Esclusa l’aggravante della destrezza per il furto del bagaglio durante le operazioni di check-in

La spontanea disattenzione o l’allontanamento momentaneo del detentore della cosa oggetto di furto, impedisce di riscontrare l’aggravante della destrezza in capo all’agente.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 52373/18, depositata il 21 novembre. Il caso. La Corte d’Appello di Milano confermava la condanna di prime cure dell’imputato per il reato di furto aggravato della destrezza per essersi impossessato del bagaglio della persona offesa mentre questa era in fila per il check-in presso l’aeroporto di Malpensa. L'imputato aveva approfittato di un momento di distrazione della vittima che stava espletando le pratiche per l’imbarco. L’imputato ricorre in Cassazione contestando la sussistenza dell’aggravante della destrezza avendo egli semplicemente approfittato della disattenzione spontanea della persona offesa. Circostanze aggravanti. Il Collegio richiama la pronuncia con cui le Sezioni Unite sentenza n. 34090/17 hanno precisato che la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, comma 1, n. 4, c.p. richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore della cosa . Aderendo a tale interpretazione, il Collegio esclude la sussistenza dell’aggravante in parola laddove non sia riscontrabile una condotta spoliativa di particolare ingegno, astuzia e scaltrezza, ovvero modalità tali da incrementare le possibilità di portare a compimento il furto. Nel caso di specie poteva essere configurata l’aggravante specifica di cui all’art. 625, n. 6, c.p. relativa al fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande. In conclusione, per effetto dell’esclusione della circostanza aggravante, deve essere ricalcolato il termine di prescrizione sulla cui base risulta dunque estinto il reato. Per questo motivo, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 24 ottobre – 21 novembre 2018, n. 52373 Presidente Izzo – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente S.P.H.N. , con sentenza del 27/2/2018 confermava la sentenza n. 121/2014 emessa in data 21/7/2014 dal Tribunale di Busto Arsizio in composizione monocratica con la quale il predetto, all’esito di processo celebrato nelle forme del rito ordinario, è stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed Euro 500 di multa perché ritenuto colpevole - del reato previsto e punito dagli artt. 110, 624 e 625 fin. 4 e 6, poiché in concorso con Gonzales Gladys, separatamente giudicata, per procurarsi un ingiusto profitto si impossessava del bagaglio di proprietà di N.P.K. . In particolare, approfittando di un momento di distrazione del N. intento ad espletare le pratiche per l’imbarco presso un check in dello scalo aeroportuale di Malpensa, sottraeva allo stesso senza farsi scoprire, il bagaglio contenente documenti di lavoro, palmare, fotocamera ed altri effetti personali. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con destrezza e su un bagaglio di viaggiatore all’interno di scalo aeroportuale della . Il tutto commesso in omissis . 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il S.P. , deducendo quale unico motivo la violazione dell’art. 621 co. 1 n. 4 cod. pen. quanto alla sussistenza della circostanza aggravante della destrezza. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del dictum della sentenza 34090/2017 di questa Corte di legittimità che ha precisato che l’aggravante in questione non ricorre allorquando l’autore del furto si sia limitato ad approfittare di una situazione di fatto da lui non provocata, come la disattenzione o il momentaneo allontanamento del detentore della cosa. Sarebbe proprio questo - prosegue il difensore ricorrente - quanto accaduto nel caso che ci occupa in quanto l’imputato non ha compiuto alcuna azione tesa a favorire la sottrazione del bene, ma si è limitato ad approfittare della disattenzione della persona offesa da lui non provocata. Esclusa tale aggravante - conclude il difensore ricorrente - e permanendo la sola aggravante dell’aver commesso il fatto sul bagaglio di un viaggiatore all’interno dello scalo aeroportuale, il reato in questione sarebbe prescritto. Chiede, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata dichiarandosi il reato estinto per prescrizione. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è fondato. 2. Ed invero, la sentenza impugnata, benché le motivazioni fossero state depositate da oltre otto mesi, trascura totalmente, fornendo dei fatti di cui al processo un’interpretazione non in linea con i principi dalla stessa affermati, la pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 34090 del 27.4.2017, Quarticelli, Rv. 270088 secondo cui la circostanza aggravante della destrezza di cui all’art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell’agente, posto in essere prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso sicché non sussiste detta aggravante nell’ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa. Secondo il dictum delle SSUU Quarticelli, che il Collegio condivide, dunque, è furto con destrezza, caratterizzato da da una risposta punitiva gravosa, che sanziona più seriamente le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all’abilità dell’agente, quello qualificato da una condotta spoliativa attuata con particolare ingegno, astuzia e scaltrezza e dunque, per ravvisare l’aggravante, è necessario che l’agire non si limiti alla mera sottrazione del bene, pur facilitata dall’altrui disattenzione o dalla momentanea assenza, ma riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di portarlo a compimento ed offendano più seriamente il patrimonio. Se il furto, come nel caso che ci occupa, si realizza a fronte della distrazione del detentore, o dell’abbandono incustodito del bene, anche se per un breve lasso di tempo, che non siano preordinati e cagionati dall’autore, né accompagnati da altre modalità insidiose e abili che ne divergono l’attenzione dalla cosa, il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato ed è privo dell’ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e per giustificare punizione più seria. Merita dunque condivisione - secondo le SSUU Quarticelli - l’orientamento che propugna una nozione più restrittiva di destrezza perché assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell’avvalersi della situazione favorevole comunque creatasi significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che, menzionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rimproverabilità soggettiva e con la stessa natura oggettiva della circostanza. 3. Evidentemente se, come nella vicenda in esame, il furto si realizza sul bagaglio di un viaggiatore all’interno di uno scalo aeroportuale, sussisterà invece l’aggravante di cui all’art. 625 n. 6 cod. pen L’esclusione della circostanza aggravante della destrezza fa sì, tenuto conto delle intervenute interruzioni della prescrizione e dell’assenza di periodi di sospensione, che il reato di cui all’imputazione, commesso in data 7/10/2005 sia prescritto sin dal 7/4/2013 e in ogni caso, anche con le due aggravanti sarebbe stato prescritto al 7/4/2018 . La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per l’estinzione del reato, rilevandosi che, alla luce delle pronunzie di merito non si configura, infatti, l’evidenza della prova che consentirebbe l’adozione di una decisione liberatoria nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.