Applicabilità del sequestro preventivo e disposizione della confisca

In caso di sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l’immediata esecutività dei provvedimenti restitutori , poiché gli effetti del sequestro impartito permangono quando sia stata disposta la confisca dei beni sottratti a seguito della pronuncia di una sentenza di condanna.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 51502/18 depositata il 14 novembre. La vicenda. Il GIP del Tribunale di Lecco ravvisava la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di tentata concussione, predisponendone inoltre il sequestro dei beni. Decisione che era stata revocata dal Tribunale di Lecco successivamente adito il delitto tentato non si configurava, quindi non si sarebbe potuto mantenere il sequestro prima impartito. Il PM ricorre in Cassazione lamentando che il Tribunale aveva erroneamente omesso di considerare la configurabilità del delitto consumato tale da disporsi il sequestro anche nel caso in cui sussista una sentenza non irrevocabile di condanna. Tempi utili per disporre la confisca. La Suprema Corte ribadisce che il principio da trarre dalla lettura dell’art. 323, comma 3, c.p.p. Perdita di efficacia del sequestro preventivo va inteso nel senso che la confisca, cui la norma fa riferimento, è quella disposta con sentenza definitiva, con la conseguenza che non può farsi luogo alla restituzione del bene neanche quando con la sentenza di condanna la confisca non sia stata disposta, ma potrebbe esserlo nei successivi gradi di giudizio . Tuttavia, la portata dell’art. 323 c.p.p. non preclude l’applicazione dell’art. 321, comma 3, c.p.p. Oggetto del sequestro preventivo . È di preminente importanza sottolineare che la valutazione della misura cautelare di tipo impeditivo può essere compiuta in sede cautelare, diversamente da quella funzionale alla confisca che, una volta iniziato il giudizio, è devoluta al Giudice competente per il merito, con la conseguenza che non può dirsi venuto meno il presupposto per la confisca, finché in sede di giudizio [] vi sia la possibilità per giungere alla sua applicazione . Alla luce di tali principi, condivisi nei casi in cui non vengano in considerazione le posizioni di terzi che deducano il rispettivo diritto alla restituzione dei beni in oggetto, il provvedimento impugnato viene annullato senza rinvio predisponendo in tale sede il ripristino del vincolo revocato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 11 ottobre– 14 novembre 2018, n. 51502 Presidente Petitti – Relatore Ricciarelli Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 30/5/2018 il Tribunale di Lecco, in sede di appello cautelare, ha revocato il sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 2/9/2014 nei confronti di S.F. , ordinando la immediata restituzione dei beni al predetto. Ha rilevato il Tribunale che, a seguito della sentenza di condanna pronunciata in primo grado a carico del S. , nei cui confronti era stato ravvisato il delitto di tentata concussione ma era stata esclusa la confisca di cui all’art. 12-sexies legge 356 del 1992, non prevista per la fattispecie di delitto tentato, non si sarebbe potuto far luogo al mantenimento del sequestro dei beni, dovendosi applicare non l’art. 323 cod. proc. pen. bensì l’art. 321, comma 3, cod. proc. pen 2. Ha proposto ricorso il P.M. presso il Tribunale di Lecco. Deduce violazione di legge, in quanto il Tribunale aveva erroneamente omesso di considerare che in realtà era configurabile la fattispecie di delitto consumato e che inoltre con recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano ritenuto ammissibile il sequestro preventivo ex art. 12-sexies legge 356 del 1992, anche nel caso di delitto di estorsione tentata, aggravato ex art. 7 legge 203 del 1991. Segnala inoltre il P.M. ricorrente che il Tribunale non aveva applicato il principio per cui in caso di sentenza non irrevocabile di condanna deve escludersi l’immediata esecutività dei provvedimenti restitutori, anche nell’ipotesi in cui non sia stata disposta confisca, salvo che siano cessate le esigenze cautelari giustificative. 3. Ha depositato una memoria il difensore del S. prospettando profili di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Sono inammissibili i primi due argomenti posti a fondamento del ricorso. 1.1. Ed invero la questione della configurabilità del delitto consumato anziché di quello tentato non può essere dedotta in questa sede sia perché implica l’esame di profili di fatto sia perché comunque essa deve ritenersi devoluta al giudice competente per il merito e deve formare oggetto di eventuale impugnazione avverso la sentenza che ha riqualificato il fatto. 1.1. Quanto poi al tema della compatibilità della confisca ex art. 12-sexies legge 356 del 1992 oggi ex art. 240-bis cod. pen. in conseguenza del d.lgs. 21 del 2018 con l’ipotesi di concussione tentata, deve ritenersi che la recente sentenza delle Sezioni Unite, invocata dal ricorrente Cass. Sez. U. n. 40985 del 29/4/2018, Di Maro, rv. 273752 , deponga piuttosto per la conclusione opposta, avendo le Sezioni Unite valorizzato nel caso esaminato la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge 203 del 1991. 2. È però fondato l’ultimo argomento. 2.1. L’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che, se è pronunciata sentenza di condanna, gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate. Peraltro tale principio va inteso nel senso che la confisca, cui la norma fa riferimento, è quella disposta con sentenza definitiva, con la conseguenza che non può farsi luogo alla restituzione del bene neanche quando con la sentenza di condanna la confisca non sia stata disposta, ma potrebbe esserlo nei successivi gradi di giudizio sul punto deve richiamarsi la nitida analisi di Cass. Sez. 6, n. 40388 del 26/5/2009, Armenise, rv. 245473 cfr. anche Cass. Sez. 1, n. 8533 del 9/1/2013, Zhugri, rv. 254927 . Tale principio merita tuttora condivisione, relativamente ai casi in cui non venga in considerazione la posizione di terzi, che deducano il proprio diritto alla restituzione, che in quell’ipotesi ben può prescindere dallo sviluppo del giudizio di merito e dalla confisca sul punto si richiama Cass. Sez. U. n. 48126 del 20/7/2017, Muscari, rv. 270938 . 2.2. È stato peraltro rilevato che deve farsi salvo il caso in cui siano venute meno le esigenze cautelari giustificative del vincolo Cass. Sez. 5, n. 26889 del 20/2/2017, Scuto, rv. 270865 . Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha valorizzato tale principio sulla base di altra pronuncia di legittimità Cass. Sez. 3, n. 6940 del 5/12/2017, dep. nel 2018, Castiglione, rv. 272116 , osservando che l’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., non può precludere l’applicazione dell’art. 321, comma 3, cod. proc. pen. che riguarda la mancanza, se del caso sopravvenuta, delle condizioni di applicabilità. 2.3. Sta di fatto però che, mentre la cautela di tipo impeditivo, può essere autonomamente valutata in sede cautelare, quella funzionale alla confisca, una volta iniziato il giudizio, è devoluta al Giudice competente per il merito, con la conseguenza che non può dirsi venuto meno il presupposto per la confisca, finché in sede di giudizio se del caso in seguito ad impugnazione avverso la sentenza che non abbia disposto la confisca vi sia la possibilità per giungere alla sua applicazione. In tale prospettiva assume carattere primario ed assorbente proprio il disposto dell’art. 323, comma 3, cod. proc. pen., come sopra interpretato, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di immediata restituzione del bene. 3. Sulla scorta dell’analisi che precede il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, conseguendone il ripristino del vincolo, a suo tempo disposto dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 2/9/2014, a cura del P.M. presso il Tribunale di Lecco, quale organo dell’esecuzione, cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta restituzione del bene ed ordina il ripristino del sequestro disposto dal G.I.P. del Tribunale di Lecco in data 2 settembre 2014. Dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco per l’esecuzione.