La nomina dell’avvocato di fiducia trasmessa via PEC è priva di effetti

Ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., la nomina del difensore di fiducia deve essere eseguita con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

La vicenda. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 53217/18, depositata il 27 novembre, con cui è stato rigettato il ricorso presentato da un imputato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente sottolineava che l’avvocato, in vista dell’udienza dinanzi alla Corte di merito, aveva fatto pervenire a mezzo PEC alla cancelleria sia l’atto di nomina a suo favore con revoca di altri difensori, che la dichiarazione di adesione all’astensione di categoria, ma la Corte non ne aveva tenuto conto ed aveva comunque definito il processo in assenza del difensore di fiducia. Nomina del difensore di fiducia. Precisando che gli atti invocati dal ricorrente non sono presenti nel fascicolo, ragione per cui si ritiene che il Collegio non ne abbia avuto contezza, la Suprema Corte ricorda che la nomina dell’avvocato di fiducia deve avvenire nelle forme di cui all’art. 96, comma 2, c.p.p., ovvero con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero tramite consegna della nomina stessa da parte dal difensore o invio con raccomandata. Il legislatore ha infatti previsto due soli canali di comunicazione della nomina fiduciaria all’autorità giudiziaria che procede, non essendo prevista alcuna altra forma di veicolazione. Nel caso di specie dunque la nomina dell’avvocato non poteva ritenersi formalizzata poiché non ritualmente consegnata né trasmessa alla Corte d’Appello, circostanza per cui risulta superfluo per la S.C. esprimersi sulla validità dell’istanza di rinvio dell’udienza, non provenendo da un difensore regolarmente nominato. Gli Ermellini rigettano per questi motivi il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 25 ottobre – 27 novembre 2018, n. 53217 Presidente Palla – Relatore Borrelli Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del primo dicembre 2015, la Corte di appello di Ancona ha riformato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronunzia di condanna di D.G.A. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale deliberata dal Tribunale di Ascoli Piceno, che lo aveva riconosciuto responsabile quale legale rappresentante della s.r.l. , dichiarata fallita il 14 maggio 2009. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato personalmente con due atti distinti. 2.1. Con un primo ricorso, egli ha lamentato che, nonostante l’Avv. Paolo De Nuzzo, in vista dell’udienza del primo dicembre 2015 dinanzi alla Corte di merito, avesse fatto tenere in Cancelleria, a mezzo PEC, la propria nomina fiduciaria e la dichiarazione di adesione all’astensione, la Corte non ne aveva tenuto conto ed aveva trattato e definito comunque il processo in assenza del difensore di fiducia. 2.2. Con un atto denominato motivi aggiunti , il ricorrente ha rappresentato che - non aveva potuto fornire la documentazione alla curatela perché la società era stata rilevata da tale D.M.C. , che gli aveva impedito l’accesso presso la OMISSIS , dove i documenti erano custoditi - quanto alla bancarotta per distrazione, la società aveva subito un furto di 40.000 Euro, la sottrazione di 70.000 Euro da parte di un socio, l’esborso di altri 60.000 a quest’ultimo socio per tacitarne le pretese, l’incendio e la forzata chiusura del locale per sessanta giorni, sicché l’imputato era dovuto ricorrere a prestiti usurari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il motivo concernente l’omesso rinvio dell’udienza del primo dicembre 2015 è infondato. 2.1. A tal proposito, giova rilevare che l’incarto inviato via PEC dall’Avv. Paolo De Nuzzo così come risulta dagli allegati al ricorso , consta sia di una nomina a suo favore con revoca di altri difensori, sia di una dichiarazione di adesione all’astensione proclamata dagli organismi rappresentativi dell’Avvocatura. Di tali atti non vi è traccia del fascicolo, quindi deve ritenersi che il Collegio della Corte di appello di Ancona dinanzi al quale si è celebrata l’udienza del primo dicembre 2015 non ne abbia avuto contezza, come peraltro ipotizzato dallo stesso ricorrente. 2.2. Ebbene, il motivo di ricorso va disatteso. La dichiarazione di adesione all’astensione dell’Avv. De Nuzzo poteva fondatamente sostenere un rinvio del processo nel momento in cui fosse stata depositata la sua nomina fiduciaria nelle forme di cui all’art. 96, comma 2, cod. proc. pen. Tale disposizione, dedicata esclusivamente a disciplinare le forme attraverso le quali l’Autorità che procede può essere posta a conoscenza della nomina fiduciaria, prevede che quest’ultima è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. Ne consegue che, al di fuori del caso di dichiarazione dell’indagato o imputato che nomini il difensore e che sia raccolta direttamente dall’Autorità ricevente, la nomina incorporata in un atto scritto può seguire solo due canali di comunicazione all’autorità che procede, o la consegna o la trasmissione via raccomandata, mentre non è espressamente prevista nessun’altra forma di veicolazione. Anzi, è proprio la regolamentazione espressa della modalità di trasmissione solo via raccomandata che lascia escludere che per consegna possa intendersi una forma di comunicazione dell’atto diversa dal materiale deposito di esso presso l’ufficio deputato a riceverlo. Alla luce di queste considerazioni, deve pertanto ritenersi che la nomina dell’Avv. De Nuzzo non fosse stata formalizzata siccome né ritualmente consegnata né ritualmente trasmessa alla Corte di appello, il che rende superfluo che il Collegio si soffermi sulla valenza della trasmissione via PEC della dichiarazione di adesione all’astensione che vi si accompagnava, non provenendo, quest’ultima, da un difensore la cui nomina fosse stata regolarmente portata a conoscenza della Corte di appello. 3. I cd. motivi aggiunti sono completamente inammissibili perché non denunziano vizi ex art. 606 cod. proc. pen., ma mirano ad introdurre nuove valutazioni in fatto, sulla base di una prospettiva assertiva e soggettivamente orientata che pretenderebbe da questa Corte una rivalutazione del merito della res iudicanda estranea ai confini del giudizio di legittimità Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944 . 4. Alla declaratoria di rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna processuali.