come previsto dagli artt. 86 e 89 del d.lgs. 163/2006. Ne consegue che gli elementi su cui poteva essere fondata la decisione di esclusione per anomalia dell’offerta di uno dei partecipanti alla gara e di cui poteva pertanto conoscere il gruppo di lavoro erano solo sono solo quelli incidenti sulla congruità economica della offerta stessa. Ne consegue ancora, come ulteriore corollario, che ogni diversa ragione di esclusione quale quella relativa al rifiuto della ATI di impegnarsi, qualora fosse risultata aggiudicataria dei lavori, a fornire una barriera paramassi che fosse esattamente conforme agli indici progettuali , non competeva dunque alla predetta sottocommissione, la quale era stata istituita al solo fine di dare supporto al R.U.P. nella verifica della documentazione prodotta per la giustificazione delle offerte economicamente basse. Pertanto, il rifiuto dell’ATI di fornire un prodotto perfettamente conforme a quello previsto dal progetto non poteva certo comporre i motivi di estromissione contenuti nel predetto verbale, la cui funzione era solo quella - dopo le verifiche istruttorie - di verificare l’anomalia economica delle offerte e di escludere quelle non giustificabili da ragioni apprezzabili. Del resto, va ancora una volta precisato che, per la integrazione del falso ideologico per omissione, è necessario che siano stati pretermessi dati essenziali in relazione alla finalità probatoria dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato, contenuto, dunque, la cui assenza, per tale ragione, equivalga a loro implicita negazione, non potendo, invece, riguardare aspetti estranei all’oggetto tipico dell’atto e allo specifico contenuto per cui esso è formato. 5.1.3 Se quanto appena detto risulta affermazione indiscutibile, in quanto conforme ai principi di diritto qui riaffermati in tema di falso ideologico per omissione, allora risulta evidente la carenza motivazione in cui è incorsa la sentenza impugnata allorquando ha evidenziato il predetto falso in relazione ad un elemento, e cioè l’affermato rifiuto dell’ATI di fornire le barriere paramassi Geobrugg, che non costituiva elemento tipico e costitutivo della funzione certificativa dell’atto di cui si assume la falsità. Se a ciò si aggiunge che condotta di falsità omissiva testualmente e originariamente descritta nel capo di imputazione al punto D era comunque stata articolata in modo parzialmente diverso dalla ricostruzione operata nella impugnata motivazione, e cioè come omessa considerazione delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui disponeva l’ATI nella fornitura delle barriere paramassi dalla stessa prodotte, allora risulta ancora più evidente come il vulnus argomentativo assuma connotati tali da non consentire la tenuta logica complessiva della motivazione resa dal giudice di appello. 5.2 L’accoglimento del primo motivo assorbe pertanto l’esame anche delle ulteriori doglianze articolate nel secondo e terzo motivo di impugnativa. 5.3 Ma il lamentato vizio argomentativo riguardante la sopra descritta fattispecie di falso omissivo non può non riverberarsi, e ciò con particolare riferimento alle posizioni del D. e del R. , anche sulla tenuta logica delle argomentazioni utilizzate per giustificare il diverso reato di cui all’art. 353 cod. pen. già prescritto, peraltro , atteso che, nella ricostruzione della vicenda ipotizzata dall’accusa, la condotta concorsuale ascritta ai predetti imputati si sostanziava proprio nella produzione di quella falsa attestazione contenuta nel verbale del 20.4.2007 che costituisce, per quanto sopra riferito, l’oggetto della contestazione di cui all’agli artt. 479 e 476, secondo comma, cod. pen 6. Le medesime considerazioni sopra svolte si impongono anche in riferimento all’accoglimento del ricorso del R. che, peraltro, articola doglianze in parte sovrapponibili a quelle dedotte nel ricorso del D. . 7. Se così è, allora anche il ricorso del N. , articolato come vizio argomentativo in relazione al reato di turbativa degli incanti, deve trovare accoglimento, stante la evidente interconnessione del sopra rilevato vizio argomentativo con la condotta istigatrice addebitata al N. nella realizzazione del falso ideologico per omissione. 8. Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di D.A. e R.M. relativamente al reato sub D e nei confronti di tutti i ricorrenti, altresì, ai soli effetti civili relativamente al reato sub E , con rinvio per nuovo esame al giudice competente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di D.A. e R.M. relativamente al reato sub D e nei confronti di tutti i ricorrenti, altresì, ai soli effetti civili relativamente al reato sub E , con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Palermo.